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PostHeaderIcon Le stazioni remote - 2a Parte

Qui di seguito potete leggere la seconda parte della risposta del nostro Avvocato Michele Carlone IZ2FME, al quesito sulle stazioni remote sottopostogli da un lettore di RR. Nel ringraziarvi, come sempre, per l'accoglienza che ogni mese riservate a questa rubrica, cogliamo l'occasione per esprimere il nostro grazie anche all'Avvocato Carlone per la sua disponibilità.

"....Qualcuno potrebbe però opporTi che - ai sensi dell'art. 13, c. 2 del Codice, l'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale debba essere preventivamente comunicata al competente Ispettorato Territoriale: in questo caso - id est se questa fosse l'interpretazione corretta da dare alla norma - Tu dovresti scegliere quale sia, in via ultimativa, la Tua stazione di radioamatore: quella presso la città dove abiti, ovvero quella, remotizzata, collocata nella casa di campagna, ma ben potresti comunque farne uso, una volta risolta la questione della corretta intestazione amministrativa (la domanda da porsi è: "uso temporaneamente la stazione in collina, ovvero la stazione presso il mio QTH?). Da questo punto di vista … "i conti tornano", anche applicando il criterio ermeneutico logico, ex art. 12 delle preleggi sopra richiamato: la ratio della norma, come già ricordato (RR di maggio) sembrerebbe esser quella di consentire in ogni momento alle Autorità adibite al controllo delle nostre attività di sapere "da dove" proviene il segnale elettromagnetico irradiato nell'etere (salvo l'uso temporaneo della stazione in luogo diverso dal domicilio, che appunto costituisce l'eccezione alla regola, proprio in ragione della non continuità d'uso dell'impianto radio-amatoriale).

Aggiungo, solo per completezza, che mi pare nulla c'entrino con il tema delle stazioni remote le questioni legate al "presidio" delle stazioni; il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, infatti, detta specifiche norme al riguardo (art. 9) solo per quanto attiene le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate (i ripetitori), fattispecie diversa da quella qui in esame. V'è da aggiungere, infine, che l'art. 14, c. 1 dell'All. 26 stabilisce il principio generale (applicabile anche alle stazioni remote), secondo il quale "… i locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza", il che significa che se ad esempio io sono nel mio Studio di Roma e sto operando da remoto la mia stazione presso il mio QTH di residenza a Bergamo devo sempre consentire (magari lasciando le chiavi d'accesso allo shack ad un custode sempre reperibile) l'accessibilità alla stazione ai funzionari pubblici deputati ai controlli ed alle verifiche previste dalla Legge.

Da ultimo, ma non per ultimo, va ricordato che anche nel caso in cui l'interpretazione dell'art. 12, c. 4 cit. fosse ritenuta riferita esclusivamente a fattispecie quale "Echo Link", per capirci, non ne farei un dramma, posto che a quanto consta, non esiste alcuna disposizione di Legge che vieti espressamente l'utilizzo delle stazioni remote, seppur nei termini delle norme generali che regolano la nostra attività di radioamatori (urgesi comunque un intervento normativo!). Ma … come sono regolate le stazioni remote negli altri Paesi? Negli USA, ad esempio, la FCC (Federal Communication Commission) ha previsto (FCC Rule, Part. 97, Amateur Radio Service) che il link Internet di controllo sia sicuro e che vi sia la possibilità di spegnere il trasmettitore remoto nel caso di operazioni non conformi; in quel Paese, inoltre, è previsto che l'operatore "da remoto" possa anche non essere un cittadino americano - §97.107 - (a condizione che sia titolare di una patente radioamatoriale USA) e che possa collegarsi alla stazione remota da qualsiasi parte nel mondo.

Naturalmente possono operare le stazioni remote collocate nel territorio degli Stati Uniti anche radioamatori privi di licenza rilasciata dalla FCC, se fra i due Paesi vi siano specifici accordi ed a condizione di reciprocità (§97.115); in ogni caso il "control operator" resta però responsabile delle azioni e dei comportamenti di colui che utilizza la stazione remota: a differenza delle norme attualmente in vigore in Italia, in USA si può "uscire on air" con il proprio call e non con il nominativo del titolare della stazione, nel rispetto, naturalmente, del Band  Plan imposto per la propria classe di autorizzazione (Tech, General o Extra Class). E' chiaro - però che anche secondo la normativa USA è richiesto in ogni caso - il rispetto delle normative nazionali dei Paesi ove si trova l'operatore "pilota": per fare un esempio, chi scrive (N2FME, Extra - Class) per la normativa americana potrebbe operare dall'Italia una stazione remotizzata nello Stato della California ma… in base alla legge italiana (ved. supra) occorrerebbe comunque utilizzare il call della stazione e non il nominativo N2FME (ved. l'interessante articolo di Jim Millner, K5PA, alla pag. 36 di CQ Magazine, maggio 2017).

Anche in USA, comunque, l'argomento è divenuto nuovamente di scottante attualità, dopo che George (AA7JV) ha presentato la macchina autocostruita che potete ammirare all'indirizzo https://www.qrz.com/db/AA7JV, grazie alla quale ha consentito di attivare Tuamutu da remoto - appunto - facendo operare molti OM americani "a turno", lasciandoli comodamente rilassati sulle loro poltrone nei rispettivi shack, così dando l'avvio ad una nuova era per le DXpedition (una stagione forse un po' "triste", ma questa è la mia personale opinione). Nel Regno Unito - invece - la materia è ancor più analiticamente regolata (ved. la "Amateur Radio Licence - Guidance for licensees - 15.10.2018), laddove si prevedono entrambi i casi: "1) it is not intended to prohibit the operation of a UK Amateur's own main station (situated in the UK) by remote control whilst he or she is abroad, as long as the other licence conditions for remote control are satisfied […]. This is because the Radio Equipment will still be based in the UK and, therefore, effectively operated here (un OM con call - sign Off Com all'estero può dunque tranquillamente collegarsi via web alla sua stazione in UK e trasmettere con il proprio call); 2) a Radio Amateur in the UK who uses a computer link to operate a radio station located overseas does not need to be covered by an Amateur Radio Licence in the UK for the use of the computer equipment here. This is because the person located in the UK is not using apparatus for wireless telegraphy under our jurisdiction.  It would be for whoever is answerable for the radio equipment overseas to ensure that it complied with local requirements (un OM italiano in Inghilterra potrà dunque collegarsi via web alla sua stazione remota in Italia ed operare, utilizzando il suo call italiano, senza necessariamente essere dotato di un nominativo inglese)". L'utilizzo delle stazioni remote viene - da anni - espressamente regolato anche da parte di molti altri Paesi, fra i quali la Cina (https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=K0060032), il Belgio (è sufficiente che il radioamatore possegga un'autorizzazione di classe ‘A' e che la stazione sia operata dal territorio del Belgio) e la Romania. In conclusione, possiamo affermare che allo stato attuale l'utilizzo in Italia e dall'Italia delle stazioni radioamatoriali remote sembrerebbe a primo acchito consentito (con tutte le limitazioni a cui s'è fatto cenno ed i dubbi interpretativi riferiti), ma non si hanno certezze in ordine alle specifiche applicative ed operative, perché la norma di riferimento (art. 12, c. 4 del D.M. 01.03.2021) è formulata in modo generico.

E' auspicabile quindi che il Ministero competente assuma almeno una circolare in proposito, nell'attesa della riformulazione organica del dettato normativo.

73 cordiali de

Michele, IZ2FME

2. Fine