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PostHeaderIcon La linea della vita…

Non possiamo non ringraziare le lettrici e i lettori per i molti attestati di stima che pervengono alla Redazione e direttamente a Michele, IZ2FME per questa rubrica. Siamo lieti che il servizio fornito da Michele sia di utilità per gli iscritti e Vi invitiamo a continuare ad inviarci le Vostre richieste di informazioni e quesiti. In questo numero Michele affronta lo spinosissimo problema delle misure di sicurezza da adottare quando si accede al tetto. 73 cordiali dalla Redazione!

DOMANDA: Gentile Avvocato, sono … (IK…), socio ARI da 40 anni e ho ricoperto varie cariche associative a livello locale nel corso degli anni. I miei quesiti, che penso possano essere di notevole interesse ed estrema attualità, sono i seguenti e riguardano l’applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 in ambito associativo.

1) Un Presidente di Sezione riveste la figura del datore di lavoro? Ovvero presso la Sezione devono essere rispettate le norme di prevenzione infortuni, igienico sanitarie, ecc.?

2) Salire sul tetto/terrazzo dell’edificio che ospita la Sezione (in affitto o in comodato d’uso o di proprietà) posti a più di tre metri d’altezza per installare un’antenna posta anch’essa a più di tre metri di altezza, implica che gli operatori, soci della Sezione, debbano essere in possesso di una specifica idoneità ai lavori in quota e adeguate dotazioni di protezione individuali, anche se essi si offrono come “volontari” a svolgere tale lavoro?

3) Inoltre, il tetto/terrazzo deve avere le previste protezioni (linea vita o altezza adeguata del parapetto)?

4) Nel caso un socio avesse una “idoneità ai lavori in quota” in quanto dipendente di una ditta che svolge tali attività, la sua idoneità può valere al di fuori dell’orario di lavoro?

In attesa del tuo parere su quanto sopra esposto ti ringrazio anticipatamente. 73 and DX.

RISPOSTA: Carissimo, grazie per la e-mail che mi dà il destro per affrontare organicamente un tema estremamente delicato e spesso, ohimè, un poco sottovalutato.

Come sempre, a costo di essere un po’ noioso, vanno fatte delle premesse per capire quale sia il quadro generale di riferimento (e il relativo perimetro applicativo) delle norme in vigore.

La normativa italiana sulla sicurezza nei lavori in quota è rappresentata – come giustamente segnali nella mail – dal cosiddetto «Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro»”, il famoso D. Lgs. n. 81/2008. Questo corpus di norme stabilisce e prevede le misure di prevenzione e protezione da adottare nei luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili, che comprendono – naturalmente – anche (e soprattutto) i lavori sui tetti di copertura.

In via generale, e solo per fare una sintesi di massima, il T.U. fornisce alcune definizioni fondamentali.

  • La «Valutazione dei Rischi» (VDR): prima di iniziare i lavori sul tetto si devono identificare tutti i potenziali pericoli, come ad esempio le cadute dall’alto, le eventuali condizioni meteorologiche avverse, la presenza di materiali pericolosi e stabilire le misure di prevenzione e protezione.
  • Il «Piano di Sicurezza e Coordi-namento» (PSC), da redigere di norma nei cantieri ove sono presenti più imprese.
  • I «Dispositivi di Protezione Collettiva» (DPC), come ad esempio i ponteggi, i parapetti e le reti anticaduta.
  • I «Dispositivi Anticaduta», quali ad esempio le linee vita e i punti di ancoraggio.
  • I «Dispositivi di Protezione Individuale» (DPI): imbracature di sicurezza, corde retrattili, caschi protettivi...

Inoltre T.U. prevede nel dettaglio tutta una serie di procedimenti e procedure che, se rispettati, riducono grandemente i famigerati “rischi da caduta”.

Pensate che secondo i dati disponibili, nel 2024 l’INAIL ha registrato un totale di 1077 denunce di infortunio mortale, con un incremento di 48 casi rispetto al 2023: manco a dirlo, fra le cause più frequenti di questi sinistri figurano proprio le cadute dall’alto. Quindi un motivo in più per parlarne sulla nostra rivista e per fare attenzione (io consiglio a tutti i radioamatori che si cimentano in “scalate sui tetti” di frequentare dei corsi specifici per la sicurezza e di dotarsi di tutti i presidi di protezione necessari, che devono essere omologati e manutenuti regolarmente: la nostra sicurezza vale di più di qualsiasi DX!).

La questione che tu poni, però, è un’altra e ben più specifica, vale a dire: un’associazione (di volontariato o meno che sia), dev’essere considerata a tutti gli effetti di legge un “datore di lavoro”, ai fini dell’applicazione di queste norme? E se sì, in base a quali principi e sul presupposto del rispetto di quali disposizioni?

La materia è complessa e ha avuto un articolato sviluppo nel corso degli anni, di pari passo con l’evoluzione della normativa a proposito del Terzo Settore. La tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori è un principio assoluto garantito dalla Costituzione; il Codice Civile, inoltre, all’art. 2087, obbliga l’imprenditore ad «adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Infatti, via via nel tempo il “diritto alla salute” (grazie anche ai plurimi interventi di matrice comunitaria) ha assunto (almeno sulla carta) un significato progressivamente sempre più ampio, volgendo dalla semplice garanzia dell’incolumità personale, fino a un vero e proprio diritto a un ambiente lavorativo sicuro e salubre.

L’art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 («Legge quadro sul volontariato»), norma oramai abrogata dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 («Codice del Terzo Settore»), definiva l’attività di volontariato come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’art. 4 del Decreto 13 aprile 2011 («Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro») definisce la differenza tra volontario “organizzato” e “non organizzato”. In particolare, il “volontariato non organizzato” si riferisce a persone che prestano un servizio gratuito e libero, senza però essere formalmente associati a uno dei soggetti disciplinati dalla legge n. 266/1991, che regolamenta le organizzazioni di volontariato (si pensi, ad esempio, ai collaboratori delle parrocchie o degli oratori che si adoperano facendo piccoli “lavoretti” o servizi di manutenzione).

Al contrario, il cosiddetto “volontario organizzato” è colui che opera – per esempio – nelle cooperative sociali, nelle organizzazioni di protezione civile, nella Croce Rossa Italiana, nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, nei corpi volontari dei Vigili del Fuoco, ecc. Mi verrebbe da dire che le nostre “semplici” Sezioni (a condizione che non abbiano ancora aderito alla disciplina del Terzo Settore, ODV o APS che siano), potrebbero esser fatte ricadere nel genus dei volontari “non organizzati”: questo non perché l’ARI, tanto a livello nazionale quanto a livello periferico, non sia organizzata, nel senso associativo del termine (al contrario!), quanto piuttosto perché – appunto – le Sezioni come sono state configurate sino ad oggi (id est: associazioni non riconosciute senza personalità giuridica), non sono inquadrate all’interno degli schemi normativi tipici del Terzo Settore.

Ad ogni modo, per rispondere adeguatamente alla tua domanda, occorre tenere in debita considerazione il fatto che la figura del “lavoratore”, in ordine all’applicazione delle disposizioni sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, trova la sua definizione nell’art. 2, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il lavoratore è una «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari».

Ciò in relazione alla speculare definizione di “datore di lavoro” ai sensi della lettera b) della stessa norma («il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa»), nonché a quella di “azienda” di cui alla successiva lettera c) («il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato»).Ergo, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 si applicano solo ai volontari “organizzati” nel senso sopradetto, in quanto intervengono in luoghi e/o ambienti comunque organizzati da un “datore di lavoro” (inteso in senso lato: la dottrina si riferisce spesso al concetto “espansivo” del termine “datore di lavoro”). Non a caso, l’art. 18, c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017 («Codice del Terzo Settore») stabilisce che «gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi».

Per questa tipologia di volontari, il T.U. prevede l’obbligo del rispetto delle norme di sicurezza, vale a dire

  • l’obbligo di usare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale conformi alla nuova normativa;
  • l’obbligo di munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge;
  • l’obbligo di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità;
  • l’onere di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Insomma, il volontario “organizzato” (nel senso anzidetto) è di fatto assimilato dal D. Lgs. n. 81/2008 al lavoratore autonomo, che presuppone che non sussista un vincolo di subordinazione (con l’unica differenza che il volontario non percepisce alcuna retribuzione, naturalmente).

Sono viceversa e di norma esclusi dagli (specifici) obblighi del D. Lgs. n. 81/2008 tutti quanti appartengono al mondo del “volontariato non organizzato”, ovvero le persone che prestano un servizio gratuito e libero senza però essere formalmente associati a uno dei soggetti disciplinati dalla legge sul volontariato. Si tratta, in altri termini, di soggetti che non operano all’interno di un’organizzazione ben strutturata: per esempio, singoli cittadini che aiutano saltuariamente o per iniziativa personale un’istituzione, ovvero persone che prestano aiuto spontaneo e non riconducibile a un assetto organizzativo formalizzato.

Sotto questo profilo, benché le Sezioni non ODV e non APS siano configurabili come associazioni non riconosciute (vedi il mio articolo su RadioRivista 11/2023), non dimentichiamoci mai che l’ARI nazionale è un’Associazione, già Ente Morale, riconosciuta e quindi dotata di personalità giuridica: il singolo socio di Sezione pertanto è anzitutto socio dell’ARI nazionale e quindi iscritto alla Sezione – associazione non riconosciuta che opera nell’ambito del più ampio organigramma nazionale.

Naturalmente questo non vuol dire che il titolare dell’attività di volontariato (nel nostro caso, la Sezione ‘x’ non APS e non ODV e per essa, quale Associazione non riconosciuta, il suo Presidente) non sia comunque titolare di un più generale obbligo di garanzia, ad esempio in relazione alla conservazione delle parti comuni dell’edificio, ovvero al rispetto delle norme di cautela e di prudenza, oltre che di sicurezza prima, durante e dopo le fasi di accesso al tetto di copertura del fabbricato. Infatti, la responsabilità del titolare delle organizzazioni di volontariato è comunque a favore di chiunque a qualsiasi titolo acceda ai luoghi in sua disponibilità giuridica e quindi anche nei confronti di volontari non organizzati; la responsabilità deve essere correlata non solo agli obblighi specifici di sicurezza a tutela delle attività organizzate, ma anche agli obblighi generali di non esporre chicchessia a rischi generici o ambientali.

La giurisprudenza si è occupata talvolta di casi specifici. Per esempio, la sentenza della Corte di Cassazione Penale (Sez. IV) 11 febbraio 2019, n. 6408, aveva stabilito il principio secondo il quale il parroco assume una posizione di garanzia nei confronti di chi presti, anche su base volontaria, il proprio lavoro all’interno della chiesa (in quel caso, si era verificata una brutta caduta da una scala durante i lavori d’imbiancatura delle pareti della canonica).

La sentenza della Cassazione Penale (Sez. IV) 20 febbraio 2008, n. 7730, ha condannato un altro parroco per il reato di lesioni colpose aggravate, in quanto «le norme di prevenzione degli infortuni si applicano anche nel caso di prestatori d’opera volontari, assumendo la persona per conto della quale gli stessi operano una posizione di garanzia nei loro confronti», posto che «l’approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi di lavoro» (seppur in senso lato). Con la sentenza della Cassazione Penale (Sez. IV), 22 novembre 2013, n. 46782, per l’infortunio mortale di un volontario è stato condannato il comandante della Polizia Comunale che ha esercitato poteri direttivi di fatto (art. 299 D. Lgs. n. 81/2008).

Dal momento che, nel nostro caso, siamo in presenza da un lato (ARI nazionale) di un’organizzazione organizzata (dotata di personalità giuridica) e dall’altro (Sezioni non ODV e non APS) di associazioni non riconosciute sprovviste di tale personalità (ma vi sono anche Sezioni-Enti del Terzo Settore e, come tali, “organizzate” nel senso anzidetto), io sono del parere che per i lavori di manutenzione specie sui tetti di copertura si debbano rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Non a caso, la nostra Segreteria Generale in passato aveva già fornito agli iscritti specifiche e idonee indicazioni al proposito, nel senso che le Sezioni ARI (Enti del Terzo Settore o “tradizionali”) sono tenute a fornire al socio volontario un’informazione completa e dettagliata sui rischi specifici inerenti all’attività che si appresta a svolgere, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla medesima attività. Pertanto i volontari ARI debbono obbligatoriamente utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalla normativa in vigore (specie, ma non solo, ove i lavori riguardino ad esempio operazioni su pali o tralicci concessi da parte della Pubblica Amministrazione) e dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, recante le proprie generalità.

Da ultimo, ma non per ultimo (vedi la tua quarta domanda), ritengo che l’idoneità “formativa” ai lavori in quota ottenuta nell’ambito di un contratto di lavoro non abbia automaticamente validità per attività esterne, anche volontarie, se non inserita in un contesto organizzato che ne rispetti le condizioni di sicurezza richieste dalla legge. Per questa ragione, ritengo sia comunque necessario che l’associazione verifichi la formazione del socio, la richiami in un atto interno (per esempio delega o verbale), e garantisca le condizioni operative previste dalla normativa.

Questo perché, lo ricordava già Yosho Yamamoto, nel Settecento, ne La via del samurai, la vita è breve come un sogno, la vita è come un romanzo che ha 100 pagine, 80 pagine, 60 pagine… e quando le pagine finiscono, non c’è casa editrice che proceda con la seconda ristampa! Siate sempre prudenti e non sottovalutate mai i rischi, anche per operazioni che, a prima vista, potrebbero sembrare banali!

Un caro saluto a tutti,

Avv. Michele Carlone, IZ2FME