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PostHeaderIcon Il diritto d'antenna ed i vincoli paesaggistici

Grazie, grazie e ancora grazie a tutti i lettori da parte della Redazione di RR per i molti messaggi di apprezzamento che giungono sia per la "nuova" Rivista, sia, in particolare, per la Rubrica curata dal "nostro" IZ2FME, l'Avvocato Michele Carlone, impegnato ad affrontare le molteplici implicazioni giuridiche e legali in cui l'attività radiantistica può trovarsi coinvolta. Continuate a scrivere alla Redazione o direttamente a Michele sottoponendogli i vostri quesiti, o semplicemente, per avere delucidazioni su argomenti "spinosi" o sui quali ritenete opportuno che il nostro Avvocato possa indagare.

Buoni DX e 73 dalla Redazione.

Ed eccoci all'argomento della puntata di questo mese:


Domanda: "Carissimo Michele - IZ2FME - grazie per i Tuoi illuminanti articoli, che leggo sempre molto volentieri e che sono di grande utilità per tutta la Comunità Radioamatoriale. Vengo subito al mio problema: abito in una villetta bifamigliare all'interno del Parco del …, in Provincia di …: la casa è stata costruita negli Anni '50 ed in seguito ristrutturata (ma non è vincolata dalle Belle Arti); tutta l'area circostante, invece, sì: esiste un vincolo "di Piano Regolatore" (?) e per questa ragione il Tecnico Comunale con il quale il geometra da me incaricato è andato a parlare per verificare la possibilità di installazione di un traliccio di 15 metri ed antenna direttiva per le HF, ha sollevato una serie di obiezioni. In sintesi, il Tecnico del Comune sostiene che non vi sarebbero problemi per rilasciare il titolo edilizio (S.C.I.A. o Permesso di Costruire che sia), dato che verrebbero rispettate tutte le distanze dai confini richieste dal Regolamento Edilizio e soddisfatti gli altri requisiti delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore), ma -prima - sarebbe comunque necessario ottenere un'Autorizzazione Paesaggistica, anche in considerazione del fatto che il traliccio sarebbe visibile da una viuzza secondaria del mio paese (dove però non passa mai nessuno!). Ha ragione? Cosa mi suggerisci di fare? Grazie Michele. Ti autorizzo a pubblicare il testo della presente e-mail nella Tua Rubrica, sperando che il mio caso possa essere di aiuto anche ad altri Colleghi. 73 cordiali, de …".

Risposta: "Caro amico, per poter rispondere alla Tua domanda occorre fare, anche in questo caso, una breve premessa per capire "che cosa sono" i vincoli paesaggistici e quali sono i procedimenti amministrativi da seguire in fattispecie come la Tua. Questi "vincoli" furono per la prima volta introdotti nel nostro ordinamento dalla legge n. 1497/1939 e sono oggi disciplinati dal c.d. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (in gergo, "Codice Urbani", essendo stato elaborato dall'allora Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Giuliano Urbani, da cui ha preso il nome: si tratta del D. Lgs. n. 42/2004). Il Codice, all'art. 134, suddivide i beni paesaggistici in tre grandi categorie: - gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del Codice (centri storici, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche, etc.); - le aree individuate dall'art. 142 tutelate per legge (fiumi, torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e boschi, zone di interesse archeologico, etc.); - gli ulteriori immobili ed aree specificamente identificati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici. L'autorizzazione paesaggistica è invece regolamentata dall'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, il cui secondo comma prevede che i singoli interessati hanno l'obbligo di presentare alle Amministrazioni competenti "… il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione …": come dire: Tu non puoi assolutamente installare il traliccio se prima non hai ottenuta la relativa autorizzazione paesaggistica. Infatti, in caso di interventi in aree quale quella ove si trova la Tua abitazione, sussiste l'obbligo di sottoporre preventivamente all'ente competente (delegato dalla Regione, generalmente si tratta dei Comuni) i progetti delle opere da eseguire, tenendo presente che (art. 146, c. 4 del Codice), "… l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio", il che significa semplicemente, tradotto dall'Avvocatese, che, una volta ottenuta l'autorizzazione paesistica, potrai richiedere in un diverso procedimento amministrativo che il Comune rilasci il titolo edilizio (insomma: si tratta di due "binari paralleli" strutturalmente e funzionalmente autonomi l'uno dall'altro, ma il "binario" dell'autorizzazione paesaggistica è il più importante perché in un certo senso "condiziona" il rilascio del titolo edilizio e se è pendente il procedimento per l'ottenimento di un permesso di costruire, esso rimane sospeso sino all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica). Anche di recente, infatti, è stato affermato il principio secondo il quale "…secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio, l'installazione di un'antenna di una stazione radioelettrica se di limitata consistenza non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche ed edilizie e non necessita di un titolo edilizio, più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case, ma tutto ciò risulta valido solo laddove ci si trovi di fronte ad impianti di modeste dimensioni, mentre, a fronte di tralicci o antenne di notevoli dimensioni (come la struttura metallica di cui è causa, alta oltre 12 metri), la realizzazione di simili manufatti, in relazione alla loro obiettiva consistenza, richiede un titolo edilizio e, se del caso, l'autorizzazione paesaggistica, cfr. C.d.S., Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4154…" (così, T.A.R. Sardegna, Sez. II, 16 giugno 2022, n. 551). La domanda che allora ci si deve porre è: ma se si presenta al Comune un progetto "ben fatto", relativo all'installazione – ad esempio – di un traliccio come quello che vorresti installare Tu, magari prevedendo opere di … "mascheramento" della struttura e piantumazioni di alberi, per rendere il manufatto il più compatibile possibile con il vincolo, l'Amministrazione competente è tenuta in ogni caso al rilascio dell'autorizzazione, o può ancora … "dire di no"? La risposta è - purtroppo - negativa: non sussiste infatti alcun automatismo al riguardo perché - prima di tutto - occorre valutare la tipologia ed il contenuto del vincolo (installare un traliccio su un tetto che si affaccia su Piazza di Spagna è diverso che fissare un palo vicino alle sponde di un torrente in alta montagna). Inoltre, la giurisprudenza anche recente, ha precisato che, in materia di autorizzazione paesaggistica, il giudizio affidato all'Amministrazione è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, "… poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità..." (così, testualmente, T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 21 marzo 2022, n. 269). Questo significa, sempre traducendo dall'Avvocatese, che, per poter essere impugnato innanzi al giudice amministrativo (il T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale), l'eventuale provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovrebbe essere immotivato o motivato male, oppure connotato da macroscopiche contraddizioni ed incongruenze: viceversa, esso sarebbe di fatto inattaccabile nel caso in cui l'Amministrazione si diffondesse citando argomenti tecnici e valutazioni estetiche del tipo (solo per fare un esempio): "l'elemento verticale intercetta il cono visivo della vista sul bene tutelato, determinando pericolose dissonanze estetiche …": insomma, uno sproloquio in … "Architettese" (chi di Voi ha visto "Amici Miei" … sa a cosa mi riferisco). Fin qui, le cattive notizie. Le buone news invece riguardano, per noi radioamatori, un recente intervento normativo che in un certo senso … ci semplifica la vita, almeno - se non altro - sotto il profilo procedimentale. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato - infatti - pubblicato il d.P.R. n. 31/2017 del 13 febbraio 2017 (il c.d. "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"), in vigore dal 6 aprile 2017. Il nuovo Regolamento introduce modifiche in termini di semplificazione ed abroga il vecchio d.P.R. n. 139/2010. In particolare e per quanto a noi interessa, negli allegati A e B del d.P.R. n. 31/2017 sono stati individuati rispettivamente: 31 interventi esclusi tout court dall'autorizzazione paesaggistica e 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto. Sono (di norma, salve specifiche eccezioni) escluse dal procedimento (all. ‘A.5'), le " …installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici"; sono invece soggette al procedimento semplificato (all. ‘B.7'), gli stessi manufatti, comprese le antenne, ma collocate questa volta su "prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici". Due brevi osservazioni: molto spesso le nostre antenne sono visibili dalla via pubblica, specie quelle per le HF che, come è noto, hanno bisogno di essere bene elevate al di sopra del tetto per essere minimamente efficienti (salvo nei casi in cui si ha la fortuna di abitare in un luogo isolato); inoltre, la norma sembrerebbe riferirsi solo alle antenne e non anche ai correlativi supporti, specie se dotati di una loro struttura autonoma e impattante, quali i tralicci, pali di sostegno et similia. Non sono – tuttavia - ancor editi molti precedenti giurisprudenziali sul punto: tornando al Tuo caso specifico, sarebbe dunque possibile – dato che il traliccio verrebbe ad esser visibile da una piazza pubblica - che il Comune pretenda il preliminare deposito di una istanza per l'ottenimento di un'autorizzazione paesaggistica (seppur nella forma semplificata, ex d.P.R. n. 31/2017). Per tale ragione, Ti consiglio di rivolgerTi ad un tecnico – magari del luogo – il quale (previe le opportune interlocuzioni con il Tecnico Comunale per concordare nei limiti del possibile il contenuto progettuale di massima), possa confezionare una pratica, prevedendo una serie di accorgimenti volti alla massima mitigazione del traliccio, eventualmente prevedendo di installare una struttura telescopica elevabile "al bisogno" …., teli di copertura, l'utilizzo di una vernice opaca dello stesso colore della vegetazione e chi più ne ha più ne metta …, onde dimostrare che il manufatto e le sovrastanti antenne saranno di fatto ininfluenti (o modestamente impattanti) rispetto al contenuto del vincolo ed al contesto paesaggistico circostante e, come tali, irrilevanti rispetto alla natura del bene tutelato. Un'altra recente decisione del Giudice Amministrativo (T.A.R. Veneto, Sez. II, 29 novembre 2022, n. 1832) si è occupata di un'altra, ma collegata, questione, proprio a proposito di un'antenna radioamatoriale: cosa succede se si procede ad installare comunque il traliccio / antenna in un'area vincolata paesaggisticamente e solo in un secondo momento si chiede alla Pubblica Amministrazione la regolarizzazione dell'opera? In altri termini, sarebbe ammissibile un'autorizzazione paesaggistica in sanatoria o … "postuma". La risposta è – purtroppo – ancora una volta negativa; afferma infatti il T.A.R. Veneto, che l'art. 167 del Codice Urbani, "… prevede in via di principio la non sanabilità ex post degli abusi paesaggistici, sia sostanziali che formali; il trasgressore, infatti, è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4, che consente l'accertamento "postumo" di compatibilità paesaggistica unicamente: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria …". Nella motivazione della sentenza in esame, inoltre, si aggiunge che ", come sottolineato dal Consiglio di Stato, "l'intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del "fatto compiuto", in quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento. Il rigore del precetto è ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull'assetto del bene vincolato." (Cons. Stato, Sez. VI, 16-02-2022, n. 1150). Nel caso di specie, la Soprintendenza ha ritenuto non configurabile l'ipotesi indicata alla lettera a) (…) alla luce della circolare n. 33 dd. 26 giugno 2009 del Ministero per i Beni e le Attività culturali, la quale ha chiarito cosa si intende per "lavori", per "superfici utili" e per "volumi": 1. per "lavori" si intendono "gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all'utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti e adottati"; 2. per "superfici utili" si intende "qualsiasi superficie utile, qualunque sia la loro destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso"; 3. per "volumi" si intende "qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal territorio o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici". In quello specifico caso, la Soprintendenza aveva constatato che "… il manufatto in questione, che consiste in un palo metallico collocato in un giardino privato ed autonomo rispetto a qualsiasi fabbricato esistente, di altezza di metri 12 con scaletta di accesso ad una cabina aperta collocata sulla sommità e con sovrastante antenna, non può essere considerato come "intervento su fabbricato legittimamente esistente o strettamente connesso all'utilizzo di altri immobili" e come tale non può essere qualificato come "lavoro" ai sensi dell'art. 167, comma 4, let. A) d.lgs. 42/2004 secondo la nozione indicata dalla citata circolare 33/2009. (…) Inoltre, il manufatto, costituito da una struttura chiusa (palo rastremato metallico dell'altezza di 12 metri) determina la creazione di un volume paesaggistico visibilmente percepibile, dando luogo ad un ulteriore motivo di non sanabilità ai sensi dell'art. 167, comma 4, let. a) d.lgs. 42/2004"; per tale motivo non è stato possibile ottenere il rilascio di un provvedimento di sanatoria paesaggistica: la morale di tutta la storia - allora - è questa: prima di procedere ad installare pali o tralicci "fai-da-te", è sempre buona norma informarsi e documentarsi, facendosi assistere possibilmente da un professionista, al fine di evitare spiacevoli e … fastidiose sorprese, specie in una materia complessa quale è quella della vincolistica.

73 cordiali a Te ed ai lettori de

Michele, IZ2FME