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I “poteri” del Presidente di Sezione
Quali sono i “poteri” (o – meglio – le funzioni) del Presidente di una Sezione ARI? Occorre fare riferimento allo Statuto o al Regolamento di Sezione? E se, su uno specifico ambito associativo decisionale, questi atti non dicono alcunché? Michele, IZ2FME ci propone un excursus sistematico per un utile inquadramento della questione, a uso e beneficio dell’Associazione. Buona lettura dalla Vostra Redazione e un caro saluto a tutti voi.
DOMANDA: Ciao carissimo IZ2FME. Complimenti per la tua bella e utile rubrica. Ricopro la carica di consigliere nella Sezione di […], e recentemente è stato convocato il Comitato Regionale, in assemblea, per deliberare e decidere di varie questioni, fra le quali l’approvazione dello schema di bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione.
Il regolamento di Sezione non stabilisce quali siano i poteri del Presidente, il quale, per prassi, anche in passato si è sempre ritenuto libero di presenziare in seno al C.R. e di votare in un senso o in un altro proprio e anche in ordine al bilancio, senza necessariamente coinvolgere preventivamente (onde poter avere una indicazione di voto) almeno in Consiglio Direttivo della Sezione.
Il nostro regolamento interno prevede soltanto (art. 23) che «il C.D. gode di tutti i poteri che per legge o per Statuto dell’A.R.I. non spettano all’Assemblea dei Soci», e che (art. 31, Rappresentanza e gestione della Sezione) «il Presidente rappresenta la Sezione verso i terzi e sta in giudizio, firma gli atti sociali di ordinaria amministrazione e stabilisce i contatti con le Pubbliche Amministrazioni, anche a fini di Protezione Civile. Presiede le riunioni del C.D.».
Io non sono un giurista, naturalmente, ma – a logica – riterrei invece che su argomenti così importanti sarebbe necessario – o quantomeno opportuno – coinvolgere (ex ante) l’Organo Amministrativo della Sezione. Puoi aiutarmi a capire se il mio sia un abbaglio o se vi siano profili di fondatezza nel mio ragionamento? Grazie di tutto, Michele… al prossimo QSO in grafia! [lettera firmata].
RISPOSTA: Carissimo, grazie, anzitutto, per il QSO (in QRQ per di più!): hai perfettamente ragione. La questione che mi sottoponi è molto delicata, anche perché trae le sue radici nel tema, di carattere più generale, della “democraticità” della gestione associativa e della effettiva partecipazione degli iscritti alle scelte sul funzionamento, anche strutturale, dell’Associazione.
D’altro lato è vero (parlo per esperienza, perché ricopro, immeritatamente, la carica di vicepresidente nella mia Sezione), che a volte in seno al C.D. si fanno lunghissime discussioni su argomenti di lana caprina di poco conto, e in altre occasioni si tralascia invece di esaminare questioni davvero fondamentali, come ad esempio proprio quella inerente all’approvazione del bilancio dell’ARI nazionale da votare (o meno) nell’ambito del Comitato Regionale.
Del resto, non occorre scomodare il poeta per comprendere che il tema del rispetto delle regole, anche procedimentali, circa il funzionamento degli organi associativi di base (le Sezioni, appunto), è un argomento rilevantissimo, perché, si sa… «la libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone; la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione».
E allora, nel caso specifico, questa (pretesa) “partecipazione” richiede che il Presidente sia vincolato alla decisione del Consiglio Direttivo di Sezione a proposito di decisioni decisive da assumere nell’ambito dell’Organo sovraordinato (il C.R.), oppure no? In altri termini, il Presidente (beninteso, se i regolamenti interni non prescrivono alcunché al riguardo) può evitare di convocare il Consiglio Direttivo di Sezione, presentarsi al C.R. e decidere di votare “a sentimento”? Dando poi solo?
A me pare che la risposta – nel caso concreto che mi hai sottoposto – non possa che essere negativa, giacché il Presidente è semplicemente il legale rappresentante della Sezione e, di fatto, il “mandatario” (cioè il delegato) del suo Organo Amministrativo di gestione, né più, né meno di quanto accade per il Presidente del Consiglio di amministrazione di una società. In quel caso, il Presidente del C.d.A. si dovrebbe limitare a “dare esecuzione” al decisum contenuto nelle delibere assunte dal Consiglio, potendo esercitare – in via autonoma – solo ed esclusivamente i poteri statutariamente conferitigli in modo espresso (ma vedi infra, con riferimento al tema della cosiddetta “amministrazione disgiuntiva”, in applicazione analogica dei principi desumibili dal contenuto dell’art. 2257 c.c.).
Vi sono, naturalmente, delle differenze, e certo non è questa la sede per un approfondimento giuridico di questo tipo. Basti pensare, però, che fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge investiti in un’associazione, vi è prima di tutto quella di rappresentanza dell’ente (il cosiddetto “potere di firma”).
Il potere di rappresentanza è, semplicemente, il potere di agire nei confronti dei terzi in nome dell’associazione, dando luogo all’acquisto di diritti e alla corrispondente assunzione di obbligazioni da parte dell’ente; questo potere si distingue perciò dal cosiddetto “potere di gestione”, cioè il potere di decidere il compimento degli atti sociali. In altre parole, il potere di gestione riguarda l’attività amministrativa interna (la fase diremmo noi “decisoria” delle operazioni sociali), mentre il potere di rappresentanza riguarda l’attività amministrativa “esterna” (la fase di attuazione delle operazioni sociali).
Ma le nostre Sezioni sono “piccole associazioni”? A tale riguardo richiamo – senza ripetermi – quanto scrissi nel numero 11/2023 di RadioRivista, quando feci rilevare (tesi condivisa, peraltro, anche dalla Prefettura di Milano, con l’adozione di un provvedimento espresso molto ben motivato nel merito) che «la Sezione non rappresenta soltanto una mera articolazione territoriale periferica degli Organi Associativi Nazionali, ma una vera e propria (micro) Associazione non riconosciuta, priva – però – di personalità giuridica (ovviamente ciascun socio di Sezione dev’esser anche socio ARI Nazionale». Se questa premessa è esatta, allora il Presidente di Sezione equivale, mutatis mutandis, al legale rappresentate di una qualsiasi associazione (non riconosciuta, appunto). E cosa prevede il Codice civile in questa materia? Procediamo, come sempre, con ordine.
Nel nostro ordinamento le associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli artt. 36-38 del Codice civile (Cassazione Civile, Sez. I, 18 aprile 2024, n. 10490). In particolare, l’art. 36 stabilisce il principio secondo il quale l’ordinamento e l’amministrazione dell’associazione siano regolati e normati dagli accordi fra gli associati, ossia dallo statuto e/o dal regolamento interno.
L’art. 37, invece, attribuisce ai soggetti che agiscono in nome e per conto dell’associazione la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni assunte. Infine, l’art 38 riconosce agli organi associativi la capacità di stare in giudizio per il tramite dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, ossia, in primis, grazie al Presidente e legale rappresentante dell’Associazione (cioè della Sezione).
Dall’interpretazione di tali disposizioni discende che, pur in assenza di personalità giuridica (come nel caso delle nostre Sezioni), l’associazione è comunque dotata di una sua propria autonomia organizzativa (non a caso, le Sezioni godono – di norma – di un loro patrimonio e approvano i bilanci, solo per fare un esempio) e la titolarità dei poteri del Presidente deriva esclusivamente da quanto previsto dallo statuto e/o dalle deliberazioni degli organi interni, ossia dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci di Sezione (Tribunale Monza, Sez. II, 16 settembre 2021, n. 1667).
Infatti, nelle associazioni (siano esse riconosciute o non) il Presidente svolge tipicamente due ruoli coordinati ma distinti fa loro: di rappresentanza legale esterna nei confronti dei terzi (per esempio, una causa risarcitoria verrebbe radicata verso la Sezione tal dei tali, in persona del Presidente: “potere di rappresentanza”) e di esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali (Assemblea e C.D., “potere di gestione”).
Non mi pare quindi che il Presidente di Sezione possa essere considerato tout court come un organo deliberativo “di per sé”, ma soltanto – tendenzialmente – un organo esecutivo e rappresentativo, salvo che lo statuto gli attribuisca specifici poteri discrezionali o gestionali, ad esempio, per decisioni che esorbitano l’ordinaria amministrazione. Ne consegue che, in linea di principio, il Presidente di Sezione non sembrerebbe possedere poteri di “autodeterminazione politica” in merito a decisioni che implicano una manifestazione “a monte” di una volontà dell’associazione, come per esempio, nel caso che mi hai sottoposto, l’approvazione o meno del bilancio nazionale dell’ARI (da votare in seno al C.R.).
Una questione, questa, che attiene ad aspetti cruciali della vita associativa: senza un bilancio, infatti, l’associazione potrebbe incorrere in seri problemi di funzionamento. In altri termini, il rapporto fra il C.D. e il suo Presidente potrebbe essere assimilato, sul piano sostanziale, all’istituto del cosiddetto “mandato con rappresentanza” (Cassazione Civile, Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1451), regolato dagli artt. 1703 e seguenti del Codice civile (anche in questo caso i giuristi non sono tutti d’accordo, ma non è questa la sede per approfondire).
Questa disposizione di legge prevede (primo comma) che «il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra». Il Presidente, pertanto, agirebbe come mero mandatario (delegato) del C.D. (mandante e delegante) e, in senso lato, dell’Assemblea degli iscritti, che costituisce il corpo sociale vero e proprio e quindi l’organo verso il quale il Presidente e i singoli Consiglieri devono in un certo senso rispondere (almeno sotto il profilo eminentemente “politico”).
Venendo più nello specifico al tuo caso, non mi pare, come scrivi nella mail, che lo statuto (o il regolamento: non fa differenza) della vostra Sezione sia silente al riguardo. Al contrario: l’art. 23 che tu citi stabilisce esattamente il principio secondo il quale il Consiglio Direttivo (e non il suo Presidente) «gode di tutti i poteri che per legge o per Statuto dell’A.R.I. non spettano all’Assemblea dei Soci». Come tale, al C.D. (e non al Presidente uti singuli) spetta anche il potere di decidere se votare pro o contro la proposta di bilancio in seno al Comitato Regionale.
Puoi trarre la conferma di questo ragionamento (che poi tale non è, perché in realtà si tratta di una norma regolamentare espressa, che non mi pare possa prestarsi a equivoche o diverse interpretazioni) leggendo il contenuto del successivo art. 31, che parimenti menzioni nella tua mail. Esso prevede infatti che «il Presidente rappresenta la Sezione verso i terzi e sta in giudizio, firma gli atti sociali di ordinaria amministrazione e stabilisce i contatti […]».
Anzitutto in questa norma si fa riferimento agli atti di “ordinaria amministrazione” (per poter rispondere con certezza al quesito si dovrebbe allora appurare se l’approvazione del bilancio nazionale dell’ARI o, meglio, di QUELLA specifica proposta di bilancio, rientri nelle operazioni di ordinaria, ovvero di straordinaria amministrazione). Inoltre, il vostro regolamento utilizza saggiamente il verbo “firma” (potere di rappresentanza), giacché il potere di sottoscrizione di un atto non presuppone automaticamente che – in capo al firmatario – spetti anche il prodromico potere di decidere se approvarne o meno il contenuto (potere di gestione,) che infatti, in questo caso, sembrerebbe incombere sull’organo collegiale costituito dal Consiglio Direttivo di Sezione (art. 23).
Di solito, per atto di “ordinaria amministrazione” si intende un atto che rientra nella normale gestione dell’ente, non ne muta in maniera sostanziale l’assetto patrimoniale o organizzativo, è ricorrente ed è coerente con il perseguimento dello scopo sociale.
Per atto eccedente l’ordinaria amministrazione, invece, ci si riferisce a un atto che sia suscettibile di incidere sulla struttura patrimoniale o istituzionale dell’associazione, che comporti un cambiamento notevole (come l’alienazione di beni, la fusione, l’assunzione di oneri particolari, modifiche statutarie, ampliamenti dell’attività o modifica degli assetti degli enti posseduti o controllati). Quindi, occorrerebbe anche entrare nel merito del progetto di bilancio, che, ricordo, prendeva anche in esame questioni relative alla controllata Ediradio e dunque aspetti a mio avviso di assoluto rilievo: come tali – a quanto pare – di competenza del C.D. di Sezione e non del suo Presidente.
Pertanto, fatte tutte queste premesse e per concludere: se lo statuto o il regolamento di Sezione non prevedono espressamente che il Presidente possa decidere per via autonoma in sede di Comitato Regionale, in specie a proposito di decisioni così fondamentali per la vita associativa (come per esempio quella attinente la votazione del bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione nazionale), egli non sembrerebbe disporre di una totale discrezionalità o autonomia (il condizionale è però d’obbligo: vedi infra).
E – a maggior ragione – se tale decisione implica una scelta politica o gestionale di rilievo (potere di gestione) eccedente l’ordinaria amministrazione, allora nel vostro caso il Presidente di Sezione, anche in virtù del principio cosiddetto di “democrazia” (o di “democraticità interna”) sancito dall’art. 148, comma 8, lettera c) del T.U.I.R., avrebbe dovuto anzitutto consultare il Consiglio Direttivo di Sezione e ricevere da quest’organo collegiale (del quale fa parte) un mandato vincolante di voto, o quantomeno un’utile indicazione al riguardo.
In mancanza, il suo voto espresso in seno al Comitato Regionale potrebbe esser qualificato come un vero e proprio “atto personale” e, come tale, non imputabile o comunque riconducibile alla Sezione d’appartenenza (e dunque potenzialmente fonte di una sua responsabilità personale, quantomeno “politica”), salvo, naturalmente, una successiva ratifica, ai sensi dell’art. 1399 c.c. («la ratifica convalida gli effetti del contratto concluso dal rappresentante senza poteri, o eccedendo i poteri conferitigli, salvo che il terzo abbia preventivamente revocato la sua proposta o rifiutato la ratifica. La ratifica non ha effetto se non è fatta con le forme prescritte per il contratto e produce effetto retroattivo al momento della conclusione del contratto, salvo i diritti dei terzi»).
In definitiva si tratta del più ampio tema del cosiddetto falsus procurator, ben noto a tutti studenti del primo anno di Giurisprudenza che si apprestano a sostenere l’esame di Diritto privato (che incubo!). L’associazione potrebbe, in questo caso, opporre la nullità (o l’inefficacia) della votazione, in forza del principio generale secondo il quale chi agisce “in nome e per conto” dell’associazione deve essere titolare di un preciso e specifico potere in base al quale egli agisce, o avere precedentemente ricevuto un mandato conformemente alle disposizioni dell’ordinamento interno dell’ente associativo medesimo.
Facendo però l’avvocato del diavolo, nel caso lo statuto e/o il regolamento di Sezione non prevedessero proprio nulla al proposito, si potrebbe anche sostenere la tesi opposta, applicando analogicamente alle associazioni (e quindi alle Sezioni) la disciplina che il Codice civile detta in materia di società semplici. L’art. 2257, comma 1 dispone infatti che, salvo patto contrario, «ciascun socio può compiere da solo gli atti che rientrano nell’oggetto sociale». Si tratta della cosiddetta “amministrazione disgiuntiva”: ciascun amministratore (e, nel nostro caso, ciascun soggetto investito di poteri rappresentativi in seno all’associazione) è legittimato ad agire singolarmente, fermo restando che gli altri amministratori possono opporsi prima che l’atto sia compiuto.
La ratio è evidente: nelle formazioni collettive prive di personalità giuridica, ogni amministratore agisce in nome proprio e solidalmente con gli altri, rispondendo con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte (art. 38 c.c. per le associazioni; art. 2267 c.c. per le società semplici). Proprio perché vi è responsabilità personale e solidale, l’ordinamento riconosce, per bilanciamento, autonomia decisionale individuale.
Sostenendo questo argomento, allora si potrebbe dire che il Presidente di Sezione, quale legale rappresentante dell’ente, possa agire disgiuntamente dagli altri membri del C.D., pur sempre nei limiti dei poteri statutari, anche in assenza di una preventiva delibera collegiale, specie per atti che non comportano obbligazioni patrimoniali dirette verso terzi (mero potere gestorio della e per la vita associativa di Sezione).
Inquadrata così la fattispecie, si potrebbe affermare che il voto espresso in sede di Comitato Regionale (che è un atto interno alla vita associativa), non essendo propriamente un atto negoziale esterno, non è suscettibile di generare obbligazioni verso terzi (ma è proprio così?), bensì costituirebbe l’esercizio di un potere di partecipazione istituzionale, con l’ulteriore conseguenza che non si potrebbe parlare – tecnicamente – di “atto compiuto senza poteri”.
Tuttavia, occorre esaminare sempre con attenzione il contenuto dello statuto e del regolamento di ciascuna Sezione.
Nel tuo caso, io penso che prima di partecipare al Comitato Regionale, il vostro Presidente avrebbe dovuto convocare il C.D. di Sezione, far deliberare i consiglieri la correlativa indicazione di voto e, in seguito, conformarsi ad essa. E questo tenuto conto del fatto che in sede regionale le Sezioni si sarebbero dovute esprimere su un progetto di bilancio complesso e articolato, come tale implicante ponderate valutazioni.
Spero di non averti confuso troppo le idee, e mi scuso se in alcuni passaggi sono stato – per forza di cose – un po’ “tecnico”, ma in una materia così complessa, ahimè, non si può fare altrimenti.
Un caro saluto e 73 cordialissimi a tutte le lettrici e a tutti i lettori,
Avv. Michele Carlone, IZ2FME