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    Documentazione Direttiva e-Privacy

PostHeaderIcon Una telecamera a difesa delle nostre antenne

Oggi il vulcanico Avv. Michele Carlone, IZ2FME risponde a una interessante richiesta proveniente da un nostro iscritto, le cui antenne sul tetto del condominio sono state fatte oggetto nel corso del tempo di plurimi “dispetti” da parte dei suoi vicini di casa: taglio cavi, bulloni smontati, dipoli incrociati… Insomma, una vera e propria odissea. Cosa c’è allora di meglio che montare sul tetto una bella telecamera collegata h24 con il proprio shack, dotata di pannello solare, sensori di movimento, autotracciamento e collegamento Wi-Fi per scoprire l’intruso con le mani nel sacco? Buona lettura, e grazie caro Avvocato per la tua preziosa rubrica. Cordialissimi saluti a tutti dalla vostra Redazione.

DOMANDA: Ciao Michele, ti contatto per una questione molto delicata alla quale sicuramente saprai rispondermi in modo molto chiaro com’è tua abitudine fare: se vuoi, puoi inserire la risposta nella tua rubrica, tornerà certamente utile ad altri colleghi radioamatori. Sul terrazzo di casa ho ampliato il mio parco antenne, ed ora – oltre ad un palo telescopico tradizionale – ho installato un palo carrellato e sto montando un traliccio da 12 metri. Siccome ad alcuni inquilini del condominio nel quale abito non va giù che monto sempre più antenne radio, essi vanno cercando il pretesto per lamentarsi. Ora io vorrei mettere delle telecamere per assicurarmi che nessuno vada a manomettere in alcun modo il mio impianto e queste telecamere le controllerei solo ed esclusivamente io, perciò ti chiedo, legalmente lo posso fare? Nell’inquadratura delle telecamere rientrerebbero – tuttavia – inevitabilmente (seppur in parte), gli spazi comuni. La prima telecamera che ho intenzione di posizionare inquadrerebbe solo il palo di sostegno dell’antenna e la cassetta dove scendono i cavi nell’appartamento, riuscendo a evitare di inquadrare l’uscita dal torrino Scala A e l’accesso alla sala motori dell’ascensore. La seconda telecamera, invece, riprenderebbe una gran parte della superficie del terrazzo, compresa l’uscita del torrino Scala B e la sala motori di quest’ultimo. All’amministratore precedente avevo comunicato, già sempre a mezzo PEC, che le avrei installate, a tutela dell’integrità del mio impianto, però costui non si è mai degnato di rispondermi, perciò io non ho la certezza di poter fare questo lavoro, per questo mi rivolgo a te. 73 de Stefano, IU8IXZ.

RISPOSTA: Caro Stefano, mi dispiace per la spiacevolissima situazione che si è venuta a creare e che descrivi nella mail. Cerco di spiegarmi nel modo più sintetico possibile (anche perché qualche amico OM, giustamente, mi ha ripreso a proposito della lunghezza dei miei articoli!).

Iniziamo col dire che l’installazione di una telecamera ad uso privato sul lastrico/terrazzo condominiale rientra nell’uso della cosa comune ex artt. 1102 e 1117 c.c., purché non si alteri la destinazione del bene e non si impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso: quindi quella che tu descrivi – di per sé – non si configura come un’attività vietata in base alle disposizioni contenute nel codice civile.

Ciò premesso, la videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 4, par. 1, nn. 1 e 2, e 2, par. 1 del cosiddetto Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018), in quanto strumento potenzialmente in grado di consentire l’identificazione, anche indiretta, di persone fisiche (si pensi, ad esempio, alla ripresa di persone che transitano sul tetto di copertura del fabbricato condominiale).

Il Garante della Privacy, con il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato in data 8 aprile 2010 (in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, facilmente reperibile sul web), ha infatti, chiarito che la ripresa di spazi condominiali è ammissibile solo nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, minimizzazione e trasparenza.

Senza scendere troppo nei dettagli, va precisato che il Garante distingue fra sistemi usati da persone fisiche per fini esclusivamente personali (potremmo dire “domestici”) e sistemi utilizzati per altri scopi, ad esempio per il controllo e la sorveglianza delle parti comuni dell’edificio, o per esigenze di sicurezza condominiale.

Quindi, per fare un altro esempio, se la telecamera privata collocata dal singolo condomino inquadra solo ed esclusivamente l’ingresso della propria porta o l’area strettamente necessaria alla protezione della propria abitazione, senza riprendere stabilmente spazi comuni e senza comunicare le immagini a terzi, si potrebbe rientrare nell’eccezione “uso personale/domestico”, con applicazione “attenuata” della normativa in materia di privacy.

Questo tema – del resto – è ampiamente trattato nel paragrafo 6.1 («Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali») del menzionato Provvedimento dell’8 aprile 2020, laddove il Garante precisa che «l’installazione di sistemi di videosorveglianza – come si rileva dall’esame di numerose istanze pervenute all’Autorità – viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3 del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).

Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini»

Quindi, la prima regola da osservare è “alzare il livello di attenzione”, laddove si decida – senza il consenso dell’assemblea di condominio – di installare una telecamera privata: la ripresa di parti comuni, ancorché occasionale, va assolutamente evitata o ridotta “all’osso”, come si suol dire. Attenzione anche a sistemi di ripresa con salvataggio dei dati in cloud, perché questo significa che i video vengono trasferiti “altrove” (venendo salvati, magari, su un server alle Cayman).

Tuttavia nel caso che tu mi sottoponi, la fattispecie sembrerebbe essere un poco diversa, in particolare perché la seconda telecamera inquadrerebbe una buona parte di tetto, compreso l’uscita del torrino della Scala B e la sala motori: qui allora non si rientra più in un ambito strettamente “domestico”, nei termini descritti dal Garante, ma nella ripresa sistematica e, diremmo, “stabile” di spazi condominiali e quindi di proprietà comune.

La giurisprudenza (ossia l’insieme delle pronunce rese dall’Autorità Giudiziaria) e la dottrina (vale a dire gli studiosi del diritto) convergono nel ritenere illegittimi l’installazione e l’utilizzo di telecamere private che riprendano pianerottoli, scale, ascensori, cortili o terrazzi comuni, se usate dal singolo senza l’espresso consenso scritto dei vicini o previa adozione di una vera e propria delibera condominiale autorizzativa. Detto per inciso: l’art. 1122-ter del codice civile, introdotto dall’art. 7 della legge n. 220/2012 ed entrato in vigore il 18 giugno 2023, stabilisce che «le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136», ossia con la maggioranza degli intervenuti in assemblea e che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

Di recente la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, 23 aprile 2024, n. 10925) si è occupata di una fattispecie simile. In quel caso, le parti stavano litigando a proposito dell’esistenza o meno del diritto di servitù di transito carrabile da un fondo ad un altro, e Tizio (il quale non voleva che il suo vicino Caio attraversasse il suo giardino), pensò bene di installare una telecamera di sorveglianza sul suo balcone, puntandola in direzione del portone d’ingresso utilizzato da Caio per esercitare la contestata servitù.

Caio convenne in giudizio Tizio, chiedendo che il Tribunale lo condannasse a rimuovere la telecamera e la causa, giunta al terzo ed ultimo grado di giudizio, lo vide vittorioso. Vediamo il perché, citando un passo della limpidissima motivazione della sentenza della Suprema Corte: «sul punto la sentenza impugnata ha reso la seguente motivazione: “In tema di impianti di sorveglianza privati, il Garante della privacy si è occupato di indicare una serie di regole da rispettare, affinché essi vengano effettuati nel rispetto delle disposizioni in tema di responsabilità civile e sicurezza dei dati onde evitare di incorrere in illeciti. Così, il singolo condomino: non sarà obbligato a segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello, ma sarà tenuto a installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato: l’angolo di ripresa dovrà, quindi, essere limitato alla porta di casa e non a tutto il pianerottolo o alla strada, oppure al proprio posto auto e non a tutto il garage, ecc. Alle medesime disposizioni vigenti per i sistemi di videosorveglianza, soggiacciono i videocitofoni e qualsiasi altra apparecchiatura che rilevi immagini o suoni, anche tramite registrazione. Nel caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, in aperta violazione del Codice della Privacy, sia il singolo che il condominio nel suo complesso potranno incorrere re nell’applicazione delle sanzioni sia civili che penali collegate alla lesione della sfera privata degli interessati (art. 161 e ss. Codice Privacy), oltre ovviamente all’eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati. Nel caso di specie, la telecamera inquadra il portone di ingresso all’intero condominio e parte del viale circostante il condominio stesso. Ne consegue la violazione delle disposizioni innanzi richiamate, violazione sufficiente ad accogliere l’appello sul punto”. Il motivo non si confronta con la riportata motivazione, la quale, peraltro, individua il discrimine, che nel caso di specie risulta superato dalla circostanza che la telecamera risulta collocata in modo tale da non garantire la tutela del diritto alla privatezza (cfr., “a contrario”, Sez. 1, n. 14346, 9/8/2012, Rv. 623916)».

Inoltre il Garante della Privacy, con il Provvedimento adottato in data 26 ottobre 2023 n. 502 (anch’esso facilmente reperibile sul web), è tornato ad occuparsi di questo tema, sanzionando un amministratore di condominio con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1000 euro, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento Privacy. L’amministratore, sprovvisto di delibera condominiale, aveva installato due telecamere per la videosorveglianza, il cui angolo di visuale era esteso all’area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica.

L’amministratore (che aveva accesso alle riprese in diretta o registrate, a mezzo di un’applicazione installata sul suo telefono cellulare) è stato sanzionato non solo perché – di fatto – decise autonomamente di procedere all’installazione (limitandosi a informare i condomini, ma senza venire autorizzato con delibera assembleare) e perché non si preoccupò di indicare nei cartelli informativi il nominativo del titolare del trattamento (senza pubblicare la relativa informativa), ma anche “nel merito”, per l’illiceità del trattamento in sé e per sé considerato: «ne deriva che il trattamento dei dati personali in questione sia stato effettuato dall’amministratore in assenza di un idoneo presupposto di liceità, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento.

Se, infatti, il perseguimento di un legittimo interesse del titolare a tutelare la proprietà da furti o atti vandalici, poteva essere perseguita dal Condominio mediante l’installazione dell’impianto di videosorveglianza a fronte della necessità della misura, rapportata a una situazione di rischio reale e sulla base di adeguato bilanciamento con i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, si osserva invece come il trattamento realizzato dall’amministratore, al contrario, non sia sorretto da nessuna di tali circostanze.

Infatti, non risulta in capo all’amministratore un legittimo interesse, effettivo e attuale, nonché collegato a una situazione di reale difficoltà, che gli consenta di effettuare lecitamente il trattamento per mezzo delle videocamere.

Ciò posto, si rileva che il trattamento in questione è illecito perché effettuato in violazione dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento) nei confronti di tutti gli interessati (condomini e non) nonché in assenza di un idoneo presupposto di legittimità ai sensi dell’art. 6 del Regolamento».

Ergo, uno dei fondamentali presupposti per l’installazione di telecamere per la videosorveglianza (oltre a tutti i necessari aspetti formali da rispettare: cartelli, avvisi, delibera, ecc.), quando l’angolo di ripresa ricomprenda anche aree di proprietà comune, è che la misura sia “necessitata” da una situazione di pericolo in concreto, che dev’esser provata e documentata.

Attenzione, infine, a non integrare fattispecie criminose, ossia previste e punite dal codice penale o dalle leggi penali. Ricordo, infatti, che l’art. 615-bis del codice penale («Interferenze illecite nella vita privata») punisce chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 (reclusione da sei mesi a quattro anni). Il secondo comma di questa disposizione, inoltre, prevede che alla stessa pena soggiaccia «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo». Si tratta di delitti (e non di “semplici” contravvenzioni), punibili – di norma – a querela della persona offesa.

In conclusione, caro Stefano, pur comprendendo il tuo disagio (e, immagino, il disappunto) nel leggere queste mie note, mi sentirei di sconsigliarti vivamente dall’attuare il tuo proposito (senz’altro per la seconda telecamera, ma fors’anche per la prima), perché – essendo in Italia – in una materia come questa si rischia di infilare la mano in un alveare, correndo fortissimi e non governabili rischi.

E quindi, cosa ti posso dire di più? Mi avvalgo della facoltà di… “non rispondere” (e di non commentare oltre, che è meglio, HI)

73 de
Avv. Michele Carlone, IZ2FME