Assicurazione
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Polizza n. 723790 |
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1) Persone Assicurate - S'intendono assicurate i componenti del "Corpo Emergenza radioamatori" quando: |
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v Garanzia A - Partecipano ad esercitazioni in occasione di prove di simulata emergenza (sono compresi gli infortuni derivati da lavori di installazione delle apparecchiature e delle antenne) |
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v Garanzia B - Prestano la loro opera per emergenze causate da catastrofi naturali in genere; per quest'ultimo caso possono eccezionalmente partecipare anche altri "Associati" non specificamente iscritti al "Corpo Emergenza Radioamatori".
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2) Somme Assicurate - Ciascuna persona s'intende assicurata per le seguenti somme: |
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L. 100.000.000 in caso di Morte |
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L. 100.000.000 in caso di Invalidità Permanente
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L. 50.000 in caso di inabilità temporanea, detta indennità giornaliera non è corrisposta per i primi 15 giorni successivi a quello dell'infortunio o della ritardata denuncia
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L. 5.000.000 rimborso spese di cura.
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3) Premio - Il premio viene convenuto in:
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L. 2.500 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse, queste ultime attualmente nella misura del 2.5%) per i rischi di cui alla GARANZIA A eviene anticipato in L. 1.250.000 che rimane come premio minimo annuo.
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L. 6.000 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse, queste ultime attualmente nella misura del 2,5%) col minimo assoluto di L. 500.000 per ogni emergenza, per la Garanzia.
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Per la Garanzia A il contraente (o chi per esso) dovrà preventivamente comunicare alla Compagnia - a mezzo raccomandata - il periodo di durata di ogni esercitazione nonchè le generalità dei partecipanti. La relativa garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di spedizione della raccomandata.
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Per la Garanzia B la validità dell'assicurazione avrà effetto dal momento della catastrofe e varrà nei confronti delle persone di cui la Contraente ci comunicherà le generalità entro sette giorni e cesserà alla data che ci verrà comunicata dalla Contraente stessa. Alla fine di ogni annualità assicurativa si provederà alla regolazione del premio in base a quanto sopra.
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4) Infortuni Compresi - A chiarimento ed integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che sono compresi in garanzia anche:
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- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore;
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- gli avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altre sostanze;
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- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
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v l'annegamento; |
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v l'assideramento o congelamento; |
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v la folgorazione e la caduta del fulmine; |
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v i colpi di sole o di calore; |
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v e lesioni (esclusi gli infarti e le ernie non addominali da sforzo) determinate da sforzi; |
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v gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; |
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unicamente nei confronti degli Assicurati ai sensi della Garanzia B si precisa che sono compresi in garanzia gli inforuni derivanti da: |
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v uso e guida dei mezzi terrestri, in genere atti a raggiungere la zona disastrata ed a operarvi per la salvezza e la solidarietà umana;
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v - calamità provocate da forze della natura quali movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, straripamenti, eruzioni vulcaniche, frammenti e simili.
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Resta comunque inteso che, per ogni intervento del Corpo l'esborso massimo da parte della Compagnia, non potrà in nessun caso superare 1.500.000.000 di lire.
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5) Veicoli - Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l'assicurato sia in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta (esclusi aerei subacquei).
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6) Infermità, mutilazioni, difetti fisici - Il contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, salvo che si tratti di persone trovatisi nelle condizioni fisiche di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione e da ritenersi come tali non assicurabili.
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In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione. |
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