Login
I Soci ARI sono tutti UTENTI REGISTRATI




Usa come password il codice riportato sulla tua etichetta d'indirizzo di RadioRivista
Notice
  • Direttiva EU e-Privacy

    Questo portale utilizza i cookie per offrirti le migliori risorse tecnologiche disponibili. Continuando a visitarci senza modificare le tue impostazioni accetti implicitamente di ricevere tutti i cookies. Diversamente, puoi modificare le tue preferenze agendo direttamente sulle impostazioni del software di navigazione impiegato.

    Documentazione Direttiva e-Privacy

PostHeaderIcon L'uso di stazione ultrui e QRA

E siamo arrivati al quarto appuntamento della oramai consueta rubrica di Michele, IZ2FME che sta riscuotendo da parte dei lettori un grande interesse e di questo ne siamo davvero lieti, perché riteniamo che RR, specie a seguito della sua rinnovata vesta editoriale, sia sempre più uno strumento "di servizio" ed "al servizio" degli iscritti e non solo un insieme compilativo di informazioni a proposito delle pur fondamentali attività e notizie associative. Ebbene, oggi l'Avvocato affronta un quesito un po' particolare, relativo alle modalità di esercizio delle nostre stazioni di radioamatori, con particolare riferimento alle procedure da osservare, in base al c.d. "Codice delle Comunicazioni", quando utilizziamo per fare QSO una stazione (fissa) di un Collega, fuori dal nostro QTH abituale. E', questo, un tema spesso sottovalutato ma molto delicato rispetto al quale, a prescindere dalla presenza o meno di controlli da parte delle Autorità competenti, dovremmo tutti prestare un po' più di attenzione, nell'osservanza delle norme di Legge in vigore che, almeno sotto il profilo della loro interpretazione letterale … sembrerebbero piuttosto … "chiare": buona lettura e grazie.

Domanda: "Caro Michele, non mi dilungo con i complimenti a Te ed alla Redazione (pur dovuti!) e vengo subito ad esporti un mio dubbio che mi assilla da qualche tempo. Premetto, anzitutto, che non voglio assolutamente fare o entrare in polemica con i Colleghi che - in perfetta buona fede - non si sono mai posti la domanda che sto per farti, ma - ripeto - lo scopo di questo mio quesito è unicamente quello di conoscere finalmente come stanno le cose ed evitare, a livello operativo, di commettere io degli errori che possano poi essermi eventualmente contestati. Faccio un esempio pratico, così ci capiamo meglio e subito: Tizio è un radioamatore munito di regolare autorizzazione generale rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni che lo abilita ad operare la stazione radioamatoriale sita nella località ‘x' (il suo QTH) e viene invitato da Caio, Collega radioamatore e suo amico di vecchia data, a casa sua (in località ‘y'), ove naturalmente Caio è autorizzato, in base ad un titolo amministrativo parimenti idoneo, ad operare la "sua" stazione radioamatoriale, che ha sede in quel diverso QTH. Ora, la domanda che ti pongo è molto semplice e l'avrai già intuita ed è questa: Tizio può fare QSO dalla stazione di Caio ‘y' e, in tal caso, può utilizzare il proprio nominativo, ovvero è obbligato ad "uscire" con il nominativo della stazione ospitante (ossia il call-sign del suo amico Caio)? E se, dopo il loro ritrovo pomeridiano e qualche allegro ‘dx' in compagnia presso l'abitazione di Caio ‘y', i due amici si trasferiscono presso la loro comune Sezione ARI d'appartenenza, ove è in esercizio un'altra stazione radioamatoriale che ha sede in località ‘z' (essendo dotata di un proprio nominativo speciale rilasciato dal Ministero: IQ…), essi possono operare quella stazione col consenso del responsabile, utilizzando i rispettivi QRZ (o, per meglio dire, i loro QRA), ovvero sono costretti ad utilizzare esclusivamente il call di Sezione relativo alla località ‘z'? Grazie IZ2FME per i chiarimenti che potrai fornirmi, spero di collegarti presto, visto che anche io sono uno sfegatato ciwudoppista come lo sei anche tu. A presto e cordialissimi 73! Lettera firmata".

Risposta: "Carissimo, grazie, anzitutto, per la formulazione del quesito che non è affatto banale, né tanto meno scontato. Prima di risponderTi, però, è bene fare qualche piccola premessa per un utile inquadramento generale della questione. Senza scendere troppo nei particolari da… "azzeccagarbugli", vi è da dire che il regime dei titoli amministrativi in forza dei quali un radioamatore (ossia colui che sia munito della relativa patente, dopo di aver superato con successo il ben noto e "temuto" esame) può esercitare una stazione radioamatoriale, appunto, è da alcuni anni cambiato. Si è infatti passati dal rilascio, da parte del Ministero, di una "licenza", ad una autorizzazione generale: e perché mai? Si tratta di una mera differenza terminologica o… "oltre alle gambe c'è di più" (per citare il titolo della nota canzone)? In realtà, esistono delle differenze non di poco conto. Con una "autorizzazione", infatti, lo Stato, mediante un provvedimento espresso emanato dalla Pubblica Amministrazione, rimuove un divieto che in via generale ostacola l'esercizio di un determinato diritto che si trova però già in seno al singolo cittadino: nel nostro caso, possiamo dire che il diritto ad operare una stazione di radioamatore già esiste in capo a colui che sia munito della relativa patente: lo Stato si limita ad effettuare un vaglio di legittimità dei presupposti formali per l'esercizio della stazione, attraverso i propri Enti competenti e, in presenza di ben determinati requisiti, l'Amministrazione deve (e non "può") rilasciare l'autorizzazione generale (è come, parlando per metafora, se io abbia già la disponibilità di una birra nel frigorifero, ma la posso bere solo se qualcuno mi autorizza ad aprirlo!). In passato, invece, vigeva il regime della licenza: attraverso di essa, infatti, lo Stato non si limitava soltanto a verificare la sussistenza dei requisiti di Legge richiesti, ma operava anche una valutazione d'opportunità o "di merito" per il pubblico generale interesse; esisteva, dunque, un margine di discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione la quale, in certi determinati casi, poteva anche rifiutarsi (dandone però adeguata motivazione) di rilasciare la licenza, anche se il richiedente fosse stato in possesso di idonea ed efficace patente di radioamatore (il regime della "licenza" esiste ancora – ad esempio - nell'ambito del rilascio del porto d'armi, ved. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 7 marzo 2022, n. 2633). Oggi, per fortuna, le cose (almeno per noi radioamatori) sono cambiate. Ciò detto, veniamo più specificatamente al quesito. L'art. 12, c. 2 del regolamento attuativo - All. 26 - del Codice delle Comunicazioni (D. Lgs. n. 259/2003), prevede espressamente che sia tout cort vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, "… salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare …". La norma aggiunge, inoltre, che, in questo caso, "… deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione". Ergo, nell'esempio che Tu hai fatto, Tizio, mentre si trova ad operare la stazione fissa di Caio presso il suo QTH (in località ‘y'), non potrà che "uscire on air" con il nominativo del suo amico (Caio) e i due, quando in serata si recheranno nei locali della loro comune Sezione (in località ‘z'), potranno operare quella stazione radio esclusivamente col nominativo IQ … e non con i rispettivi nominativi personali - QRA. La norma è chiarissima e perentoria e non lascia adito a dubbi ("deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione"). Del resto, è l'art. 12 delle preleggi al Codice Civile a stabilire il principio secondo il quale, "… nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole …" ed è anche abbastanza chiaro quale sia l'intenzione del Legislatore (ossia la c.d. "ratio legis"), ossia quella di consentire sempre all'Autorità (almeno nel caso di trasmissioni da stazioni fisse) di "risalire" al luogo dal quale si sta trasmettendo (nella specie: il domicilio di Caio, in località ‘y'), attraverso il nominativo di stazione associato a quel ben determinato QTH (call-sign che, non a caso, deve essere obbligatoriamente ripetuto all'inizio ed alla fine delle trasmissioni, "nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse", art. 12, c. 6 cit.). Aggiungo, per completezza, che ai nostri fini mi pare irrilevante il disposto di cui al successivo art. 13, secondo il quale nell'ambito del territorio nazionale "è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna": ciò significa, per tornare sempre al Tuo esempio, che Tizio potrà operare con il suo call anche al di fuori del proprio QTH (località ‘x'), ma pur sempre esercitando la propria stazione e non, con un escamotage, la stazione fissa del Collega Caio (ma con il QRA di Tizio!) perché - in questo modo – egli incorrerebbe nel divieto anzi descritto e sarebbe pertanto sanzionabile tanto Tizio, quanto Caio. Spero di esserTi stato utile e spero anche io di collegarTi presto in cw, naturalmente. Cordiali 73 e a presto"!

de Michele, IZ2FME