- Notice
L’art. 700 del codice di procedura civile e i ricorsi d’urgenza
Non è frequente trovare sentenze che riguardino noi radioamatori pubblicate sulle riviste giuridiche specializzate. Non perché non ve ne siano, ma perché esse riguardano una materia molto specifica. Oggi il nostro Avvocato Carlone, IZ2FME, commenta una di queste sentenze, pronunciata dal Tribunale Civile di Foggia lo scorso febbraio. Il Giudice non si discosta dai principi di diritto consolidati e ben noti (vedi gli articoli pubblicati in questa stessa rubrica su RadioRivista 2/2023 e 1/2024); questa però è l’occasione per trattare del tema processuale dei ricorsi d’urgenza: cosa sono e a cosa servono, specie per i problemi che spesso, ohimè, ci riguardano da vicino. Carissimi 73 a tutte le lettrici ed i lettori, e… tanti, tantissimi DX dalla Vostra Redazione.
DOMANDA: Carissimo IZ2FME ben ritrovato e grazie per gli interessantissimi articoli che pubblichi sulla tua rubrica Dalla parte della Legge, te ne sono grato davvero! Navigando sul web ho trovato il riferimento alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 170 del 24 gennaio 2025, pubblicata nel successivo mese di febbraio. Da quanto ho potuto capire (ma non sono un tecnico e chiederei un tuo aiuto per capire meglio), il collega OM che ha citato in giudizio il Condominio, lo ha fatto utilizzando una procedura “accelerata”, un ricorso che dovrebbe essere “di urgenza”. Che cosa significa? È possibile in questo modo ottenere una tutela più veloce rispetto agli anni di causa che, purtroppo, caratterizzano il nostro sistema giudiziario? Grazie ancora, un abbraccio e 73 cordiali a te e a tutto il tuo staff.
RISPOSTA: Carissimo, siete tutti molto buoni con me e grazie per le tue parole. Sì, hai ragione, anche io avevo “scovato” questa sentenza (per la verità, me ne aveva data notizia il Segretario Generale, I1JQJ). Come giustamente scrivi, i Giudici foggiani si sono occupati di una vicenda purtroppo “classica” per noi OM: un Condominio negava al condomino radioamatore d’installare sul tetto l’antenna per poter operare la stazione. La fattispecie, come diciamo noi avvocati, ossia la “trama” di questa vicenda, viene bene sintetizzata nelle premesse della decisione:
«- con ricorso al Tribunale di Foggia ex art. 700 codice di procedura civile, l’attore ha già chiesto e ottenuto, in via d’urgenza, l’ordine del giudice al convenuto di consentire l’accesso al terrazzo per l’installazione di antenna da radioamatore, con relativi ancoraggi e passaggio di cavi per la ricezione sulle parti comuni;
- l’attore riveste la qualifica di radioamatore in forza di “patente” rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data […], nonché della “Licenza per l’esercizio di stazione di radioamatore”, rilasciata dal medesimo Ministero in data […], oltre ad essere iscritto all’Associazione del Vigili del Fuoco in congedo, facente parte in quanto tale del sistema della protezione civile, allertabile in caso di calamità;
- in conseguenza di diffida a non realizzare l’intervento da parte dell’amministratore condominiale, facente seguito a prese di posizione dell’assemblea condominiale, l’attore è stato costretto a ricorrere al giudice, dapprima in via d’urgenza, per la suddetta installazione, al fine di superare i detti illegittimi ostacoli frapposti dagli organi del condominio;
- il diritto di installare l’antenna, necessaria al funzionamento dell’apparecchiatura radio ricetrasmittente, è in realtà un diritto soggettivo perfetto in capo al soggetto autorizzato, che si impone sugli altri condomini tenuti ex lege a rispettarlo, con l’unico limite (ex art. 1102 comma 1 codice civile e normativa speciale in materia) di non mutare la destinazione d’uso delle parti comuni ove appoggino gli apparati, di non arrecare danno alle medesime parti comuni o alla proprietà dei singoli condomini e di non impedire il pari uso delle parti comuni agli altri condomini;
- tale diritto, riconosciuto nel tempo sia dalle norme di legge che dalla giurisprudenza, anche costituzionale, riguarda tutti gli impianti radiotelevisivi, come espressione del diritto sancito dall’art. 21 Costituzione alla libera manifestazione del pensiero, in tutte le sue sfaccettature (compreso innanzitutto il diritto a informare e a essere informati), ed è comprensivo di facoltà intangibili, quale appunto il diritto di appoggiare un’antenna per la ricezione dei segnali radio, oltre che sulla proprietà esclusiva, anche, ove occorra, sulla proprietà comune, con l’unico limite sopra indicato del neminem laedere da applicarsi in base a buona fede e sulla base dei principi di sfruttamento normale delle parti comuni e di normale tollerabilità nell’uso più intensivo di dette parti a opera del singolo condomino;
- il c.d. diritto di antenna si colorerebbe poi di ancora maggiore pregnanza nel caso di apparecchio ricetrasmittente del radioamatore autorizzato, il quale svolge anche una funzione pubblica, come visto, nell’ambito della complessa articolazione del sistema della protezione civile».
In effetti, questo collega, prima di proporre davanti al Tribunale di Foggia la causa vera e propria (si dice “di merito”), ha radicato un ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, ed è così riuscito a ottenere l’adozione da parte del Tribunale di un provvedimento provvisorio, grazie al quale ha avuto legittimamente accesso al tetto e ha installato le antenne, nell’attesa che la causa “di merito”, appunto, si concludesse. Vediamo di che si tratta.
L’articolo 700 del codice di procedura civile stabilisce che «chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito».
La norma processuale in esame fa riferimento al (solo) caso in cui manchino i presupposti per l’applicazione delle misure cautelari tipiche del sequestro, della denuncia di nuova opera o di danno temuto o del procedimento di istruzione preventiva (si tratta di “meccanismi” processuali specifici che, in presenza di ben determinate circostanze in fatto, occorre attivare in via prioritaria, ma che non approfondiremo in questa sede perché correremmo il rischio, in questo caso, di andare fuori tema). Invece, i presupposti per “l’utilizzo” del procedimento d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile sono il c.d. fumus boni iuris e il periculum in mora, che devono coesistere entrambi affinché l’azione sia ritenuta ammissibile, prima ancora che fondata nel merito. Cosa significa? È molto semplice.
Il primo requisito viene inteso come la probabile esistenza del diritto, mentre il secondo attiene al pericolo attuale che il diritto del ricorrente possa subire un pregiudizio che, tenuto conto delle circostanze di fatto, si presenta come imminente e irreparabile. Infatti, l’irreparabilità deve essere intesa quale ragionevole e probabile pericolo che il diritto del ricorrente subisca un pregiudizio non altrimenti risarcibile. Tradotto dall’avvocatese: il fumus va provato dimostrando di essere un radioamatore autorizzato e in regola con il pagamento della tassa annuale, di essere un condomino e di aver quindi titolo, in base alle norme del D. Lgs. n. 259/2003, per l’installazione sul tetto dell’antenna radioamatoriale.
Il requisito del periculum va invece provato dimostrando, ad esempio, di essere concretamente attivo in operazioni di Protezione Civile e di avere la necessità di disporre “da subito” di una stazione pienamente operante ed efficace, senza aspettare la conclusione del giudizio di merito (dunque tanti anni di attesa). Badate bene, però, che questa prova va fornita “in concreto”, appunto, e non “in astratto”: infatti non è sufficiente limitarsi a sostenere che “si potrebbe essere chiamati a svolgere operazioni di Protezione e Difesa Civile”, ma è necessario provare un quid pluris. Ciò in quanto l’art. 700 del codice di procedura civile trova la sua ratio, ossia la sua funzione, nella necessità di evitare che la futura ed eventuale pronuncia del giudice di merito diventi inutile, assicurando una tutela immediata al diritto del ricorrente, che potrebbe essere imminente, irrimediabilmente e irreparabilmente pregiudicato dall’attesa dell’instaurazione del giudizio di merito.
Questa funzione della disposizione di Legge si sostanzia, in definitiva, nella possibilità di fare ricorso a provvedimenti d’urgenza atipici solamente quando non esistano forme alternative tipiche, o quando queste appaiano assolutamente inefficaci, tanto da eludere la tutela del richiedente. E, in questo caso, il nostro collega (e il suo valente difensore) è riuscito a ottenere questa pronuncia. Ha quindi proceduto all’installazione della stazione e, subito dopo, ha radicato una causa di merito per far accertare dal Tribunale la definitiva fondatezza delle proprie pretese.
Ed ecco che il Tribunale di Foggia ha emanato la sentenza in esame, nella cui motivazione si afferma, testualmente, quanto segue:
«come già evidenziato dal giudice cautelare, già la legge 6 maggio 1940, n. 554, concernente la disciplina dell’uso degli “aerei esterni” per audizioni radiofoniche, all’art. 1 stabiliva che “I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi”, con il solo limite (art. 2, co. 2) di non impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né ovviamente arrecare danni alla proprietà comune o altrui, salvo solo semmai l’onere di preventivo avviso ai condomini.
Il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per parte sua, aveva sostanzialmente ribadito tali previsioni in particolare all’art. 231.
Normativa poi confluita nel D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche) che, da un lato, prevede, a testimonianza della rilevanza del diritto, che negli impianti di reti di comunicazione elettronica, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto e che i proprietari non possono opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto.
L’art. 209 (tuttora del medesimo tenore anche dopo le ultime modifiche) dispone poi più specificamente che: “I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi […]”.
Era peraltro già stato affermato da tempo in giurisprudenza che “Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in una apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un’espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della legge 6 maggio 1940 n. 554 e del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell’installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall’art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell’analogo caso delle antenne da radioamatore” (Cass. 16.12.1983, n. 7418).
Per parte sua, il nuovo art. 1120 c.c., pur prevedendo che la maggioranza dei condomini possa imporre con quorum adeguato l’antenna centralizzata, fa in ogni caso salvi gli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto, confermando il lungo percorso normativo e giurisprudenziale avutosi in materia».
Occorre però tenere presente che, nel nostro sistema, anche per proporre un ricorso “d’urgenza”, è necessario del tempo (a seconda delle sedi dei Tribunali, da 6 mesi a un anno… e anche oltre). Quindi capita che l’urgenza rimanga solo “sulla carta”. Per questo motivo, il suggerimento che mi sento di dare è: in ogni caso, prima di agire in giudizio (sia ex art. 700 c.p.c., sia nelle forme ordinarie), occorre sempre fare di tutto per risolvere la questione pro bono, magari rinunciando, ove possibile, a installare una direttiva 7 elementi per le HF, accontentandosi di un set up più contenuto, ma condiviso anche dagli altri condomini. Evitando così di dover sostenere anche i costi del giudizio, e tanti, tantissimi, mal di fegato.
Un caro saluto a tutti!
Avv. Michele Carlone, IZ2FME