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L’assicurazione ARI copre gli SWL?
Ed eccoci arrivati a febbraio, indenni dalle feste natalizie, dai bagordi del primo dell’anno e, per i più fortunati, da tante sciate sulle nostre montagne. In questo numero IZ2FME riprende le fila a proposito dell’assicurazione RC dell’ARI che tutela gli iscritti. Michele, vi ricorderete, si era già occupato di questo argomento sul numero 3/2025 di RadioRivista. Oggi, il nostro legale di fiducia prende in esame più nello specifico il tema della copertura assicurativa per le stazioni degli SWL, i quali, non essendo (ancora) radioamatori, non sono formalmente titolari di un’autorizzazione amministrativa. Già il precedente Consiglio Direttivo con il Segretario Generale I1JQJ aveva messo a fuoco una possibile soluzione per tagliare la testa al toro, come si suol dire, e sterilizzare ogni possibile interpretazione fuorviante delle clausole della nostra polizza (già, peraltro, molto ben confezionata e tutelante anche nel testo previgente, come osservava IZ2FME nel sopra citato suo articolo). Non rubiamo altro spazio e vi lasciamo alla lettura dell’articolo di Michele. Tanti DX e cari saluti dalla vostra Redazione a tutte le lettrici e a tutti i lettori.
Domanda: IZ2FME carissimo, non mi dilungo nel farti i complimenti, ormai l’appuntamento mensile su RR che riguarda la tua bella, utile e interessantissima rubrica è diventato un vero “must” per molti colleghi radioamatori dell’ARI (e non solo, hi). Mi ricollego al tuo articolo pubblicato sul numero 3/2025 di RadioRivista al riguardo della polizza ARI che copre eventuali sinistri di Responsabilità Civile. Un mio amico, che è un SWL iscritto all’ARI Radio Club, mi chiede se e in che termini questa polizza tuteli anche lui. In effetti, almeno sotto il profilo formale, egli non è un OM (anche se ne sa molto di più di me in radiotecnica, hi); mi pare, infatti, che il comma 4 dell’art. 134 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche preveda che l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore sia del tutto “libera”. Ti ringrazio se vorrai/potrai rispondermi o in privato o, se pensi sia un tema di interesse generale, magari direttamente sulle pagine della nostra RR. Cari 73, buoni DX (ti ascolto tutte le mattine fare CQ attorno a .025!). Lettera firmata.
Risposta: Caro amico, grazie per quanto scrivi. Personalmente ho sempre considerato e considero gli SWL, specie se iscritti all’ARI Radio Club, oltre che amici, anche radioamatori nel senso letterale del termine: “amore per la radio” e per le comunicazioni via etere in tutte le loro forme.
Del resto, non scordiamoci mai che il (nobile) radioascolto è spesso una vera e propria palestra (nonché una risorsa) per chi abbia intenzione, nel tempo, di iscriversi ai corsi per la preparazione dell’esame di radioamatore e ottenere il rilascio della tanto ambita “licenza” (id est, autorizzazione generale). Inoltre, senza voler filosofeggiare, l’arte del radioascolto cela anche un altro – profondissimo – significato che dovrebbe far riflettere noi radioamatori: ascoltare, prima di trasmettere, e quindi di riflettere, ponderare, “decodificare” e… imparare. Il mio compianto professore di filosofia del liceo ci ripeteva fino alla noia la “Regola delle 10 P”: «Pensa Prima, Parla Poi, Perché Parola Poco Pensata, Porta Pena”». Un mantra di cui a volte noi OM (e non solo…) ci dimentichiamo.
Ma «Michele, stai divagando», direbbe mia moglie. E allora entriamo nel vivo dell’argomento. Anzitutto, va ricordato che – come scrivevo nell’articolo pubblicato sul numero 3/2025 di Radio Rivista – la “nostra” polizza ARI garantisce l’indennizzo di sinistri relativi alla proprietà e all’esercizio di impianti di antenna ad uso radioamatoriale; sono comprese le fasi d’installazione, regolazione e manutenzione dell’impianto, ricordando che nella definizione di impianto rientrano non soltanto le antenne, ma anche i cavi, i supporti e più in generale la stazione vera e propria (gli apparati e le linee di alimentazione). Inoltre, avendo “postillato” la polizza, ossia avendo introdotto una specifica norma ad hoc, è stabilito (ed è già in vigore) il principio secondo il quale «l’impianto di antenna radioamatoriale è esente da obblighi di certificazione di soggetti terzi: la licenza radioamatoriale autorizza il soggetto all’installazione ed alla manutenzione di impianti di antenna destinati all’uso concesso dall’autorizzazione medesima».
Per quanto riguarda la copertura assicurativa per gli SWL (e in particolare l’esenzione dall’obbligo di certificazione per le antenne), il dubbio potrebbe sorgere dall’aggettivo “radioamatoriale”. Infatti, uno zelante liquidatore potrebbe opporre che un SWL non è (o non è ancora) un radioamatore nel senso proprio del termine, e – in via puramente teorica – negare la copertura in caso di sinistro. Scrivo “in via puramente teorica” perché, non dimentichiamocelo, abbiamo la fortuna di avere come broker l’inossidabile Tibor, IK2SAI che, naturalmente, fa l’interesse della categoria e – laddove possibile – viene incontro a tutte le nostre esigenze.
Va peraltro ricordato che, nel nostro ordinamento, l’interpretazione dei contratti (e la polizza assicurativa è un contratto) è disciplinata dagli articoli 1362-1371 del Codice Civile. Si tratta di criteri che si devono seguire per capire “che cosa” le parti abbiano realmente “voluto” quando hanno concluso il contratto. Applicando questi criteri al testo contrattuale vigente, secondo me sarebbe già sin d’ora possibile sostenere che la nostra polizza garantisce anche gli SWL.
Infatti, come già ho avuto modo di segnalare in altri miei scritti, la regola interpretativa pilota è che a contare prima di tutto è la volontà delle parti (art. 1362 c.c.): il contratto va interpretato cercando la comune intenzione dei contraenti, non fermandosi al solo significato letterale delle parole. Evidentemente, nel nostro caso specifico, questa “comune volontà” era ed è quella di tutelare tutti gli iscritti e non solo i radioamatori, se si considera che il rischio “caduta antenne”, per intenderci, è del tutto indipendente dalla circostanza che l’antenna sia ricetrasmittente (ad uso di OM), o solo ricevente (SWL): se ti cade in testa, fa lo stesso danno, hi.
Insomma, le parole sono importanti, ma da sole non bastano, se risulta che le parti intendessero qualcosa di diverso. La stessa norma, inoltre, precisa che si può tener conto del comportamento dei contraenti anche successivo alla conclusione del contratto, perché sovente esso chiarisce come le parti abbiano inteso il contenuto dell’accordo (e in ARI nessuno ha mai messo in dubbio che la polizza operi anche in favore degli SWL).
L’art. 1363 c.c., inoltre, stabilisce che le clausole si interpretano nel loro insieme, l’una in relazione alle altre (non si può isolare una singola frase all’interno di un articolo del contratto, che invece va “letto” come un tutto coerente). Infine, le parole vanno intese nel senso usuale, corrente e non necessariamente formale o “formalistico” (artt. 1364 e 1365 c.c.) e, in senso comune, si può ben sostenere che un SWL sia un radioamatore, cioè un appassionato, un innamorato della radio, pur non essendo formalmente titolare di un’autorizzazione generale e di un nominativo assegnato dalla competente autorità ministeriale.
Ciò premesso, il precedente Consiglio Direttivo dell’ARI aveva preso in esame le richieste di chiarimenti pervenute da alcuni nostri iscritti al Radio Club e, per questa ragione, aveva ritenuto utile aggiungere alla polizza un’ulteriore – e dirimente – precisazione (quando questo articolo verrà pubblicato, il CDN potrebbe aver già perfezionato tale integrazione). Il testo contrattuale che abbiamo messo a punto con IK2SAI è il seguente (ripeto, si tratta solo di una bozza, non ancora formalmente licenziata dall’Organo Direttivo dell’Associazione alla data di redazione di questo articolo, dicembre 2025): «Con riferimento all’allegato della polizza 2023/07/6315177 di cui questa appendice di precisazione è parte integrante, le Parti prendono atto che, ai fini della validità delle garanzie, deve intendersi escluso dall’obbligo di certificazione relativo all’installazione di impianti d’antenna, qualunque Associato alla Contraente: titolare o non titolare di autorizzazione all’esercizio di stazione di radioamatore. Fermo il resto». Qui, infatti, il focus della fattispecie è stato calibrato non sulla tipologia di antenne, non sulle caratteristiche dell’impianto, non sulla qualifica di radioamatore o meno del titolare di stazione, ma sulla categoria del “qualunque associato”, il che – come diciamo noi avvocati – assorbe il dedotto e il deducibile (tradotto dall’avvocatese: taglia la testa al toro). Attenzione, però: il fatto che la polizza RC ARI si applichi tanto ai radioamatori muniti di autorizzazione generale, quanto agli SWL iscritti all’ARI Radio Club, non significa che tanto gli uni, quanto gli altri, siano esentati dal generale obbligo ex artt. 2043 e 2051 c.c. del neminem laedere, dovendo osservare in fase di montaggio delle antenne e della successiva manutenzione tutte le cosiddette “regole dell’arte”, in via prudenziale e di diligente prevenzione di ogni possibile fatto potenzialmente produttivo di danni o pregiudizi per i terzi.
Per concludere, possiamo affermare che tutto il lavoro sulla polizza ARI che abbiamo sopra descritto è stato fatto in virtù di due detti: “prevenire è meglio che curare” e “la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo”, hi.
Vi ringrazio per tutti i vostri attestati di stima (continuate a inviarmi le vostre richieste di pareri) e… alla prossima puntata!
Un cordiale saluto e 73 de
Avv. Michele Carlone, IZ2FME