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Dei disturbi… all’incontrario!
In questo numero della sua (ormai) famosa rubrica (tantissimi sono gli apprezzamenti che riceviamo in Redazione), IZ2FME ci parla di un caso un po’ particolare. Solitamente siamo noi radioamatori ad essere additati (spesso ingiustamente) come i soliti disturbatori. Nel caso che ci sottopone il nostro Avvocato di fiducia, invece, è accaduto proprio l’inverso, ed era – pare – tutta colpa di un inverter. La questione è stata risolta dal Tribunale di Firenze in una sentenza pronunciata sei anni fa che IZ2FME commenta. Si tratta di un argomento che può interessare molti di noi e siamo certi che lo leggerete tutto d’un fiato. Buona lettura e cari 73 a voi e alle vostre famiglie dalla Redazione di RadioRivista.
DOMANDA: Caro Avvocato IZ2FME, sarò sintetico e vengo subito al dunque. Io, da grande appassionato dei 160 metri, da circa sei mesi non posso più trasmettere su questa affascinante banda, a causa di un persistente e fastidiosissimo disturbo di fondo. Non si tratta del normale QRM, ma – sembrerebbe – proprio di un’armonica o di un segnale RF industriale o similare. Il mio unico vicino (abito in una zona abbastanza isolata) ha posizionato nei suoi due pozzi delle pompe a immersione dotate di inverter. Sarà una coincidenza, ma da quel momento il disturbo è iniziato e non mi ha mai più abbandonato. Ti prego, aiutami. Complimenti per i tuoi articoli, continua così. 73, Alberto.
RISPOSTA: Caro Alberto, anche io pratico la banda dei 160 metri, naturalmente solo in CW, e la trovo davvero affascinante anche a causa della non infrequente evanescenza dei segnali e della loro poca stabilità, il che rende i QSO a volte un po’ faticosi, ma così avvincenti. Capisco benissimo, quindi, il tuo disappunto e la frustrazione che traspare evidente da quanto mi scrivi.
Mi sono occupato, tangenzialmente, della questione nel mio articolo pubblicato su RR 4/2023, a proposito dei disturbi degli impianti fotovoltaici. Che possiamo dire di più? Vale comunque il principio del neminem laedere di romanistica memoria. Neminem laedere significa “non offendere nessuno” o “non recare danno a nessuno”. È un principio fondamentale del diritto, che pervade tutto il nostro ordinamento e che sta alla base della cosiddetta “responsabilità extracontrattuale” (o “aquiliana”). In pratica, impone a tutti l’obbligo di rispettare e non ledere la sfera giuridica altrui, pena l’obbligo del risarcimento dei danni.
Questo principio è stato recepito nel Codice Civile del 1942 nell’art. 2043, che stabilisce che «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Quindi il tutto si traduce, in definitiva, nella “prova” del danno (e di prova rigorosa si deve trattare, come vedremo fra breve). Infatti, ai sensi dell’art. 2697 dello stesso Codice Civile, chi si assume leso da un fatto anti-giuridico causato da un terzo, ha (anche) l’onere di provarlo: «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento».
Tradotto dall’avvocatese, nel tuo caso dovresti anzitutto provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che esiste un nesso di causa/effetto fra il funzionamento degli inverter azionati dal tuo vicino e i disturbi in ricezione sui 160 metri. E qui nascono i problemi: come è possibile fornire la prova inoppugnabile e “scientifica”, diremmo noi, di questo fenomeno? Ci viene in soccorso (si fa per dire…), una decisione abbastanza recente del Tribunale di Firenze (Sez. II, 30 aprile 2019, n. 1314), che è utile commentare perché ci fa capire un po’ come si ragiona in un giudizio.
Prima di tutto esaminiamo il fatto: Tizio, titolare di una società dedita all’attività di progettazione e costruzione di antenne radio per usi civili e militari, conveniva in giudizio il suo vicino Caio, titolare di un agriturismo, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti dalla sua attività per le interferenze registrate sulla banda di frequenza 1830-1850 kHz e causate, secondo le tesi di Tizio, da un inverter installato per la gestione della distribuzione di acqua tramite una pompa a immersione ubicata in un contenitore distante una quindicina di metri dalla sua stazione.
In particolare, si legge nella motivazione della sentenza fiorentina, in occasione di un primo sopralluogo Tizio si era accorto, mediante l’uso di strumenti autocostruiti, che l’interferenza proveniva dal locale adibito proprio a ricovero della caldaia alimentata da questo inverter. Quindi il Sig. Caio, con il supporto del suo idraulico e del tecnico inviato dalla società produttrice dell’apparecchio (anch’essa evocata in giudizio, ma da Caio, che voleva essere garantito nel caso in cui le domande dell’attore Tizio fossero risultate fondate), effettuava delle modifiche all’impianto per cercare di eliminare l’interferenza, ovvero sostituiva l’inverter con un altro dello stesso modello, inseriva un filtro in ingresso e installava un cavo schermato di alimentazione della pompa. Ma nulla da fare: nessuna possibilità di fare QSO per il sempre più frustrato Tizio, il quale continuava a lamentare QRM a 9+30 (aiuto!) costante, come un martello compressore.
Tizio richiedeva allora l’intervento della “cavalleria” (cioè del Ministero delle Comunicazioni). Con apposito verbale, il personale tecnico intervenuto certificava – testualmente – che «non sono stati acquisiti elementi certi che attestino l’esistenza di un’interferenza alla stazione radioamatoriale del Sig. Tizio riconducibile ad emissioni radioelettriche provenienti dall’inverter connesso all’impianto idrico presente nell’agriturismo di Caio. Pertanto, non sono stati riscontrati elementi sufficienti per l’applicazione dell’art. 211 del D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e dell’art. 97 del medesimo decreto, nei confronti del presunto soggetto interferente».
Per inciso, l’art. 211 cit. prevede che sia «vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell’articolo 97». E – nella formulazione allora vigente – l’art. 97 («Danneggiamenti e turbative») stabiliva il principio secondo il quale: «1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell’articolo 635 […] del codice penale. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro». Detto fra parentesi, l’art. 635 del Codice Penale istituisce il reato di “danneggiamento”: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
Ebbene, i tecnici accertarono che «le prove di spegnimento dell’inverter effettuate dai funzionari tecnici di questo Ispettorato durante il sopralluogo che hanno portato a rilevare presso la stazione radioamatoriale una corrispondente variazione del segnale ricevuto rispetto al rumore di fondo naturale in circa 10 dB, non sono ritenute sufficienti […] per asserire che il segnale rilevato rappresenta il superamento dei livelli previsti dalla normativa esistente oltre i quali si può sostenere di essere di fronte ad un fenomeno interferente, perché non si tratta di una misura assoluta. Non è noto, infatti, il valore del rumore di fondo, peraltro sicuramente inferiore a quello presente in ambito cittadino dove comunque molti radioamatori operano, né sono note le caratteristiche del sistema di misura».
Ora, molti di voi, tecnici sopraffini e senz’altro più preparati di me sull’argomento specifico, avranno sicuramente qualche cosa di ridire a proposito di queste affermazioni, per la verità non chiarissime. Ma tant’è: come si dice, dura lex, sed lex. Ad ogni modo, secondo quanto affermato da Tizio, l’interferenza sarebbe rimasta immutata – costantemente – per circa due anni, con ciò rendendo di fatto impossibile adoperare la banda dei 160 metri che – peraltro – era stata concessa alla società di Tizio dal Ministero con apposito atto concessorio, al fine dello svolgimento di test e report propedeutici alla commercializzazione dei prodotti aziendali, causando una perdita di fatturato quantificata in oltre 240 mila euro.
Purtroppo, però, i giudici fiorentini hanno dato torto al nostro collega OM, respingendo la sua domanda risarcitoria e condannandolo al pagamento delle spese di lite sostenute da Caio, con una motivazione abbastanza criticabile. E non tanto in ordine al merito dei principi di diritto in essa richiamati (che sono condivisibili in astratto), quanto piuttosto alle congetture sulle dinamiche di causa/effetto (nesso eziologico).
Procediamo, come sempre, con ordine. Il Tribunale di Firenze afferma anzitutto che Tizio non ha provato la provenienza delle presunte interferenze dall’inverter istallato presso l’attività agrituristica di Caio, né ha provato il nesso causale fra i presunti disturbi e il danno (da mancato fatturato), non essendo stata fornita prova dell’effettiva impossibilità di adempiere le commesse relative al collaudo di antenne.
Dall’analisi del contenuto dei documenti depositati, infatti, sarebbe risultato che soltanto la strumentazione autocostruita da Tizio («e della quale non risulta depositata alcuna certificazione o scheda tecnica che permetta di valutare l’attendibilità dei risultati», vedi i miei articoli in materia di “conformità”, pubblicati su RR 3/2024 e n. 7-8/2024), riscontrava la presenza di un’interferenza calcolata in 10dB che cessava con lo spegnimento dell’inverter.
Gli ispettori del Ministero avevano comunque ritenuto che le operazioni effettuate non fossero sufficientemente indicative della presenza di un’interferenza oggettivamente attribuibile a tale apparecchio, che, anche in virtù delle modeste dimensioni, era stato ritenuto non idoneo a inviare un segnale di disturbo capace di propagarsi sino alla stazione della parte attrice, distante 750 metri. Anche questa motivazione sarebbe ben facilmente criticabile da parte di molti nostri lettori: tutti sappiamo, a nostre spese, quanto i disturbi di radiofrequenza provenienti dai più disparati marchingegni (dal rasoio elettrico, alle luci a led, e chi più ne ha, più ne metta) possano creare problemi sulle (d alle) nostre bande! Ad ogni buon conto, nella motivazione della sentenza in commento si legge inoltre che le risultanze dell’ispezione condotta dai tecnici ministeriali «imparziali», valutazioni «depositate in atti e non contestate», dimostrano l’infondatezza della domanda attorea; d’altra parte, nessuna altra prova è stata fornita dall’attore su eventuali ulteriori accertamenti avvenuti dopo quello ministeriale.
Ma vi è di più. Durante il giudizio di primo grado venne anche disposta una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), che però (altro punto critico) veniva svolta soltanto attraverso l’analisi della documentazione prodotta dalle parti e delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, senza poter effettuare prove concrete e/o simulazioni sul campo. Dalla stessa, tuttavia, emerge in modo incontrovertibile che «nei casi di emissioni involontarie, accade che una sorgente emette un disturbo che, mediante un mezzo trasmissivo, viene trasmesso a un ricevitore che lo elabora dando luogo al comportamento non desiderato. Il trasferimento non intenzionale di energia elettromagnetica porta ad interferenza solo a patto che l’energia ricevuta abbia caratteristiche tali da influenzare le informazioni in ingresso al ricevitore e causarne un funzionamento scorretto. È, quindi, il comportamento indesiderato del ricevitore, che stabilisce l’interferenza e non la trasmissione non intenzionale di energia» (secondo voi, è un ragionamento che “fila”?).
Il Consulente Tecnico d’Ufficio, del resto, concordava con le risultanze dei tecnici del Ministero, ritenendo che l’inverter era di dimensioni eccessivamente ridotte (30 cm) rispetto a quelle ritenute necessarie per trasmettere un’interferenza rilevabile a 750 metri (sic!). Insomma, per la serie per dipingere una parete grande, ci vuole un pennello grande… Sul piano logico il ragionamento non fa una piega, ma forse dal punto di vista tecnico si potrebbe avanzare qualche obiezione: che ne pensate?
Il CTU ipotizzava che il mezzo trasmissivo dell’interferenza paventata dall’attore «non potesse che essere l’etere, da cui la natura radiata del disturbo, anche se ben al di sotto dei 30 MHz, soglia convenzionalmente usata da alcune norme armonizzate di prodotto, per discriminare i limiti di emissione condotti da quelli radiati», e che l’insieme delle apparecchiature costituenti l’impianto di gestione e distribuzione dell’acqua avrebbe potuto, al ricorrere di non meglio specificate circostanze, costituire la sorgente del disturbo.
Anche le testimonianze acquisite durante l’istruttoria del processo non sono state utili: e come avrebbero potuto esserlo? La questione aveva natura essenzialmente e squisitamente tecnica, e sarebbe stata necessaria una CTU strumentale e non solo documentale! Ma non è facile trovare dei consulenti iscritti all’Albo dei CTU che abbiano specifiche competenze in materia e, soprattutto, che siano dotati di strumentazione adeguata.
Conclude dunque il Tribunale di Firenze che il Sig. Tizio non ha fornito alcuna prova delle immissioni (in tesi) illecite provenienti dalla proprietà del Sig. Caio e dal suo impianto di gestione dell’acqua, e dunque deve escludersi l’allegata interferenza dannosa eziologicamente (ossia in rapporto di causa/effetto), riconducibile al convenuto. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, «un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo in assenza del secondo non si sarebbe verificato hic et nunc ovvero nei termini di tempo e nelle precise circostanze in cui si è manifestato» (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 576/2008).
Sotto il profilo probatorio, l’accertamento del nesso causale deve essere compiuto in ambito civilistico sulla base dello standard di cosiddetta “certezza probabilistica”, e va verificato riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi), disponibili in relazione al caso concreto (cosiddetta “probabilità logica” o “baconiana”).
Nel caso in esame, continua il giudice fiorentino nella motivazione della decisione in commento, «le risultanze degli Ispettori del Ministero delle Comunicazioni, le lamentele dello stesso attore relative ad ulteriori fattori di disturbo nella ricezione del segnale sulle bande utilizzate per la propria attività, le conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio, non consentono di ritenere provato che la causa delle interferenze sia stata il posizionamento dell’inverter sulla proprietà del Sig. Caio e conseguentemente il fatto illecito a lui ascritto delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità (art. 844 c.c.) è risultato insussistente». Detto sempre per inciso, l’art. 844 del Codice Civile disciplina le immissioni, ovvero gli effetti che derivano da un fondo e che si propagano in quello del vicino. Queste immissioni possono essere materiali, come sconfinamenti, o immateriali, come rumori, fumi, esalazioni, calore, e “interferenze” di radiofrequenza. Ebbene: il proprietario non può impedire tali immissioni se non superano la normale tollerabilità, e la valutazione della normale tollerabilità tiene conto della condizione dei luoghi, della loro destinazione d’uso e di altri fattori rilevanti.
Per concludere, quale è la morale di tutta questa storia non a lieto fine? La morale è, come ripeto sempre ai miei clienti, la prudenza. Se si vuole affermare un proprio sacrosanto diritto, prima di tutto occorre rivolgersi a dei tecnici certificati, così da poter eseguire delle prove con strumentazioni omologate e certificate, che possano portare alla formazione della “prova provata” e inconfutabile di quanto si afferma.
Tecnici che potrebbero/dovrebbero affiancare – ed eventualmente criticare con argomenti tecnico-scientifici – le misurazioni e le valutazioni eseguite per esempio Ministero, così da “guidare” in qualche modo (almeno in termini di moral suasion, direbbero i nostri colleghi inglesi) il CTU nel successivo ed eventuale giudizio, convincendolo a proposito della bontà delle proprie tesi.
Io penso che, se si fosse proceduto in questo modo, arrivando al giudizio con un solido e preconfezionato apparato probatorio, forse le conclusioni – e l’esito di questa brutta storia – avrebbero potuto essere diverse. Poi, come dicevano i romani… habent sua sidera lites!
Un cordialissimo saluto a tutti,
Avv. Michele Carlone, IZ2FME