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Quando un’idea diventa un’invenzione
Come può il radioamatore tutelare progetti, modifiche e soluzioni tecniche?
A volte ci si dimentica che il radioamatore, per definizione, è uno sperimentatore e un innovatore curioso: non è infrequente, nella pratica, che colleghi OM si trasformino in piccoli (o grandi) inventori. Cosa fare in questi casi? Quali sono le norme di riferimento nell’ordinamento giuridico italiano e comunitario? Michele, IZ2FME si addentra in questa interessante tematica, con una serie di utili spunti di riflessione.
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) le vostre richieste per approfondimenti che ritenete di interesse generale. Buona lettura!
DOMANDA: Caro collega, Gentile Avvocato: ti scrivo per porti una domanda (che ne sviluppa tre) che cerco di condensare in queste poche righe, augurandomi che questa semplificazione riesca comunque a fornire gli elementi essenziali. Spesso un radioamatore realizza piccoli progetti che possono avere un’utilità per tanti, o possono presentare innovazioni importanti, o introdurre modifiche o soluzioni a un problema tecnico. A volte questi progetti rimangono a disposizione di pochi amici, altre volte si pubblicano su una qualche rivista del settore, accontentandosi della visibilità. Qualche volta se ne tenta la diffusione o la vendita in proprio, accontentandosi di un modesto successo. Ovviamente, esporsi significa offrire al pubblico le proprie idee, senza conoscere come esse verranno usate o quali sviluppi potrebbero avere in futuro.
Ora sappiamo che queste idee possono essere protette da eventuali sfruttamenti commerciali da parte di terzi mediante l’istituto del brevetto. Il problema è che il brevetto ha costi da sostenere e ha limitazioni nazionali, e, quindi, si dovrebbe optare per quello internazionale, con ulteriori costi di mantenimento, improponibili se l’idea o la realizzazione non passa al successivo livello industriale che ne consenta il mantenimento. Inoltre, non credo che il brevetto protegga da terzi che vogliano sfruttare l’invenzione, introducendo piccole varianti rispetto all’originale e brevettando a loro volta tale modifica. In questa situazione, come può un individuo dare una paternità e/o proteggere la sua idea?
A ciò aggiungo anche un’altra situazione. Se si fosse trovata una soluzione o una modifica per un apparato commerciale notoriamente affetto da una problema? Sicuramente contattare una grande azienda non deve essere facile, così come trovare un proprio rappresentante/procuratore. Come ci si dovrebbe orientare in questo caso, ammesso di voler ricavare un qualche profitto, evitando la diffusione della soluzione a titolo gratuito su Internet o su riviste specializzate?
Infine, scegliendo la pubblicazione su Internet o su riviste specializzate, il copyright può fornire una protezione o comunque una paternità?
Nel ringraziarti per l’attenzione, ti auguro tante belle cose. Fabio, IW1FFY.
RISPOSTA: Caro Fabio, grazie per la tua e-mail; cercherò di riassumere quanto ci siamo detti nel recente scambio di messaggi di posta elettronica.
Come giustamente evidenzi, chi frequenta il nostro mondo radioamatoriale sa bene che, accanto alla passione per i collegamenti e la sperimentazione on-air, esiste anche una cultura diffusa dell’ingegno tecnico. Molti OM, infatti, non si limitano a utilizzare le apparecchiature e le antenne che acquistano, ma preferiscono ricostruire, migliorare, modificare – in poche parole, inventare. Questo modo di “operare”, infatti, corrisponde a una tradizione radicata nella nostra comunità, e non è un caso se alcune soluzioni tecniche oggi comunissime negli RTX commerciali sono nate proprio nei laboratori domestici dei radioamatori più creativi.
Ciò, del resto, è perfettamente in linea con la definizione dell’attività radioamatoriale, come è declinata dal legislatore nel primo comma dell’art. 134 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. n. 259/2003): «l’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica».
Si noti il riferimento allo “studio tecnico”. È quindi del tutto comprensibile la tua preoccupazione: che cosa accade quando un radioamatore decide di pubblicare, condividere o proporre a terzi una sua idea tecnica, che sia un piccolo circuito, un accorgimento che risolve un difetto di funzionamento di un apparato, o persino una soluzione innovativa nel vero senso della parola? Esiste un modo per proteggere questa creatività, senza doversi necessariamente addentrare in percorsi giuridici complessi e costosi come la brevettazione internazionale? E, soprattutto, cosa impedisce a un terzo – magari un’azienda strutturata – di prendere quello spunto, modificarlo leggermente e trasformarlo in un prodotto commerciale, in un certo senso “rubando” l’idea d’ingegno del nostro OM inventore, magari lucrandoci sopra illegittimamente?
Sono temi complessi, ma allo stesso tempo concreti e non infrequenti nella vita di chi tutti i giorni ama sperimentare e, dunque, si tratta di tematiche di interesse generale per tutti noi radioamatori. E, proprio per questo, meritano una spiegazione chiara ed efficace.
Come sempre, è necessaria una breve premessa. Partiamo – prima di tutto – dall’esaminare l’aspetto che più spesso, forse, crea degli equivoci. È vero che esiste uno strumento – il brevetto – che può garantire (almeno in astratto!) una tutela piena e forte dell’invenzione tecnica. Ma, come spesso accade, ciò che la legge permette non sempre si adatta perfettamente alla vita reale di tutti i giorni, specie se colui che intende depositare il brevetto non è un tecnico esperto di questa materia.
Il Codice della Proprietà Industriale (si tratta del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) stabilisce che, per essere brevettabile, un’invenzione deve essere necessariamente “nuova”, frutto di attività inventiva e applicabile industrialmente. Questi requisiti, richiamati dall’art. 45 del Codice, sono molto più severi di quanto possa sembrare, e la giurisprudenza (ossia i giudici), nell’interpretarli, applica criteri rigorosi, anzi rigorosissimi.
Forse il presupposto più insidioso di tutti è rappresentato proprio da quello della “novità”: un’invenzione non deve essere stata resa accessibile al pubblico in alcun modo prima del deposito della domanda di brevetto. Su questo punto la giurisprudenza è inflessibile. La Corte di cassazione, ad esempio, ha ribadito il principio secondo il quale anche una semplice divulgazione online, una pagina web, oppure un post scritto in un forum può costituire una pubblicazione tale da annullare per sempre la brevettabilità dell’invenzione (figuriamoci la diffusione del progetto su una rivista). È facile intuire il problema per i radioamatori: molti progetti nascono proprio dalla volontà di condividere e di mostrare agli altri OM un’idea utile o una soluzione flessibile. La tentazione di pubblicare immediatamente è fortissima, anche per avere qualche maggiore visibilità. Ma la legge è chiara: una volta pubblicato, il brevetto non è più possibile.
Si tratta del tema delle cosiddette “predivulgazioni”. Esse consistono (lo dice il termine) nelle divulgazioni compiute dallo stesso inventore, volontariamente o – a volte – anche involontariamente, in data precedente alla domanda di brevetto. La divulgazione – per divenire impeditiva della brevettabilità dell’invenzione – deve essere tuttavia tale da aver determinato l’acquisizione allo stato della tecnica dell’invenzione prima del deposito della domanda, ossia gli elementi essenziali e caratterizzanti del “trovato” devono essere stati resi “pubblici” a un numero indeterminato di persone, in modo da renderle in grado di riprodurlo. All’opposto, non vi può essere divulgazione qualora i destinatari siano persone inesperte e incapaci di attuare o di far attuare l’invenzione, o quando l’invenzione è stata esposta in modo solo sommario, parziale, tale da renderne impossibile la concreta attuazione.
Tradotto dall’avvocatese, si pensi ad un collega radioamatore che “scopre” un circuito elettronico (prodotto) che consenta di operare in un innovativo modo digitale totalmente diverso da quelli oggi esistenti, più performante, più preciso nella decodifica del segnale, mediante un piccolo dispositivo tascabile, e pubblica lo schema del circuito e il codice software sorgente sulle pagine di RadioRivista: si tratterebbe di una divulgazione dell’invenzione a tutti gli effetti, non solo perché la platea dei destinatari sarebbe costituita da radioamatori come l’inventore, ma anche perché l’articolo, nell’esempio prospettato, sarebbe tecnicamente completo ed esaustivo.
Ma andiamo oltre. In un’ipotesi “normale”, quindi scartando il caso della predivulgazione appena esaminato, anche qualora un radioamatore decidesse – sacrificando la voglia di condivisione immediata – di tentare la via del brevetto, resterebbe comunque il problema dei costi, come giustamente fai presente nella tua mail. Un brevetto italiano è relativamente accessibile; ciò che diventa difficile da sostenere sono gli oneri degli anni successivi, le estensioni all’estero tramite PCT o brevetto europeo, le traduzioni, e tutto ciò che rende la tutela effettiva anche fuori dai confini nazionali.
Senza scendere troppo nei dettagli, nel linguaggio brevettuale l’acronimo PCT si riferisce al Patent Cooperation Treaty, ossia al Trattato internazionale di cooperazione in materia di brevetti risalente al 1970. Amministrato dalla WIPO (World Intellectual Property Organization), consente ai richiedenti di depositare un’unica domanda internazionale di brevetto, valida potenzialmente per gli oltre 190 Stati aderenti, rimandando poi ai singoli Paesi la fase finale di concessione. Insomma, come avrai capito, ci si deve muovere in un ambiente complicato e di difficile gestione, affidato a persone esperte che, per operare bene, devono essere enormemente preparate e sempre aggiornate. È per questo motivo che molti inventori individuali rinunciano all’impresa, ancor prima di iniziare. Possiamo stimare – approssimativamente e solo per farci un’idea – in decine di migliaia di euro il costo di una tutela internazionale completa (vi sono appositi studi legali e di ingegneria, che lavorano in team e si occupano di seguire il cliente dal progetto iniziale al brevetto finale, e spesso si tratta di una vera e propria corsa ad ostacoli).
Ma cosa è un brevetto, e – ammesso e non concesso che un radioamatore decida d’intraprendere questa strada – a cosa serve e quali tutele assicura al suo titolare? In parole povere, senza addentrarci in troppo sofisticati ragionamenti giuridici (perché non ne è questa la sede), possiamo dire che il brevetto è l’istituto giuridico in forza del quale il nostro ordinamento delinea una sorta di “monopolio” temporaneo sull’invenzione.
In questo modo, il suo titolare conserva il diritto di vietare ai terzi di utilizzare l’invenzione brevettata e, di conseguenza, il diritto di attuare, sfruttare e utilizzare l’invenzione oggetto del brevetto, ma unicamente entro un ben determinato perimetro spaziale, ossia un territorio specifico e – per di più – per un periodo di tempo predeterminato dalla legge (di norma 20 anni dalla data del deposito). Quindi, la registrazione di un brevetto assicura all’inventore due ben distinti diritti: quello di natura patrimoniale (che viene a esistere nel momento in cui il brevetto diviene efficace) e quello cosiddetto “morale”, che invece appartiene all’inventore per il solo fatto di avere realizzato l’invenzione, indipendentemente dalla sua brevettazione.
Il primo, in particolare, è concesso in forza della priorità (first to file), secondo cui è legittimo titolare del brevetto il soggetto che per primo procede al deposito della relativa domanda. È pertanto essenziale essere gli Speedy Gonzales della situazione, anche perché l’art. 66 del Codice della proprietà industriale stabilisce appunto il principio fondamentale secondo il quale il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato.
Non ci dobbiamo dimenticare che anche se sentiamo spesso dire “vorrei brevettare una idea”, questo non è assolutamente possibile. Infatti, oggetto di un brevetto – fermi i presupposti che abbiano enunciato prima – possono essere solamente un prodotto, un procedimento, o un uso: si pensi, solo per fare un esempio, a una sostanza già ben nota nello stato della tecnica, ma usata in una nuova e “originale” applicazione; in questo senso vengono ogni anno brevettati molti “usi medici” da parte di case farmaceutiche, in relazione a composizioni di sostanze chimiche già note come medicamenti, delle quali si chiede la tutela brevettuale per la cura di una diversa malattia.
Venendo all’altra questione sulla quale ti soffermi nella mail, ossia quella attinente alle “varianti” brevettabili da terzi, occorre essere molto concreti. Il timore che un’azienda possa “rubarti l’invenzione”, modificarla di poco e registrarla come propria non è affatto infondato e, oimè, i tribunali – nelle relative Sezioni specializzate – non infrequentemente si occupano di simili fattispecie.
Il principio dei cosiddetti “equivalenti”, riconosciuto dall’art. 52 del Codice della proprietà industriale e ribadito da tante sentenze sia di merito che della Suprema Corte, impedisce – in linea di principio - che si possano “aggirare” i brevetti con modifiche irrilevanti delle invenzioni da essi protette. Tuttavia, ciò vale soltanto se l’invenzione è stata brevettata per prima.
Ma cosa sono questi “equivalenti”? Essi s’incentrano su una teoria interpretativa secondo la quale un prodotto, un procedimento o un uso, pur formalmente diversi dall’invenzione brevettata, possono venire comunque ricondotti nell’ambito “di esclusiva” conferito dalla privativa (ossia nella sfera di protezione del brevetto), così da garantire al suo titolare una protezione più ampia (e più equa) di quella che gli verrebbe concessa sulla base di una interpretazione strettamente letterale, evitando così che modeste e non significative varianti, apportate dal contraffattore, possano consentire l’elusione della tutela conferita dal brevetto (fra le tante, Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 2977).
E se, invece, l’invenzione è stata semplicemente pubblicata (per esempio sulle pagine di RadioRivista)? In questa ipotesi – al contrario – un terzo ben potrebbe ricavarne ispirazione (per usare un eufemismo) e brevettare un chiamiamolo “perfezionamento”, che presenti un contributo tecnico autonomo. In alcuni casi, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto valido un brevetto su una variante, anche quando il suo fondamento era tratto da un’idea già nota, proprio perché la variante conteneva un elemento tecnico aggiuntivo non ovvio e dotato di una sua propria originalità.
Come avrai intuito, caro Fabio, questa è la teoria, e nell’applicazione pratica del principio non è sempre facile operare con univoco discernimento, essendo spesso labile la linea di demarcazione fra una variante “imitazione-servile” e una variante “originale” (come tale, tutelabile essa stessa con il rilascio di un brevetto valido ed efficace). In questi casi resterebbe comunque il problema dell’assenza del requisito della “novità”, nel caso il radioamatore inventore decidesse obtorto collo di correre ai ripari e di depositare in fretta e furia una domanda brevettuale dell’invenzione (prodotto o procedimento che sia).
Per esempio, il Tribunale di Venezia, nella sentenza 14 giugno 2021, ha affermato il principio secondo il quale, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella “pre-inventata”, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta. In parole povere, questo significa che la pubblicazione di un’invenzione pure di per sé “originale”, non impedisce automaticamente a un terzo di “costruire” un nuovo diritto esclusivo su ciò che discende dalla tua idea.
Quindi il mio suggerimento è di prendere il toro per le corna, e se si ha ragione di ritenere che l’invenzione sia tale (nei termini testé esaminati) e – soprattutto – che possa essere utilmente “messa a reddito”, vale la pena di affidarsi a seri professionisti e depositare il brevetto, almeno – per iniziare – nell’abbastanza “economico” ambito nazionale. Ai CWdoppisti come il sottoscritto non può non venire in mente l’epica avventura brevettuale di Horace Martin, l’inventore del bug semiautomatico, il mitico Vibroplex. Ad esempio, nel sito web dei collezionisti di questi tasti si legge, a proposito del brevetto n. 457: «il 29 ottobre 1912 Horace G. Martin ottenne il brevetto statunitense n. 1.042.457 per un “Apparato di telegrafia elettronica”. Nel disegno allegato al brevetto compare un tasto molto diverso dal modello originale. Il tasto illustrato presenta una struttura formata da due montanti con una traversa superiore, anziché essere realizzato in fusione. Il telaio e i supporti dei contatti sono montati su una piattaforma rettangolare, mentre le viti di arresto destra e sinistra sono installate su un elemento a forma di U» (https://www.vibroplexcollector.net/?page_id=471).
Ma, allora: cosa può fare un radioamatore in concreto? Nel tuo caso, potresti valutare di brevettare il cosiddetto “modello di utilità”. Questo tipo di brevetto, a differenza di quello “classico” (per invenzione industriale), ha una durata di 10 anni dalla data di deposito. Infatti, il primo comma dell’art. 82 del Codice della proprietà industriale stabilisce che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Cioè, ancora una volta traducendo dall’avvocatese, il modello di utilità consiste in un ritrovato dotato di caratteristiche fisiche atte a conferire maggiore o particolare utilità o comodità d’impiego al prodotto. Quindi, a differenza dei brevetti per invenzione industriale, non possono essere oggetto di brevettazione per modello di utilità le invenzioni di procedimento e di uso, bensì solamente le invenzioni riguardanti i prodotti.
Nel nostro Paese, questa tipologia di brevetto è disciplinata dalle stesse norme previste per i brevetti per invenzione; tuttavia, a differenza di questi, i modelli di utilità sono concessi senza un esame di merito da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), limitandosi l’Ufficio, in questo caso, a eseguire un esame formale della domanda, senza effettuare un check circa la novità e l’altezza inventiva di quanto rivendicato nella domanda stessa. Naturalmente, anche per brevettare un modello di utilità ci si deve rivolgere a dei professionisti e sostenere tutti i correlativi e conseguenti costi.
Esistono però anche degli strumenti meno costosi, che certamente non danno un “monopolio sull’invenzione” come gli istituti brevettuali, ma permettono almeno di fissare in modo certo la paternità e la data di creazione dell’invenzione, se così si può dire.
Per esempio, è possibile inviare il “progetto” a sé stessi tramite PEC, apporre una marca temporale digitale, o usare servizi riconosciuti dal Regolamento eIDAS per la conservazione di documenti con data certa. Detto per inciso, il Regolamento eIDAS (acronimo di electronic IDentification, Authentication and trust Services) è il Regolamento dell’Unione Europea n. 910/2014 «in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno», in vigore dall’1 luglio 2016 e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri: esso stabilisce norme uniformi nell’Unione Europea, ad esempio, per l’identificazione elettronica, i sistemi di login e di riconoscimento elettronico (eID) riconosciuti tra Stati membri, ecc.
Questi strumenti, se utilizzati a dovere, non ingenerano specifici affidamenti di privativa, ma almeno evitano che qualcuno pretenda di essere l’autore originario della tua invenzione. Questa circostanza si pone come elemento rilevante sia in eventuali trattative commerciali con terzi, sia – più in generale – in discussioni tecniche nelle quali tu potrai dimostrare la paternità dell’idea.
Infine, nella tua mail citi un caso particolare: quando un OM scopre una soluzione tecnica a un difetto di un apparato radioamatoriale commerciale. Ebbene, le case produttrici – generalmente delle multinazionali – non sono sempre facilmente e immediatamente raggiungibili (al contrario!), ed è quindi comprensibile il timore che, una volta svelata la soluzione, l’azienda possa integrarla nei modelli successivi senza alcun riconoscimento economico nei confronti dell’inventore.
La legge, del resto, prevede una tutela specifica per le informazioni tecniche riservate, i cosiddetti “segreti commerciali”, disciplinati dagli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale. Queste disposizioni tutelano informazioni che hanno valore economico “proprio”, in quanto non sono note al pubblico. La giurisprudenza ha riconosciuto che questa tutela può operare persino quando non vi è un contratto scritto, purché la natura confidenziale dell’informazione sia riconoscibile.
Il primo comma dell’art. 98 prevede infatti che costituiscono oggetto di protezione «le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete». L’art. 99, invece, stabilisce salate sanzioni per «qualsiasi acquisizione, utilizzazione o divulgazione di informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali di cui all’articolo 98 effettuata, senza il consenso del legittimo detentore, da parte di chiunque, in modo contrario alle corrette pratiche commerciali».
In ogni caso sarebbe utile, se non addirittura necessario, prima di stabilire un contatto con l’azienda interessata, stipulare un contratto scritto di riservatezza – il ben noto NDA (Non-Disclosure Agreement), ora di uso comune, anche quando non serve… – così “blindando” la riservatezza o addirittura la segretezza dell’invenzione “correttiva” di quello specifico difetto dell’apparato. Prima di trasmettere i dettagli descrittivi del trovato, un radioamatore che intenda proporre una propria soluzione tecnica a un’azienda (sia in relazione ad apparecchiature prodotte da quell’azienda, sia avuto riguardo a soluzioni tecniche “scoperte” e inventate dall’OM), dovrebbe sempre sottoscrivere con la società di riferimento un documento negoziale che obblighi la sua controparte a non utilizzare o divulgare ciò che riceve senza un esplicito consenso scritto, a pena di nullità e di inopponibilità, come diciamo noi legali.
Da ultimo, ma non per ultimo, questa considerazione: potrebbe sembrare paradossale, ma “pubblicare” notizie a proposito della propria invenzione, in alcuni casi potrebbe anche assumere un valore e una funzione “difensiva”. Esiste infatti un concetto noto come defensive publication: rendere pubblica un’idea impedisce che altri la possano brevettare in seguito, perché diventa stato della tecnica (prior art). Lo stesso Ufficio Europeo dei Brevetti considera totalmente valida la documentazione online come elemento che “mina” il requisito imprescindibile della novità che abbiamo esaminato poco sopra, seppur per sommi capi. Alcuni colleghi radioamatori, infatti, proprio per evitare “appropriazioni indebite” dei loro progetti, scelgono scientemente di pubblicarli, in tal modo rendendoli di dominio pubblico. Non otterranno mai un’esclusiva sull’uso commerciale di tali progetti, ma almeno impediscono che un terzo possa creare un monopolio su di essi, magari perché ha “spalle larghe” e possiede la forza economica per poter far brevettare queste invenzioni.
Alla fine, e per concludere, la domanda vera da porsi è: cosa vuole fare il radioamatore della propria idea?
1. Se l’obiettivo è ricavarne un vero valore economico, la sola via è quella del brevetto (nazionale in prima battuta e internazionale a seguire), che va però intrapresa prima di ogni divulgazione o predivulgazione dell’invenzione (dotata ab origine dei requisiti della “novità” e della “replicabilità industriale”).
2. Se la priorità è esclusivamente di evitare che altri si approprino della “scoperta”, allora la pubblicazione tempestiva può essere una scelta strategica molto efficace (che però impedisce, un domani, di procedere col brevetto).
3. Se invece s’intende proporre la propria invenzione a un’azienda, è fondamentale non rivelare alcunché senza un accordo di riservatezza e senza aver prima dotato di “data certa” la documentazione che riproduce l’invenzione o il progetto tecnico originale.
Spero di averti risposto, e che questo scritto possa contribuire ad aiutare anche altri colleghi OM sperimentatori e inventori.
Un caro saluto e 73 cordialissimi a tutte le lettrici e a tutti i lettori,
Avv. Michele Carlone, IZ2FME