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I mercatini dell’usato: hobbisti o professionisti… questo è il dilemma
Il nostro civudoppista, Avv. Michele Carlone (IZ2FME), risponde a un quesito molto interessante e articolato che riguarda la materia dei “mercatini” e, più in generale, di tutte quelle manifestazioni all’interno delle quali i radioamatori (ma non solo) si ritrovano per condividere idee, scambiare attrezzature e vendere apparati, antenne e dispositivi vari: si tratta di un’attività libera, o il legislatore ha introdotto specifiche limitazioni di carattere commerciale, fiscale o d’altro genere? Leggiamo con interesse le risposte dell’Avv. Carlone, che ringraziamo per questo servizio sempre più apprezzato dai nostri iscritti. Buona lettura e ottimi DX dalla Vostra Redazione.
DOMANDA: Caro Michele, innanzitutto ti ringrazio per la tua rubrica, dove chiarisci complicate questioni legali con un linguaggio accessibile a tutti. Vorrei porti una domanda legata a un’attività collaterale del nostro hobby: i mercatini. La mia regione (Emilia-Romagna) ha introdotto da alcuni anni la cosiddetta “tessera dell’hobbista”(vedi https://tinyurl.com/yabvn3u4). Per quanto ho capito io, si tratta di un documento indispensabile per poter partecipare come espositore ai mercatini e che di fatto rappresenta la pietra tombale delle manifestazioni radioamatoriali, visto il costo del tesserino rispetto al “volume di affari” della stragrande maggioranza dei venditori hobbisti. Vorrei chiederti innanzi tutto se è realmente di competenza di regioni e comuni regolamentare in tal modo la partecipazione ai mercatini (in sostanza, se possono farlo). In secondo luogo, vorrei capire allora la differenza tra un mercatino e una vendita on-line, dove per quanto ne sappia io non vi è alcuna limitazione riguardante il costo della merce proposta. Sicuramente mi sfugge qualche risvolto legale, ma a me sembrerebbe che se, paradossalmente, si organizzasse un incontro tra radioamatori dove le vendite avvengono on-line e l’evento svolge solo la funzione di facilitare la consegna della merce, allora sarebbe tutto regolare. Cari 73 de Enrico, IZ4AFL
RISPOSTA: Caro Enrico, grazie per la tua e-mail e per i quesiti che mi sottoponi. Rispondo volentieri, auspicando di esser utile anche ad altri colleghi radioamatori, perché l’organizzazione dei “mercatini” o delle “fiere” di OM è ancora – per fortuna – grandemente diffusa nel nostro Paese (e non solo), ed è una delle più genuine espressioni – ripeto spesso – del nostro proverbiale “ham spirit”: dopo tutto, fare radio, in tutte le sue forme, significa condividere una grande passione, sperimentare nuove tecniche, aumentare le nostre conoscenze sull’elettromagnetismo e sulla propagazione, e, in definitiva, intessere rapporti amicali e di collaborazione con tanti, tantissimi amici anche molto diversi per estrazione, cultura, religione, e chi più ne ha più ne metta. E i luoghi di vendita o scambio di apparecchiature non sono altro che l’espressione di questi sani principi, ove ci si incontra, si parla, ci si confronta e ci si aiuta con piccole vendite e nuovi acquisti.
Vengo al dunque. Quando si parla di “mercatini” e di vendita di materiale usato in genere, il punto di partenza è capire se siamo davanti a una vera e propria attività commerciale (nel senso proprio del termine), ovvero a una forma di scambio meramente occasionale, a margine di un hobby, come il nostro, ad esempio.
Nel nostro ordinamento giuridico, non esiste una disciplina (statale) organica che regoli in modo compiuto la categoria dell’hobbista, ma si distingue piuttosto tra chi esercita un’attività commerciale in modo professionale e organizzato (imprenditore commerciale, con partita IVA, iscrizione al Registro Imprese, adempimenti fiscali e previdenziali) e chi svolge attività puramente occasionale, con ricavi di modesta e irrilevante entità. Ma quale è il discrimine? La figura dell’hobbista (e dunque, diremmo noi avvocati, la relativa e conseguente “categoria logico-giuridica”) viene quindi in gran parte costruita dalle leggi regionali sul commercio su aree pubbliche e dalla giurisprudenza tributaria (ossia dalle sentenze in materia fiscale).
Sul piano statale, il commercio al dettaglio su aree pubbliche è disciplinato dalle norme contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che definisce le forme di vendita su area pubblica (mercati, fiere, posteggi isolati), mentre sul piano fiscale il Testo unico delle imposte sui redditi (il cosiddetto TUIR) distingue i redditi d’impresa e di lavoro autonomo dai «redditi diversi», categoria nella quale, entro certi limiti ben determinati, possono essere ricondotte le vendite occasionali di beni propri, usati o di modico valore.
Non è certamente questa la sede per scendere troppo nei dettagli: basti ricordare che la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolari e interpelli) in linea di massima tende a ritenere che il superamento di certe soglie di ricavi e il carattere organizzato e sistematico dell’attività (frequenza degli eventi, quantità di merce, promozione, strutturazione dell’offerta) facciano scattare l’obbligo di apertura della partita IVA e di emissione di documenti fiscali, mentre le cessioni sporadiche di beni personali potrebbero non configurare (ma si deve valutare caso per caso) “attività d’impresa” in senso proprio. Tradotto dal solito avvocatese, possiamo affermare che, ad esempio, la cessione di beni usati (abiti, vecchi oggetti elettronici, apparati radio di seconda mano, ecc.) da parte di un privato, se avviene in via fortuita o per necessità di “svuotamento locali” o di “rinnovamento dello shack” (o, come accade più spesso, sotto minaccia di ritorsioni da parte della consorte, hi), dovrebbe rimanere in ambito extra-IVA. Tuttavia, qualora il contribuente inizi ad acquistare stock di beni per rivenderli, utilizzi specifici canali di vendita con continuità e – più in generale – ponga in essere una vera e propria “strutturazione dell’offerta” (foto professionali, descrizioni seriali, politiche di reso, post sui social, ecc.), l’Amministrazione Finanziaria in caso di controlli potrebbe riqualificare l’attività come commerciale, con conseguente recupero dell’IVA non versata e la comminazione di sanzioni per omessa apertura della partita IVA: naturalmente in tutto questo ragionamento svolge un ruolo fondamentale anche (ma non solo) il cosiddetto “volume d’affari”.
Per chi volesse approfondire, si veda la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 126/E del 2011, che si sofferma sul tema della occasionalità. La stessa Agenzia, nella motivazione di questa risoluzione, ha infatti affermato il principio secondo il quale «in base all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ribadito, peraltro, dall’Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni n. 148/E del 20 maggio 2002, n. 204/E del 20 giugno 2002 e n. 273/E del 7 agosto 2002 e, da ultimo, nella citata risoluzione n. 286/E del 2007, i predetti connotati dell’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica vanno intesi ‘in senso non assoluto, ma relativo’, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un ‘unico affare’, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici».Quindi non si deve mai dar niente per scontato, ma applicare a tutti i ragionamenti il buon, vecchio (e spesso dimenticato) “buon senso”. Si veda, ad esempio, Cass. civ., Sez. V, Sent. n. 19363/2024 in materia di acquisto e vendita di opere d’arte: la Suprema Corte, in quel caso, delinea una netta distinzione fra le figure del «mercante d’arte» (che genera «redditi d’impresa»), dello «speculatore» (che produce «redditi diversi») ed infine del «collezionista» propriamente detto (nessuna produzione di reddito, posto che compie l’attività di acquisto e vendita di opere d’arte solo per finalità culturali e per il proprio personale appagamento).
Insomma: ai fini fiscali il reddito d’impresa può ricorrere anche in assenza di alcuna organizzazione, bastando l’abitualità e/o la sistematicità dell’attività e/o delle azioni poste in essere, tenuto anche conto del numero, della complessità delle stesse, nonché del valore economico delle cessioni. Occorre una verifica caso per caso: in linea di principio, non si può escludere che, in presenza dell’assiduità dell’attività di vendo/compro, dell’abitualità e della sistematica partecipazione ai mercatini, l’Agenzia delle Entrate possa ritenere questa attività come fonte di reddito, anche in presenza del tesserino da hobbista
Ebbene, in questo quadro, alcune Regioni sono intervenute a disciplinare, nell’ambito della loro competenza legislativa concorrente in materia di commercio (vedi l’art. 117, c. 2 della Costituzione), la presenza di “operatori non professionali” nei mercatini, introducendo – appunto – la figura dei cosiddetti “hobbisti” e, in alcuni casi, il famoso (o, a seconda dei punti di vista, famigerato) tesserino identificativo del singolo “espositore hobbista”.
La Regione Emilia-Romagna, ad esempio, ha adottato una disciplina specifica con la Legge Regionale che tu stesso hai menzionato, con la quale ha introdotta nel suo ordinamento la definizione di «mercatini degli hobbisti». Ai sensi dell’art. 7bis della L. R. n. 12/1999, per «mercatini degli hobbisti» si intendono mercati, fiere, manifestazioni su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico indifferenziato, nelle quali partecipano anche operatori non in possesso delle normali autorizzazioni al commercio. Per questi soggetti la Regione ha previsto l’obbligo di un tesserino identificativo rilasciato dal Comune di residenza o, per i non residenti in EmiliaRomagna, dal Comune di Bologna.
La disciplina regionale prevede limiti quantitativi e temporali ben precisi: il tesserino ha validità annuale, può essere rilasciato una sola volta all’anno per nucleo familiare, per un massimo di quattro anni anche non consecutivi, e consente di partecipare solo a un numero limitato di manifestazioni (in origine 10 mercatini l’anno, attualmente 30 mercatini, vedi il comma 6). Inoltre è previsto che gli hobbisti non possano vendere, barattare o esporre più di un oggetto con prezzo superiore a 250 euro, che il valore complessivo della merce esibita non possa superare i 1.000 euro, e che i prezzi debbano essere esposti in modo chiaro, in conformità all’art. 14 del D. Lgs. n. 114/1998. Infine, l’hobbista è tenuto a consegnare al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino per ciascuna manifestazione, l’elenco dei beni che intende vendere o esporre; il Comune è competente alla vidimazione e ai controlli, anche quando l’organizzazione materiale del mercatino sia affidata ad associazioni o soggetti privati.
Che dire? Era proprio necessario normare questo ambito in modo così stringente? Era proprio necessario obbligare l’hobbista a pagare cento euro per ottenere l’amato/odiato tesserino? A voi la risposta.
Certo è, per rispondere alla tua domanda, che – sul piano delle competenze – mi pare indubbio il fatto che le Regioni possano legittimamente legiferare in questa materia, stante la previsione contenuta nell’art. 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, mentre in materia di commercio e tutela del consumatore la competenza è concorrente, con possibilità per le Regioni di dettare norme di dettaglio nel rispetto dei principi fondamentali statali. In questo senso la Legge Regionale n. 4/2013 dell’EmiliaRomagna (così come le altre leggi emanate in altre Regioni, che hanno tuttavia contenuti similari), interviene su un segmento specifico del commercio al dettaglio su aree pubbliche, vale a dire la partecipazione alle manifestazioni da parte di operatori non professionali. La Regione non istituisce un nuovo tipo di soggetto fiscale, né tocca il regime dei redditi, ma introduce condizioni amministrative per l’accesso ai mercatini, prevedendo limiti quantitativi e un tesserino identificativo che ha la funzione di tracciare (per meglio dire, forse, di “schedare”, HI) e contenere l’attività hobbistica. Poiché il D. Lgs. n. 114/1998 demanda alle Regioni la disciplina di dettaglio del commercio su aree pubbliche, la scelta di subordinare la partecipazione degli hobbisti al possesso di un tesserino rientra, allo stato, nell’ambito della competenza regionale, e viene poi attuata dai Comuni tramite regolamenti e provvedimenti amministrativi. La giurisprudenza amministrativa ha in generale riconosciuto ampia discrezionalità alle Regioni e ai Comuni nel fissare requisiti, modalità e limiti per l’utilizzo delle aree pubbliche per il commercio, purché non si creino discriminazioni irragionevoli e non si invadano materie riservate allo Stato (ad esempio, il regime autorizzatorio di base, le regole fiscali, i titoli abilitativi professionali).
Venendo al profilo fiscale, il possesso del tesserino da hobbista non esonera, in astratto, i suoi titolari dall’obbligo del rispetto delle norme fiscali statali se, in concreto, l’attività supera i limiti dell’occasionalità e del modico valore. Nel caso tipico del radioamatore che, qualche volta l’anno, vende apparecchiature usate di sua proprietà in un mercatino associativo, difficilmente si dovrebbe fuoriuscire dall’ambito delle vendite occasionali (ma il condizionale è d’obbligo!): si tratta, in genere, di beni acquistati per uso personale, rivenduti in perdita o comunque senza un’organizzazione imprenditoriale. Tuttavia, quando l’hobbista si presenta abitualmente con un banco ricco di materiale, partecipa a molti mercatini l’anno e genera un volume d’affari apprezzabile… beh, ci siamo capiti.Quanto alle considerazioni che tu svolgi con riferimento alla tematica delle vendite online e al paradosso cui pervieni, a mio avviso si tratta soltanto di un paradosso “apparente”. Anzitutto è necessario distinguere il piano commerciale da quello tributario. La normativa regionale sul tesserino da hobbista si applica al commercio su aree pubbliche in forma hobbistica, cioè a vendite, baratti, esposizioni che avvengono su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico indifferenziato (piazze, spazi fieristici, mercati): non si applica alle vendite che avvengono tramite piattaforme online, dove non è in gioco l’uso del suolo pubblico e non interviene la competenza regionale in materia di commercio su aree pubbliche.
Per questo motivo, oggi noi radioamatori possiamo benissimo vendere i nostri materiali usati su siti di annunci o piattaforme di ecommerce senza doverci munire di tesserino da hobbista, ma ciò non significa che siamo automaticamente esonerati dal rispetto della normativa fiscale-tributaria. Se le vendite online diventano abituali, organizzate e di una certa entità, anche in quel caso l’Agenzia delle Entrate – nel caso di controllo – può qualificare l’attività come commercio elettronico con obbligo di partita IVA, al di là del fatto che non si tratta di vendita su area pubblica.
La differenza normativa, quindi, non sta tanto (e non solo) nel costo della merce proposta, quanto nel diverso oggetto della regolazione: la Regione interviene dove c’è uso dell’area pubblica e tutela del commercio al dettaglio locale; lo Stato interviene sul piano fiscale e civilistico per qualificare l’attività come impresa o attività occasionale, indipendentemente dal canale (fisico o digitale) che si adotta per l’esercizio di quella specifica attività.
In conclusione, cerco di rispondere alla tua domanda “provocatoria” (che fai bene a porre!): se si organizzasse un incontro tra radioamatori dove le vendite avvengono online e l’evento in presenza servisse solo a facilitare la consegna della merce, sarebbe tutto regolare? Ebbene, con tutti i “se” e “forse” del caso (dato che non ho rinvenuto precedenti al riguardo), dal punto di vista formale, se il corrispettivo viene pattuito e pagato preventivamente online, e l’incontro fisico è solo luogo di ritiro della “merce”, senza la sua esposizione, senza stand, né banchi aperti al pubblico, le norme regionali sul commercio su aree pubbliche in forma hobbistica avrebbero difficoltà ad applicarsi, perché verrebbe meno proprio l’elemento della manifestazione aperta al pubblico indifferenziato, con esposizione e vendita su area pubblica.
Resta però una zona grigia: se, di fatto, l’incontro assume tutte le caratteristiche di un mercatino (banchi, esposizione, afflusso di pubblico) e la vendita online è solo un espediente formale per eludere la disciplina del famigerato tesserino, un Comune potrebbe ritenere comunque applicabile il regolamento sui mercatini degli hobbisti, contestando l’uso improprio dell’area pubblica (quello che noi avvocati definiamo un “abuso di diritto”).
In altre parole, è difficile immaginare un “mercatino mascherato” solo come luogo di consegna, senza esporsi al rischio che l’Amministrazione lo riqualifichi come manifestazione di commercio su area pubblica. Al contrario, se gli incontri fra radioamatori restano veramente occasioni private tra soci (senza esposizioni generalizzate, ecc.: non mi ripeto), rimarrebbe sempre in auge il tema di carattere fiscale generale: poche cessioni occasionali di beni propri non creano problemi, un’attività continuativa di rivendita, anche se organizzata tramite un’associazione, sì.
Spero di aver fugato i tuoi dubbi (nel caso, chiamami o, se preferisci… ci vediamo in fiera!).
73 carissimi de
Avv. Michele Carlone, IZ2FME