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PostHeaderIcon L'Editoriale di febbraio 2019

La proposta dell'ARI per l'adattamento alla nuova normativa del Terzo Settore
di Vincenzo Favata, IT9IZY


Sul punto è necessaria una premessa che prende le mosse da quanto scritto su RadioRivista nel mese di marzo del 2018. In detto editoriale precisavo, con riferimento al codice del terzo settore, che "dalla disamina delle norme emesse, salvo eventuali future modifiche (de iure condendo auspicabili) può affermarsi che numerose saranno le associazioni che per scelta o per impossibilità giuridica, rimarranno estranee alla riforma.

Non ha caso nella rubrica di questo mese "Dalla parte della Legge" viene trattato il tema delle modalità di adeguamento statutario da parte degli enti del terzo settore.

La citata scelta nasce dall'esigenza di fornire al lettore che lo desidera una più ampia panoramica delle questioni sottese alla problematica trattata in questa sede.

Orbene, fatte queste brevi premesse è possibile esaminare l'attuale stato dell'ARI quale associazione iscritta nell'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Occorre precisare che l'ARI è iscritta non nella categoria A) dell'elenco, dove sono iscritte le strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266/1991 e diffuse in più regioni o province autonome; la nostra associazione è iscritta (correttamente) nella categoria B) che ingloba le strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria e diffuse in più regioni o province autonome.


Per quest'ultime occorre indicare nella domanda di iscrizione il settore nel quale l'organizzazione richiedente possiede una capacità specifica che, nel nostro caso sono le comunicazioni radio.


Orbene, quanto detto è sufficiente a comprendere che l'ARI non rientra tra le tre categorie di enti alle quali si applica la disciplina contenuta nell'art.101, comma 2 del codice del terzo settore, stante che non siamo una organizzazione di volontariato, una associazione di promozione sociale né una Onlus, iscritte nei relativi registri previsti dalle normative di settore.

Peraltro, si deve tener conto dell'esistenza di elenchi territoriali istituiti separatamente dall'elenco centrale nei quali possono iscriversi le organizzazioni che ne hanno i requisiti anche se sono iscritte nell'elenco centrale, in buona sostanza una diramazione dell'organizzazione che opera in un determinato territorio può essere iscritta nell'elenco territoriale di riferimento.

Anche negli elenchi territoriali è operata la distinzione tra organizzazioni di volontariato istituite ai sensi della L. 266/91 e le altre ed è possibile l'iscrizione di associazioni di altra natura ma con carattere prevalentemente volontario.

Con il D. lgs. 3 agosto 2018, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 settembre 2018 sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al codice del terzo settore ed è stato ribadito l'ambito di applicazione della disciplina degli adeguamenti statutari.

Anche queste disposizioni integrative non modificano quanto in precedenza stabilito in ordine alle categorie di enti ai quali si applica il più volte citato codice ed è rimasta ferma la necessità dell'atto pubblico per le modifiche degli statuti degli enti in possesso di personalità giuridica, quale è l'ARI. Posta la superiore premessa, ho ritenuto di rappresentare al dottor Roberto Bruno Mario Giarola, direttore dell'ufficio Volontariato e risorse del servizio nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante un proficuo incontro, avvenuto di recente, presso la sede del dipartimento, che l'ARI intende, così come ribadito nel corso delle assemblee, mantenere gli spazi attualmente occupati nell'ambito delle radiocomunicazioni di emergenza, della gestione delle reti strutturate ed i rapporti con le Prefetture nella gestione delle sale radio ivi allocate e al contempo, però, ritiene opportuno favorire le iscrizioni nei registri territoriali delle proprie organizzazioni periferiche, lasciando margini di operatività ai propri Comitati Regionali ed alle proprie Sezioni al fine di valutare tutte le opportunità giuridiche per l'iscrizione negli elenchi previsti dalla legge per operare nel campo della protezione civile, con particolare riferimento al rispristino delle comunicazioni interrotte dagli eventi calamitosi.

Per rendere più chiare le nostre intenzioni mi sono permesso di prendere ad esempio il nostro Comitato Regionale Lombardia che ha ben operato nel settore e che è iscritto nell'elenco dei soggetti di rilevanza per il sistema di PC lombardo.

Pertanto ho esternato la possibilità per le nostre realtà locali di attivarsi per le iscrizioni negli elenchi territoriali, previa predisposizione degli atti necessari, salvo il mantenimento dell'acronimo ARI con l'aggiunta della specificazione territoriale, ad esempio: "ARI Comitato Regionale Piemonte" - "Ari Sezione di Napoli", etc.

Ovviamente sarà nostra cura comunicare al Dipartimento le scelte operate nel dettaglio per consentire l'iscrizione nei citati elenchi delle nostre Sezioni e dei Comitati Regionali che intendono impegnarsi nell'ambito della Protezione Civile.