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Le attività in portatile /P e l’occupazione di suolo pubblico
Chi di voi (e di noi) non si è cimentato in almeno un’occasione in attività radio in portatile? Per un contest, per una attività del progetto La Radio nelle Scuole, o, semplicemente, per fare dalla montagna quel DX che ci manca per il DXCC, per un’operazione IOTA, POTA, SOTA o dei Castelli d’Italia, e iniziative come lo JOTA-JOTI con gli scout, e chi più ne ha, più ne metta? Qualora si monti la stazione in un luogo pubblico o aperto al pubblico, siamo proprio sicuri che nessuno possa avanzare delle pretese o delle richieste? Seguiamo allora il nostro Avvocatissimo Michele, IZ2FME in questa interessante e, per molti aspetti, inedita panoramica, perché è sempre meglio prevenire che curare! Cordiali 73 dalla Redazione e buona lettura.
DOMANDA: Caro IZ2FME, avv. Michele Carlone, La disturbo per chiederLe se l’installazione di una stazione portatile /P in un luogo pubblico (ad esempio nella piazza del paese) sia legittima. Io penso di sì, visto che nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche è sancito il diritto dei radioamatori a operare “in portatile”, appunto, ossia al di fuori delle proprie quattro mura di casa, senza dover comunicare niente al Ministero. Mi sbaglio? Sono un appassionato delle attivazioni dei Castelli e vorrei andare con i piedi di piombo, come si dice dalle mie parti, evitando spiacevoli sorprese o incontri con zelanti vigili urbani. La ringrazio e La autorizzo a pubblicare questo quesito sulla Sua bella ed utile rubrica Dalla parte della Legge. Complimenti vivissimi per il Suo eccellente lavoro a Lei e alla Redazione di RadioRivista. Lettera firmata.
RISPOSTA: Carissimo, anzitutto permettimi di darti del tu, come si fa di norma fra noi radioamatori (almeno così mi hanno insegnato, perché fra di noi non ci devono essere barriere formali, ma solo il più genuino e semplice spirito di colleganza e di mutua e reciproca condivisione).
Ti rispondo subito: nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche (art. 13, Allegato 26, come risultante dopo le modifiche introdotte dal D.M. 1 marzo 2021), si legge, in sintesi, che nell’ambito del territorio nazionale «è consentito l’esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna». Che l’esercizio della propria stazione radioamatoriale anche al di fuori del luogo fisico dichiarato nell’autorizzazione generale sia ritenuto legittimo, tuttavia, non significa automaticamente che l’occupazione di suolo pubblico (necessaria, nella fattispecie che mi sottoponi, per il concreto esercizio della stessa) sia di per sé ammissibile, a priori. In altri termini, occorre capire di quale “occupazione” si stia parlando (in concreto) e, soprattutto, cosa l’ordinamento giuridico intenda con le espressioni “luogo pubblico” ed “aperto al pubblico”.
Come sempre, a costo di essere noioso, sono necessarie alcune basilari premesse di carattere generale. Si suole distinguere – anzitutto – fra i concetti di luogo “pubblico” e “aperto al pubblico”. Con il primo termine ci si riferisce alla località «di diritto o di fatto continuativamente libera a tutti, o ad un numero indeterminato di persone» (per esempio, strade, piazze, parchi comunali). Con la seconda espressione, invece, si fa riferimento a un luogo – eventualmente anche di proprietà privata – al quale un numero indeterminato di persone (oppure addirittura un’intera categoria di persone) possa accedere, «sia pure solo in certi momenti ed alle condizioni poste da chi esercita legittimamente un diritto sul luogo»: si pensi per esempio ai bar, ai locali di intrattenimento, ai centri commerciali, alle sale d’attesa, ai circoli aperti ai soci, alle hall di albergo, o, ancora, ai parcheggi privati ma ad uso pubblico, appunto (vedi Cass. Pen., n. 24119/2024). Vi sono infine i cosiddetti “luoghi di privata dimora”, all’interno dei quali il soggetto titolare del possesso ha titolo per esercitare il cosiddetto ius excludendi alios: per esempio, uno studio professionale non aperto al pubblico, la propria abitazione, una stanza di albergo, lo shack (!).
L’esempio che citi nella tua mail (la piazza del paese), integra, ad ogni evidenza, un luogo pubblico in senso stretto, perché appartiene al demanio comunale ed è liberamente accessibile a chiunque. Ricordo che, nel nostro Codice Civile, non esiste una definizione autonoma di “demanio comunale”, ma la nozione si ricava dal combinato disposto dell’art. 822 c.c. (demanio pubblico in generale) con le disposizioni contenute nell’art. 824 c.c., che estende quello stesso regime (demaniale) ai beni di proprietà delle Province e dei Comuni. L’art. 822 c.c., infatti, elenca i beni che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (lido del mare, spiagge, porti, fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche, strade, autostrade, ecc.). Questi beni sono caratterizzati dalla inalienabilità, imprescrittibilità e dall’essere destinati per natura o per legge all’uso pubblico o a un pubblico servizio. Invece, l’art. 824 c.c. stabilisce che «i beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali». Con il termine “demanio comunale” si intendono, dunque, quei beni (strade comunali, piazze, aree pubbliche in genere, ecc.) che appartengono al Comune e sono della stessa “specie” di quelli indicati dall’art. 822, c. 2.
Ma torniamo al nostro caso specifico: il fatto che la piazza ove immagino tu intenda collocare un tavolino con la tua stazione (apparato, cavi, sostegni per le antenne, ecc.) e, accanto, l’antenna per poter fare attività, sia un bene del demanio comunale (e quindi un luogo pubblico ad ogni effetto), incide sul regime della c.d. “polizia amministrativa” (ordinanze del Sindaco, sicurezza, manifestazioni), su quello della c.d. “occupazione di suolo pubblico” e infine sulla normativa in materia della circolazione stradale (si pensi, a titolo esemplificativo, alle norme relative all’ingombro della carreggiata e delle aree di sosta: artt. 20 e 158 del Codice della Strada).
Non è questa, evidentemente, la sede per scendere nei particolari e in tutte le molte implicazioni giuridiche che ne discendono. Iniziamo con l’evidenziare – come giustamente tu stesso rilevi – che non esiste nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche (il tante volte menzionato D. Lgs. n. 259/2003) alcun divieto di operare con stazione portatile in un luogo pubblico. Anzi, come abbiamo visto, la dimensione “portatile” è considerata fisiologica per l’attività radioamatoriale. Ciò che rileva, tuttavia, è il “come” si esercita la stazione nella piazza del Comune, ossia le modalità operative che si scelgono di porre concretamente in essere. Infatti, se ti limiti a utilizzare un palmare con antennina di gomma, seduto su una panchina, senza l’installazione di strutture (fisse o amovibili, non fa differenza), senza ingombri, né cavi stesi, allora si può dire che stai semplicemente esercitando un’attività legittima in un luogo pubblico, analogamente a chi utilizza un PC portatile o uno smartphone mentre è seduto su una panchina in un parco. Ossia: stai “occupando temporaneamente un luogo pubblico”, ma facendone un uso normale, sostanzialmente equiparabile a quello che ne deriverebbe se tu stessi semplicemente sostando lì con la tua persona.
Viceversa, se monti tavolino, installi un rotore, erigi un traliccetto o dei pali, tiri dei tiranti, posizioni dei generatori di corrente, ecc., allora potresti entrare nel campo della “occupazione di suolo pubblico” propriamente detta, e, potenzialmente, nel delicato (e non sempre semplice) regime delle autorizzazioni comunali. È, né più né meno, la situazione che si crea quando si organizza un trasloco, posizionando per alcune ore sulla pubblica via una scala telescopica che, attraverso una piattaforma mobile, permetta di raggiungere il balcone dell’abitazione interessata, oppure qualora si installi un gazebo o uno stand la domenica mattina lungo il sagrato della chiesa per svolgere attività promozionale o pubblicitaria di vario genere, ad esempio per un’iniziativa associativa.
In altri termini, sotto il profilo strettamente giuridico, l’uso della radio è regolato dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (patente, autorizzazione generale, rispetto dei limiti tecnici e del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, ecc.), mentre l’uso del suolo pubblico è regolato da altre e diverse fonti del diritto – per esempio, il Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285), le norme contenute nei regolamenti comunali e, se del caso, i provvedimenti specifici emanati dagli organi della Pubblica Amministrazione proprietaria del bene occupato. Il radioamatore deve dunque far “convivere” (e rispettare) queste due discipline: può quindi operare in /P, ma senza pretendere di sottrarsi al rispetto anche di questi specifici settori dell’ordinamento, che sono finalizzati a perseguire e tutelare altri beni giuridici (la sicurezza pubblica e della circolazione stradale, l’incolumità delle persone, l’igiene, il decoro urbano, ecc.).
Il nostro Mauro Pregliasco, I1JQJ, quando era Segretario Generale, si era già tangenzialmente occupato di questa materia, ed era giunto alla conclusione secondo la quale «la distinzione tra sosta e occupazione di suolo pubblico è sottile ma chiaramente delineata. In linea di principio, il parcheggio di un veicolo in uno stallo pubblico è legittimo qualora il mezzo sia conforme alle norme del Codice della Strada, idoneo alla circolazione e rispetti gli eventuali limiti temporali previsti. La differenza risiede principalmente nella finalità dell’uso e nello stato del mezzo, conformemente alla disciplina di settore. Molti Comuni consentono occupazioni temporanee (spesso entro le 24 ore) per attività specifiche, previa comunicazione o, in certi casi, rilascio di una concessione soggetta al Canone Unico Patrimoniale. Il rischio, in assenza di titolo idoneo, è quello di incorrere nella fattispecie di reato prevista dall’art. 633 del Codice Penale (invasione di terreni o edifici)». E, allora, siamo arrivati proprio al cuore della questione.
Ai colleghi radioamatori che intendano organizzare iniziative in portatile con l’occupazione, seppur temporanea e attraverso strutture amovibili, di un luogo pubblico o aperto al pubblico, il consiglio è di verificare prima di tutto se esistano delle norme locali specifiche. Va verificato il contenuto del regolamento edilizio comunale, anche se molte Amministrazioni hanno redatto appositi regolamenti al riguardo: se è in vigore una lex specialis, bisogna rispettarla.
Gli altri consigli che possiamo fornire sono di approntare installazioni de minimis e non troppo invasive (soprattutto se l’attivazione è breve e “leggera”, così evitando, per quanto possibile, tiranti a quota uomo o cavi sul passaggio pedonale, che potrebbero essere percepiti come fonte di pericolo immediato e giustificare interventi da parte della Polizia locale), e di avere sempre con sé patente e copia dell’autorizzazione generale, da esibire all’occorrenza per chiarire che non si tratta di attività di tipo commerciale o – peggio – “pirata”.
Nel caso di attivazioni più strutturate, si potrebbe valutare con la propria Sezione di riferimento di fornire un preavviso scritto al Comune o all’Ente proprietario del sedime, richiedendo il rilascio di un titolo autorizzativo (precario) ad hoc, il che spesso viene concesso senza problemi (e senza l’obbligo del previo versamento di un corrispettivo a titolo di imposta), soprattutto se l’iniziativa ha finalità divulgative.
Se invece il Comune ritenesse che l’occupazione di suolo pubblico incida significativamente sul bene tutelato e richieda pertanto il rilascio di un formale titolo autorizzativo, il discorso si complicherebbe. Fino all’entrata in vigore della cosiddetta Legge di Bilancio 2020, infatti, il nostro ordinamento prevedeva due tipologie distinte di prelievi per l’occupazione di suolo pubblico: la TOSAP di natura tributaria, e il COSAP di natura patrimoniale. Una celebre sentenza (Tribunale di Torre Annunziata, Sez. III, 8 novembre 2023, n. 2872) ne ha colto le sostanziali differenze, affermando che «a differenza della TOSAP (Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche), che rappresenta, come suggerisce il nome, un’entrata tributaria, il COSAP (Concessione per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche) genera per il tramite del relativo canone un’entrata di tipo patrimoniale: questa rappresenta “l’indennizzo che […] assolve alla funzione di compensare [l’Ente concedente] medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento” (ex multis, cfr. Cass. S.U., sentt. nn. 27/1999 e 715/1999; Cass. Civ., sentt. nn. 1225/2002 e 4179/2001). Un’altra differenza è costituita dal fatto che, mentre la TOSAP è prevista e disciplinata dal D.Lgs. 507/93, per quanto riguarda il canone, il D.Lgs. 446/1997, all’art. 63, demanda l’intera disciplina al regolamento comunale, ampliando tra l’altro la potestà normativa dell’ente locale, il quale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe, nel rispetto comunque dei criteri informatori delineati dalla norma». Per fortuna il legislatore si è reso conto che, al di là di questi “avvocatismi”, di fatto le due imposte sembravano porsi come una ingiusta duplicazione di una medesima gabella (avrebbe detto Sir Robert di Locksley, hi). Il quadro normativo – infatti – è radicalmente mutato dall’1 gennaio 2021, data in cui sono entrate in vigore le norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2020. Si tratta dell’art. 1, c. 816 e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che qui non è il caso di esaminare, perché andremmo davvero fuori tema (il canone unico patrimoniale ha assorbito, tra l’altro, TOSAP e COSAP, razionalizzando il prelievo per le occupazioni e semplificando – almeno sulla carta – il quadro degli adempimenti per il cittadino). Basti solo ricordare che «il canone [unico, N.d.R.] è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi». In questo caso occorre recarsi in Comune con congruo anticipo rispetto alla data della “attivazione”, compilare un apposito modulo, procedere al versamento dovuto tramite PagoPA, e attendere il rilascio del titolo autorizzativo.
Un’ultima, ma non meno importante, nota, a proposito dell’indicazione dello “stato di stazione portatile” nel nominativo utilizzato durante l’attività. La nostra Associazione ha avuto modo, in passato, di elaborare una serie di interessanti documenti in una prospettiva di riforma dei nominativi in sede ministeriale (per esempio, vedi RadioRivista 1/2006, pag. 19). Quanto, invece, alla corretta indicazione nel call della formula “/P”, si faccia riferimento all’ottimo approfondimento del nostro Pier Luigi Anzini, IK2UVR nell’articolo Prefissi, suffissi e amenità varie: cavarsela rispettando le regole, consultabile sul sito ARI (https://tinyurl.com/32ypm8me).
Riporto di seguito un estratto delle riflessioni dell’amico Gigi: «facciamo qualche esempio: IK2UVR/P se sono in Lombardia (IK2UVR/2, pur tecnicamente non errato, è in realtà pleonastico); IK2UVR/1 se sono in Piemonte o in Liguria; IK2UVR/IX1 se sono in Valle d’Aosta; IK2UVR/IS0 se sono in Sardegna (e non IS0/IK2UVR, come obietta qualcuno perché la Sardegna “è un Country separato”). Abbiamo già visto come il concetto di Country sia “made in ARRL” e quindi non deve essere condizionante per altre realtà. E poi tutti i migliori software riconoscono il Country DXCC anche se il prefisso viene posposto anziché anteposto, come si diceva poc’anzi a proposito degli americani. Quindi prima viene il proprio nominativo e poi l’indicazione di dove si è. Ed è perfettamente inutile aggiungere una P per indicare la portabilità, ad eccezione del primo caso perché c’è solo quella. Pensate a che salto deve aver fatto qualcuno quando anni fa stavo facendo un’attivazione in portatile dalla Toscana e sono stato spottato come IK2UVR/P5: North Korea! Se un radioamatore sardo opera dalla Sardegna “main island” sarà quindi IS0AAA/P; se si trova alla Maddalena sarà IS0AAA/IM0; se è in Sicilia sarà IS0AAA/IT9; se è all’Elba sarà IS0AAA/IA5. E così via».
Si veda, per completezza, quanto previsto dalla Risoluzione ITU n. 13 (modificata da WRC-97), che stabilisce – in via generale – che i nominativi radioamatoriali devono essere assegnati in modo univoco e standard, anche rispetto alle procedure per l’uso portatile delle proprie stazioni; in pratica, anche durante operazioni /P, il principio da seguire è che i callsign debbano essere chiari, conformi alle regole ITU e – soprattutto – facilmente identificabili per evitare confusioni in trasmissione. A tale riguardo, si veda quanto previsto nel documento Status of Radiocommunications between Amateur Stations of Different Countries (In accordance with optional provision No. 25.1 of the Radio Regulations) and Form of Call Signs assigned by each Administration to its Amateur and Experimental Stations (Position on 1 September 2022), allegato all’Operational Bulletin n. 1251 (1.IX.2022) della ITU, facilmente reperibile sul sito dell’International Telecommunication Union.
Speriamo di esserti stati di qualche utilità. Buone attivazioni, allora, e tanti DX!
Un cordiale saluto e 73 de
Avv. Michele Carlone, IZ2FME