Login
I Soci ARI sono tutti UTENTI REGISTRATI




Usa come password il codice riportato sulla tua etichetta d'indirizzo di RadioRivista
Notice
  • Direttiva EU e-Privacy

    Questo portale utilizza i cookie per offrirti le migliori risorse tecnologiche disponibili. Continuando a visitarci senza modificare le tue impostazioni accetti implicitamente di ricevere tutti i cookies. Diversamente, puoi modificare le tue preferenze agendo direttamente sulle impostazioni del software di navigazione impiegato.

    Documentazione Direttiva e-Privacy

PostHeaderIcon Armiamoci e… partite!

Ed eccoci al numero di maggio dell’attesissima rubrica del nostro legale di fiducia, Michele Carlone (IZ2FME), il quale oggi affronta il tema della “precettazione” di noi radioamatori per il ripristino delle comunicazioni d’emergenza in caso di calamità o di situazioni di emergenza, appunto. Sperando che non ve ne sia mai bisogno… Un caro saluto a tutti i soci e buona lettura!

DOMANDA: Ciao Michele e complimenti per la tua interessantissima rubrica ricca di spunti e di approfondimenti utili per l’esercizio del nostro favoloso hobby – che poi, a pensarci bene, non è solo un semplice passatempo, perché il nostro servizio, in caso di calamità, si è spesso rivelato fondamentale per il ripristino delle (o anche solo per il supporto nelle) comunicazioni di emergenza. Io ho fatto parte per molti anni dell’ARI-RE e attualmente collaboro con la rete Zamberletti – messa in piedi dal nostro vulcanico e inossidabile Giannino Romeo (I2RGV) – e con la locale Prefettura di […]. Però non mi sono chiare, e per questo chiedo il tuo aiuto, le procedure in caso di “precettazione”: può aiutarmi a chiarirmi le idee? Un forte abbraccio e ancora grazie, 73 de […].

RISPOSTA: Caro Amico, grazie per i complimenti e grazie per aver ricordato il pregevole e fondamentale lavoro che in tutti questi anni è stato e viene svolto dal “vulcanico” I2RGV (che è anche un mio caro amico e che, ricordiamolo, sin dal 20 febbraio 1985 è stato nominato responsabile capo-maglia della Rete Zamberletti, vedi l’ordinanza n. 496/FPC/ZA) e che ci aiuta ad esser tenuti in grande considerazione anche dalle Istituzioni che si occupano – per statuto – delle situazioni di emergenza pubblica.

Il tema della “precettazione” – e più in generale quello delle comunicazioni radioamatoriali in situazioni di pericolo – sono particolarmente complessi, perché non vengono trattati in via unitaria e organica in un’unica fonte normativa. Per esempio, l’art. 101 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (il più volte citato D. Lgs. n. 259/2003), “traducendo” nel nostro Paese le raccomandazioni contenute nella “vecchia” risoluzione n. 640 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell’UIT (vedi ora la risoluzione n. 646/2023 e all’art. 25, comma 3), stabilisce che:

«1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.

2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell’emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.

3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro […], sentito il Consiglio superiore delle Comunicazioni».

Interpretando la norma letteralmente («può affidare»), sembrerebbe quindi che il Legislatore si sia riferito a una partecipazione dei radioamatori alle situazioni emergenziali su base strettamente volontaria, attraverso la gestione e lo svolgimento di traffico di servizio proprio del Ministero (ma non necessariamente ad esso inerente), in assenza quindi della possibilità di una vera e propria “precettazione”, intesa come una «intimazione di ubbidire a una legge o a un obbligo» (dal vocabolario della lingua italiana).

Più nello specifico, in altra parte del Codice (art. 12, comma 4 dell’Allegato 26, «Norme Tecniche»), si afferma il principio, secondo il quale «è consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell’attività di radioamatore» (si tratta, ad ogni evidenza, di una norma di collegamento con quella poc’anzi citata).

Queste disposizioni, del resto, non fanno altro che declinare (attualizzandoli) i principi enunciati nell’art. 14 del D. P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 (ancora, peraltro, formalmente in vigore), secondo i quali:

«1. Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni [ora del Made in Italy], per ragioni attinenti alla sicurezza pubblica, alla difesa militare o per altre necessità determinate da casi di emergenza o da gravi ragioni tecniche, potrà, insindacabilmente, in qualsiasi momento e senza indennizzo, sospendere il funzionamento o revocare le concessioni delle stazioni di radioamatore su tutto il territorio della Repubblica o su parti di esso.

2. Lo stesso Ministero potrà, in casi di pubblica calamità o per contingenze particolari o di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore o alcune di esse ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 10 del presente regolamento».

Il regime giuridico degli «speciali collegamenti» (“speciali” nel senso di “eccezionali”, id est in deroga rispetto al regime ordinario relativo alle norme di esercizio della nostra attività) si attesta su quello dell’“autorizzazione” (che presuppone solitamente un’istanza di parte), piuttosto che in un ordine.

Peraltro noi radioamatori, siamo “tenuti” – moralmente prima ancora che giuridicamente – a metterci a disposizione delle Autorità tramite le nostre stazioni, al fine di sostituire in tutto o in parte i mezzi di comunicazione “tradizionali” in caso di necessità e limitatamente alle operazioni di soccorso. L’ARI vanta una lunga e onorevole tradizione in questo settore; basti ricordare le efficientissime “maglie radio” approntate in occasione dell’alluvione del 1966 a Firenze. Da allora, molta acqua è passata sotto i ponti: con l’ordinanza del 7 marzo 1985, l’allora Ministro della Protezione Civile, On. Giuseppe Zamberletti (I2ZME), dispose che tutte le Prefetture italiane, il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile fossero dotate di una stazione radioamatoriale HF/VHF, autonomamente gestita, appunto, dai volontari dell’ARI.

Ma torniamo al regime autorizzativo contrapposto al tema del “precetto”, ovvero dell’ordine vero e proprio da parte della Pubblica Amministrazione. Questa distinzione non è affatto di poco momento, se si pensa che l’art. 650 del codice penale punisce «chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene», se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206. Si tratta di un’elencazione tassativa, giustificata dalla particolare rilevanza degli interessi pubblici presidiati dalla fattispecie penale. Le ragioni di sicurezza pubblica sono riferite ai casi in cui l’attività di Polizia viene posta in essere in funzione repressiva o preventiva. Sono esempi di ragioni di ordine pubblico, l’ordinanza Sindacale (sul territorio di competenza), con la quale si ordina la circolazione dei veicoli a targhe alterne, ovvero (ragioni di igiene) il provvedimento del Sindaco che ordina di sgomberare le aree occupate da rifiuti tossici o nocivi per la salute.

In questo quadro generale che attiene al “potere d’ordinanza” del Sindaco, quale rappresentante su base territoriale del Governo, potrebbero essere inquadrati dei provvedimenti di “precettazione sotto mentite spoglie”, diretti nei confronti di noi radioamatori.

Ma che cos’è questo “potere di ordinanza”? L’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (il cosiddetto Testo Unico degli Enti Locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad adottare ordinanze «contingibili ed urgenti», appunto, in tutti quei casi particolari ed eccezionali nei quali si possono verificare pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili. In realtà, questo speciale “potere” attribuito al Sindaco era già previsto nell’ordinamento pre-repubblicano (legge n. 2248, all. ‘a’, del 1865).

L’art. 50 del T.U. degli Enti Locali si ricollega all’art. 54, comma 4, dello stesso T.U. il quale, nella formulazione introdotta dall’art. 6 del D.L. n. 92/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito dalla legge n. 125/2008, stabilisce che «il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana».

Una norma di legge specifica in tema di “precettazione dei radioamatori”, che riproduca i profili applicativi del “potere Sindacale di ordinanza”, sembrerebbe quindi sconosciuta all’ordinamento.

In Italia, infatti, l’istituto della precettazione nel senso proprio del termine nasce e si sviluppa in altri e diversi ambiti, primi fra tutti quello delle Forze Armate e del mondo del lavoro (legge 12 giugno 1990, n. 146, «Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge», ovvero nell’ambito della disciplina sui trasporti pubblici essenziali), intendendosi con questo termine un provvedimento amministrativo (di norma governativo), con il quale l’Amministrazione impone a una o più persone l’obbligo di prestare un’attività o un servizio in determinate circostanze, generalmente per tutelare interessi pubblici fondamentali. L’inosservanza di questo “comando” comporta sanzioni disciplinari e, in alcuni casi, anche penali.

In situazioni di calamità naturali, emergenze sanitarie, minacce alla sicurezza nazionale o in altre circostanze straordinarie, le Autorità possono disporre la precettazione di determinate categorie di lavoratori, ma non certamente di volontari (il che, del resto, sarebbe contraddittorio: “ordinare qualche cosa a un volontario?”, un po’ come nei film di Totò, hi). Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa, per esempio, possono ordinare ai propri dipendenti la prestazione obbligatoria del servizio per garantire l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. In situazioni di emergenza sanitaria, come pandemie o disastri naturali, il Ministero della Salute o le Autorità sanitarie regionali possono disporre l’obbligo di servizio per altre categorie di lavoratori (medici, infermieri e altro personale sanitario).

E per i “volontari” della Protezione Civile? Nel cosiddetto Codice della Protezione Civile (D. Lgs. n. 1/2018) si afferma che l’attività di protezione civile è basata sul principio di volontarietà. I volontari fanno parte di organizzazioni iscritte nell’Elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, ma non possono – come tali – essere “obbligati” a intervenire, pur in situazioni di conclamata emergenza, e lo stesso dicasi per i radioamatori.

In caso di emergenza, le organizzazioni di volontariato possono essere attivate dal Dipartimento di Protezione Civile, dalle Regioni o dai Prefetti, ma sempre nel rispetto della disponibilità dei volontari (ecco perché in queste situazioni il ruolo delle Associazioni di radioamatori, in primis dell’ARI, diventa davvero rilevante, anche sotto il profilo del coordinamento nazionale e locale). La già richiamata legge n. 146/1990 sulla precettazione nei servizi pubblici essenziali prevede la possibilità di precettare lavoratori in sciopero per garantire servizi essenziali, ma non si applica ai volontari i quali – per definizione – non sono lavoratori subordinati.

Il Prefetto può richiedere l’intervento delle organizzazioni di volontariato, che a loro volta mobilitano i volontari secondo le proprie disponibilità, anche se, in un passato poi neanche troppo lontano, con il D.M. 27 maggio 1974 (il cosiddetto Decreto Togni), richiamata la legge n. 996/1970 (di allora) in materia di Protezione Civile, pur senza nominarla, fu introdotta anche per i radioamatori una sorta di “precettazione” con la tecnica normativa del «sono tenuti».

L’art. 1 del Decreto Togni, infatti, affermava il principio secondo il quale «nei casi di calamità naturali o in analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni telegrafiche o telefoniche ad uso pubblico, i titolari di concessioni per l’esercizio di stazioni di radioamatore, i titolari di concessioni di collegamenti in ponte-radio ad uso privato, nonché i concessionari di linee telefoniche ad uso privato, sono tenuti a titolo gratuito nei limiti stabiliti dall’ art. 6, ad effettuare o a consentire che si effettui sulle loro apparecchiature e impianti, traffico di servizio dell’Amministrazione, o comunque traffico inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose, alle condizioni e modalità stabilite negli articoli seguenti».

L’art. 2, inoltre, stabiliva che il dipendente dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in loco si mettesse immediatamente in contatto «con i radioamatori più vicini, i quali sono tenuti a mettersi a disposizione del predetto dipendente unitamente ai loro impianti, affinché sia reso possibile il più celere contatto con altro radioamatore, il quale, ricevuto l’appello, provvederà a dare immediata comunicazione di quanto appreso alla più vicina autorità di pubblica sicurezza».

Infine, l’art. 3: «dopo aver avuto assicurazione che l’Autorità di Pubblica Sicurezza è a conoscenza della situazione di emergenza, il radioamatore che ha lanciato l’appello dalla zona sinistrata, è tenuto a trasmettere, su invito del dipendente indicato nel precedente art. 2, comunicazioni di servizio e comunicazioni inerenti alle operazioni di soccorso o allo stato e alla ricerca di persone o di cose».

È quantomeno singolare il fatto che una norma come questa non sia stata recepita (meglio: reintrodotta) nell’ordinamento attuale, il che potrebbe essere davvero utile – nella speranza che non serva mai!

Tanti cari saluti a tutte le lettrici e ai lettori e 73!

Avv. Michele Carlone, IZ2FME