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Le richieste “originali” da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale
In questo numero l’Avv. Carlone, IZ2FME corre in soccorso di una nostra Sezione che, dopo anni passati a far contest con verticali e dipoli, ha finalmente deciso di installare una bella direttiva yagi 4 elementi sostenuta da un traliccio alto circa 15 metri da terra. Il Presidente di Sezione ha allora deciso di interpellare preventivamente l’Ufficio Tecnico del Comune, per verificare l’eventuale presenza di vincoli paesaggistici e/o ambientali, e per appurare quale fosse la destinazione urbanistica di zona. Colpo di scena! Ecco di rimbalzo le stravaganti richieste da parte del Capo Ufficio. Buona lettura alle lettrici e ai lettori, nella speranza che questo interessantissimo precedente possa esser d’ausilio ai nostri iscritti e a tutti i radioamatori italiani. Cari saluti e 73 dalla Vostra Redazione.
DOMANDA: Gentilissimo Avv. Carlone (IZ2FME), sono l’Arch. …, mi ha dato il Suo numero e la Sua mail il Presidente della Sezione ARI di … che ha già parlato con Lei e quindi è già a conoscenza della questione. Le riporto di seguito, testualmente, quanto mi ha scritto l’Ufficio Tecnico del Comune con il quale sono in contatto (sto per presentare la pratica edilizia): «Buongiorno, vista la documentazione trasmessa e la normativa vigente in materia, con la presente si precisa che è necessario presentare una SCIA alternativa al Permesso di Costruire, impostando l’intervento come nuova costruzione e precisando nella descrizione che l’impianto ha potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt (Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 44, com. 3). L’installazione è soggetta al parere di ARPA e ENAC. Tutta la documentazione relativa al PGT vigente è disponibile sul sito Internet istituzionale del Comune. A disposizione per chiarimenti”.
Leggendo la normativa di riferimento (D. Lgs. n. 259/2003), all’art. 17 dell’Allegato 26 trovo scritto che «per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all’art. 209 del codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica». La richiesta del parere ARPA probabilmente fa riferimento a tale articolo. È così? Per quanto riguarda il parere ENAC, abbiamo già un report che attesta che non ci sono interferenze (vedi allegato). Il progetto prevede una palina di 15 m di altezza e n. 5 antenne. La ringrazio per i suggerimenti che potrà fornirci.
RISPOSTA: Egregio Architetto e caro Presidente, devo dire che non è la prima volta che leggo di richieste così singolari, specie da parte di funzionari o tecnici che operano in piccoli Comuni. La colpa, però, non è solo di costoro, ma, se vogliamo essere sinceri, anche un po’ della normativa nazionale (mi riferisco – evidentemente – al Testo Unico delle Comunicazioni Elettroniche, il tanto citato D. Lgs. n. 259/2003), non proprio e non sempre chiarissima e di intuitiva comprensione. Per questa ragione, detto fra parentesi, l’ARI è stata convocata a Roma in veste di consulente ufficiale del Capo Dipartimento e del suo ufficio per la completa riscrittura dell’Allegato 26.
Torniamo alle considerazioni formulate dallo zelante funzionario Comunale, che, dopotutto, non sono completamente errate. Anzitutto, ci si riferisce all’istituto della SCIA, alternativo al permesso di costruire: il che è corretto dal punto di vista generale (vedi il mio articolo pubblicato su RadioRivista 1/2025: «La segnalazione di inizio attività e l’autorizzazione generale per l’esercizio della stazione»).
Peccato però che una parte della giurisprudenza amministrativa affermi il principio esattamente opposto, secondo il quale tali opere sarebbero attratte nel regime della cosiddetta “edilizia libera”: «l’art. 99 D. Lgs. 259/2003 dispone: l’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell’articolo 3; ciò significa che nessuna autorizzazione di tipo edilizio è necessaria per effettuare un intervento che peraltro non comporta una trasformazione fisica del territorio, dal momento che l’unica autorizzazione necessaria è quella del Ministero delle Comunicazioni (ora dello Sviluppo Economico), secondo quanto previsto dall’art. 99 citato e dall’All. 26 del D. Lgs. 259/2003 e di cui il ricorrente è in possesso» (TAR Molise, Sez. I, 08.10.2012, n. 522 e, in termini, Tribunale di Alessandria, 11.03.2023, n. 597).
Per la verità, si tratta di precedenti abbastanza isolati: ad ogni modo, il principio giuridico da seguire, a mio avviso, dev’esser sempre ispirato al buon senso, vale a dire: se il palo, il traliccio o comunque il sostegno dell’antenna (specie se installato “a terra”) è dotato di dimensioni abbastanza rilevanti e, come si dice in gergo, se occupa una superficie “utile” (tradotto dall’avvocatese: se “balza all’occhio” a causa delle sue “impattanti dimensioni”), allora questi manufatti sono da considerare “costruzioni” a tutti gli effetti, con la conseguenza che debbono rispettare le distanze dai confini e dagli altri fabbricati (Cass. Civ., n. 25837/2008: vedi l’art. 3, c. 1, lett. ‘e.4’ del d.P.R. n. 380/2001) e vanno assentiti dietro previo rilascio di un titolo edilizio vero e proprio (SCIA o permesso di costruire).
Viceversa, per opere “minori” e meno invasive sull’ambiente, si rientrerebbe nell’alveo dell’edilizia libera (io però consiglio sempre di ottenere il rilascio di un titolo edilizio, da poter opporre – per quanto possa occorrere – al “vicino-crea-problemi” di turno). Il tutto, naturalmente, fatte salve eventuali specifiche disposizioni regolamentari che si possono di tanto in tanto trovare nei Comuni. In un caso, anni fa, scovai addirittura un “regolamento per le antenne di radioamatori”, che fu approvato dalla Giunta con un provvedimento ad hoc o, meglio, ad personam, per impedire di fatto l’installazione di un’antenna vicino alla casa del Sindaco: il TAR accolse il ricorso, condannò il Comune al pagamento delle spese processuali e il fascicolo finì poi in Procura…
Quanto, invece, all’altra richiesta avanzata dal Tecnico Comunale («precisando nella descrizione che l’impianto ha potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 44, com. 3»), mi pare che il riferimento all’art. 44 del Testo Unico sia del tutto fuori luogo. Infatti questa norma regola delle fattispecie completamente differenti da quella “radioamatoriale” di nostro interesse, riferendosi alle infrastrutture e alle reti di comunicazioni pubbliche, o comunque a tutti quei manufatti funzionali all’esercizio di attività di impresa (telefonia mobile o altro).
È ben vero (come giustamente scrivete nella Vostra e-mail), che l’art. 17 dell’Allegato 26 recita: «per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all’art. 209 del codice, nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica», ma per il ben noto principio della “gerarchia delle fonti giuridiche”, bisogna comprendere di quali di queste norme di carattere ambientale e di tutela della salute pubblica si stia parlando, e agire di conseguenza in sede interpretativa. Va, in altre parole, fatta applicazione del cosiddetto “criterio di specialità”, che poi è uno dei cardini sui quali ruota il nostro sistema delle fonti (lex specialis derogat generali).
Ancora traducendo dall’avvocatese, questo principio stabilisce che la norma speciale prevale sempre su quella generale, almeno quando entrambe sono dello stesso rango (legge costituzionale su legge costituzionale, legge ordinaria su legge ordinaria, decreto ministeriale su decreto ministeriale, e così via) e disciplinano la stessa materia. Ciò, in quanto la disposizione speciale (lo dice lo stesso termine) regola in modo più dettagliato uno specifico caso particolare che rientra nella fattispecie più ampia prevista dalla norma generale (rapporto regola/eccezione). La norma generale non viene abrogata, ma il suo campo di applicazione si restringe a ciò che non è coperto dalla norma speciale (si parla quindi di deroga, non di abrogazione).
Torniamo a noi: la norma generale nell’ambito del D. Lgs. n. 259/2003 (legge di rango ordinario) è costituita dall’art. 3, c. 2 («la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (ad uso pubblico nonché l’attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti), che è di preminente interesse generale, sono libere e ad esse si applicano le disposizioni del decreto») e dall’art. 11, c. 1 («l’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare».
La norma speciale, applicabile a noi radioamatori, è invece contenuta nell’art. 99 che, al suo primo comma, dispone: «l’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell’articolo 3» e segue un procedimento specifico, descritto al successivo quarto comma. L’art. 135 del T.U., infine, prevede che: «1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: a) classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005; b) classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06. 2. Il titolare di autorizzazione generale è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite, con l’osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui all’allegato n. 26».
Ergo, i radioamatori devono osservare i procedimenti specificatamente indicati in queste disposizioni e nel relativo Allegato Tecnico (n. 26), e ciò ci autorizza a operare nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle nostre Autorizzazioni Generali e del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF). Diversamente, sarebbe illogico e contra jus obbligare i radioamatori muniti di stazione e autorizzati al suo esercizio a soggiacere, ad esempio, agli obblighi che incombono sugli operatori di compagnie telefoniche per l’installazione di tralicci, ponti ripetitori e infrastrutture strategiche, perché queste norme riguardano altre fattispecie e non noi, tutelando ben altri interessi e presupponendo l’approntamento di opere e impianti di ben altra portata.
Non a caso, l’art. 44 del T.U. menzionato dal Tecnico Comunale fa riferimento, in rubrica, alle «infrastrutture [pubbliche]», caso differente dal nostro, a primo comma stabilisce che «l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali». Come mi precisate nella Vostra e-mail, il sostegno che installerete presso la Vostra sede di Sezione non è affatto un traliccio destinato «ad ospitare […] apparati radio-trasmittenti» (è evidente il riferimento dell’art. 44 alle torri con shelter alla base, tipiche per la telefonia mobile), né infrastrutture quali quelle citate nella norma in esame.
Del resto, la “plastica” erroneità del riferimento normativo citato dal Tecnico Comunale, emerge evidente sol che si legga con un minimo di pazienza (e di attenzione) la norma contenuta nello stesso art. 44, c. 2: «l’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è presentata all’ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell’articolo 11», e l’art. 11 regola ben altre fattispecie. Per un’ulteriore conferma di quanto sopra, vedasi l’art. 209, c. 1: «i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali».
Ma, a ben vedere, anche il riferimento ai 20 watt della norma del Codice delle Comunicazioni citata dal Tecnico Comunale dimostra l’erroneità del ragionamento: è chiaro, infatti, che quel limite di potenza nasce per contesti diversi, non certo per il regime individuale del radioamatore. Quanto, infine, al riferimento all’ARPA, anch’esso mi pare ultroneo (almeno nel territorio della Regione Lombardia all’interno del quale è ubicata la Vostra Sezione). Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, infatti, disciplina l’attività di radioamatore come lex specialis al Capo dedicato e nel più volte richiamato Allegato n. 26: servono patente e autorizzazione generale rilasciata dal Ministero (ora Ispettorato territoriale MIMIT). L’autorizzazione generale abilita all’uso delle bande assegnate al servizio di radioamatore, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dei limiti di potenza. Il D. Lgs. n. 259/2003, come tale, non prevede una comunicazione obbligatoria all’ARPA da parte del radioamatore per il rilascio dell’autorizzazione generale: l’interlocutore è esclusivamente l’Amministrazione Statale delle Comunicazioni, mentre il Comune (se non vi sono regolamenti locali che dettino norme specifiche) è competente ad esprimersi esclusivamente sotto il profilo urbanistico ed edilizio, applicando le norme contenute nel T.U. dell’Edilizia (d.P.R. n. 380/2001).
Le emissioni elettromagnetiche sono sottoposte ai limiti del D.P.C.M. 8.7.2003 (e, prima, del D.M. 381/1998) in materia di esposizione della popolazione a campi EM tra 100 kHz e 300 GHz. Diverse Regioni hanno leggi proprie che includono esplicitamente gli impianti radioamatoriali nel perimetro di controllo: per esempio la Puglia (L.R. n. 5/2002 e Reg. reg. n. 14/2006) e l’Emilia‑Romagna (L.R. 30/2000). In questi schemi regionali l’ARPA interviene nella valutazione preventiva o semplificata per nuovi impianti, oppure nei controlli a campione o su richiesta del Comune/cittadini sui livelli di campo elettromagnetico. In Regione Lombardia è tuttora in vigore l’art. 3, ultimo comma della L.R. n. 11/2001, a mente del quale «le valutazioni di ordine tecnico previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni di ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa»
Sempre per quanto riguarda la Regione Lombardia, va ricordato che con l’art. 26, c. 1, lett. ‘e’ della L.R. n. 19/2014 è stato abrogato l’obbligo per i radioamatori di provvedere, antecedentemente alla messa in esercizio dell’impianto ad uso radioamatoriale, a effettuare all’ARPA e al Comune di residenza la comunicazione di cui all’art. 6 della L.R. n. 11/2001, nell’ambito dell’approntamento del cosiddetto “Catasto Elettromagnetico” (vedi anche l’art. 2, c. 1, lett. ‘b’, num. 62 della L.R. n. 5/2018).
Spero di esserVi stato utile e che il tecnico si possa determinare nel senso di non frapporre inutili e strumentali ostacoli al legittimo esercizio della nostra attività. Portate i miei saluti a tutta la Sezione.
73 de
Avv. Michele Carlone, IZ2FME