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PostHeaderIcon L’art. 142 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e le radioassistenze sportive

IZ2FME oggi esamina il contenuto dell’art. 142 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche: è possibile una sua interpretazione analogica anche in relazione ad eventi di radioassistenza non strettamente legati a manifestazioni sportive? Seguiamo con attenzione le considerazioni del nostro legale di fiducia. Buona lettura alle lettrici e ai lettori di RadioRivista, e grazie per tutti gli attestati di stima che fate pervenire alla Redazione. 73 cordiali a tutti.

DOMANDA: Ciao Michele, come stai? Scusami se ti disturbo, ma ho un quesito su cui vorrei un tuo illuminato parere. L’art 142 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche relativo alle radioassistenze sportive si può applicare anche in caso di eventi culturali e assistenze a cortei celebrativi? Nella fattispecie, da molti anni il Comune di […] ci chiede la collaborazione per eventi di particolare rilievo per la Città, come ad esempio la rievocazione storica […]: il tipo di traffico che svolgiamo è molto simile a quello di una manifestazione sportiva, tuttavia questa tipologia non è strettamente contemplata nell’art 142. Cosa consigli di fare? Grazie, 73 [lettera firmata].

RISPOSTA: Carissimo, quando si parla di “radioassistenze”, per molti radioamatori la “tentazione” è immediata: “c’è un articolo del Codice che parla proprio di noi, l’art. 142 del Testo Unico delle Comunicazioni Elettroniche, usiamolo sempre”.

Il quesito che mi è stato posto nasce da un caso molto concreto: da anni, il Comune ove si trova la vostra Sezione vi chiede la collaborazione per eventi di particolare rilievo per la città, come la rievocazione storica alla quale fai riferimento nella tua mail (molto bella, fra l’altro: qualche anno fa ho avuto la fortuna di prendervi parte anche io con i miei ragazzi). Vengono organizzati per alcuni giorni dei cortei celebrativi e vari momenti istituzionali che, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, rendono necessario il nostro intervento con la gestione di una vera e propria “maglia” radio, ai fini della sicurezza e della salute pubblica. Il tipo di traffico radio che viene svolto è, del resto, molto simile a quello di una manifestazione prettamente sportiva (il pensiero, come è ovvio, va ai rally): coordinamento dei partecipanti, sicurezza dei percorsi, gestione di eventuali criticità. Il dubbio è quindi naturale e più che legittimo: possiamo applicare il citato art. 142, pensato per le «manifestazioni sportive», anche a questi eventi culturali e commemorativi?

Come sempre, per rispondere seriamente e motivatamente a questa domanda, è necessario partire dal testo della norma e procedere alla cosiddetta “interpretazione letterale” del dato normativo. Si tratta, infatti, di applicare il criterio ermeneutico (ossia, tradotto dall’avvocatese, il criterio interpretativo, appunto) che attribuisce prevalente rilievo al significato normale, comune e contestuale delle parole usate in un atto giuridico o normativo, prendendo come punto di partenza solo e soltanto il senso espresso dal testo. Questo criterio, tuttavia, va applicato in connessione con gli altri parametri interpretativi previsti dal nostro ordinamento. Nel sistema del Codice Civile, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 1362, che affermano il principio secondo il quale si deve ricercare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso puramente letterale delle parole. Va tenuto presente che l’interpretazione letterale è sempre il punto di partenza di questo procedimento: in assenza di ambiguità o incoerenze, essa è di norma decisiva.

Ma torniamo adesso al “nostro” art. 142 e alla sua interpretazione. Esso prevede che possa esser consentito «ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento». Si tratta di una norma ambigua che si presta a plurime, differenti interpretazioni? A me personalmente sembra una disposizione chiarissima e inequivoca: il dato di riferimento – presupposto del “titolo autorizzativo” – sta proprio e solo nelle manifestazioni sportive. Per “manifestazione sportiva” (basta fare una veloce ricerca su un qualunque dizionario della lingua italiana) deve intendersi un evento pubblico nel quale l’elemento caratterizzante è lo svolgimento di una competizione o attività sportiva, appunto, e dunque con finalità agonistiche, dimostrative o promozionali, purché riconducibile comunque allo sport, nel senso proprio del termine.

La norma – come è noto – è inserita nel Titolo III del Codice (D. Lgs. n. 259/2003), dedicato ai servizi di comunicazione elettronica, nel capo specifico che riguarda il servizio di radioamatore. Già da una prima e rapida sua lettura, emergono due elementi essenziali: da un lato la norma è chiaramente pensata come eccezione rispetto al regime ordinario del servizio di radioamatore; dall’altro, l’ambito applicativo è testualmente limitato alle «manifestazioni sportive».

Ricordiamo – infatti – che il servizio di radioamatore, secondo le definizioni generali del Codice, è un’attività di auto‑istruzione, intercomunicazione e sperimentazione tecnica svolta da radioamatori autorizzati, senza scopo di lucro. È un servizio a vocazione essenzialmente “interna”: scambio tra radioamatori, prove tecniche, sperimentazioni. Non a caso, ai sensi dell’Articolo 1, Sezione III, No. 1.56 del Regolamento delle Radiocomunicazioni (Radio Regulations) dell’ITU (ed. 2024), per «amateur service» si intende un servizio di radiocomunicazione per autoistruzione, intercomunicazione e indagini tecniche svolte da radioamatori, ossia persone debitamente autorizzate interessate alla tecnica radio esclusivamente a titolo personale e senza interesse pecuniario («a radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest»).

Proprio per questo, l’art. 142 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche rappresenta una deroga specifica a tale principio generale: consente ai radioamatori, in presenza di determinate condizioni e dopo una comunicazione preventiva agli organi periferici del Ministero (oggi MIMIT), di mettere la propria rete e le proprie competenze al servizio di terzi (gli organizzatori di una manifestazione sportiva), per finalità di sicurezza e coordinamento. In altre parole, è un piccolo “pertugio” che il legislatore ha aperto per riconoscere una prassi storica – la collaborazione gratuita e non professionale dei radioamatori alle gare – ma che resta pur sempre una “finestra” speciale, non una “porta spalancata” su qualunque tipo di evento pubblico. Questo carattere “speciale” e “derogatorio” ha una conseguenza giuridica importante: le norme eccezionali non si estendono oltre i casi da essi espressamente previsti. Se una disposizione è costruita come eccezione a un regime generale, infatti, l’interprete deve essere prudente nell’applicarla ad altri ambiti non menzionati (ancorché fondati su fattispecie similari o addirittura analoghe a quella sulla quale la norma speciale è stata calibrata).

Pertanto, la cosiddetta “applicazione analogica” non è consentita. L’analogia, in generale, è il procedimento con cui si applica a un caso non espressamente regolato la disciplina prevista per un caso simile, purché vi sia identità di ratio (tradotto dall’avvocatese: a condizione che vi sia identità di ragione, di fondamento, di “criterio ispiratore”). L’art. 12 delle preleggi lo consente, ma solo quando esista una lacuna vera e propria nell’ordinamento e solo per le norme che abbiano carattere generale. Diverso è il caso delle norme speciali o eccezionali. Qui il legislatore ha già scelto consapevolmente di limitare l’ambito applicativo a una determinata materia, a una specifica categoria di soggetti, o a situazioni tassativamente individuate. Estendere quella disciplina ad altro, solo perché vi “assomiglia”, significherebbe alterare la volontà legislativa, ed è quindi un procedimento logico, prima ancora che giuridico, pericoloso ed errato.

Occorre però distinguere tra l’interpretazione “analogica” e l’interpretazione cosiddetta “estensiva”. L’interpretazione estensiva non fuoriesce dal perimetro della norma: si limita ad attribuire ai termini usati un significato più ampio, ma ancora compatibile con il testo normativo. L’analogia, invece, opera fuori dalla norma: prende la regola da un altro caso perché ritiene che la ratio sia la stessa. Per le norme speciali, questa seconda operazione è normalmente preclusa. La prima, invece, è possibile soltanto entro il significato plausibile delle parole impiegate dal legislatore. In altre parole, una cosa è interpretare una norma in modo ampio, ma ancora fedele al suo testo; altra cosa è usarla come fondamento per disciplinare un caso diverso che il testo non contempla. Nel nostro caso, il testo dell’art. 142 in esame si riferisce solo alle manifestazioni sportive, e questo è un incontrovertibile dato di fatto. Una rievocazione storica con corteo istituzionale, per quanto complessa e bisognosa di coordinamento, non è una “gara”, non è una “manifestazione sportiva” in senso proprio, se non in casi particolari in cui all’interno dell’evento siano inserite vere e proprie competizioni (ad esempio una corsa, una marcia, una gara ciclistica) che abbiano una loro autonomia funzionale e organizzativa. Non mi pare allora che si possa ritenere legittima l’estensione applicativa dell’art. 142 al caso che ci occupa, nemmeno scomodando il criterio dell’interpretazione estensiva (minus dixit, quam voluit).

Una nota del MISE (oggi MIMIT) del 21 febbraio 2014, facilmente reperibile sul web (https://tinyurl.com/4pby8r2p), ha fornito chiarimenti proprio sull’interpretazione dell’art. 142, soffermandosi sui termini e sulle modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione agli organi ministeriali periferici per le radioassistenze sportive. In quella sede, il Ministero ha fatto stretto e rigoroso riferimento esclusivamente alle manifestazioni sportive, regolamentando i tempi di preavviso, specificando le informazioni da trasmettere (nominativi, luogo, durata, orari) e ribadendo che si tratta di attività consentite in deroga alla funzione ordinaria del servizio di radioamatore. Non vi è alcun cenno all’estensione ad eventi culturali, civili o a cortei commemorativi. Se l’Amministrazione avesse voluto in qualche modo “sdoganare” l’art. 142 per una categoria più ampia di eventi, quella nota avrebbe rappresentato l’occasione ideale; il fatto che non lo abbia fatto, potrebbe essere un indizio ulteriore del carattere stretto dell’interpretazione da dare alla norma in esame.

D’altra parte, è innegabile che il traffico radio svolto dai colleghi radioamatori durante la vostra rievocazione sia molto simile (se non analogo), dal punto di vista tecnico e operativo, a quello di una comune maratona: si presidiano punti chiave, si forniscono indicazioni agli organizzatori, si segnalano eventuali problemi alle forze dell’ordine o al personale sanitario, si coordinano le diverse postazioni con un linguaggio breve e standardizzato. È proprio questa vicinanza funzionale che induce chi opera sul campo a domandarsi perché mai il legislatore si sia riferito testualmente alle (sole) «manifestazioni sportive» e non, più semplicemente, agli “eventi pubblici”, e se non sia forse possibile colmare questo gap con un’interpretazione analogica / interpretazione estensiva della norma.

Si deve però sempre distinguere tra ciò che è ragionevole dal punto di vista pratico e ciò che è difendibile sul piano della stretta legalità. Ciò, tuttavia, non significa che i radioamatori debbano a priori rinunciare a collaborare a rievocazioni storiche, cortei o eventi civili di rilievo per la comunità, specie se a ciò espressamente richiesti da Enti istituzionali, come nel vostro caso. Qui, però, il condizionale è d’obbligo, anche perché il tipo di traffico che si svolge durante questi eventi è del tutto particolare, e – pur essendo privo dello scopo di lucro – a stretto rigore non potrebbe essere annoverato fra le attività “esclusivamente a titolo personale” (per riprendere la definizione ITU). Ciononostante, alcuni, come escamotage, hanno pensato di inquadrare giuridicamente questa collaborazione al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 142, seguendo una duplice – eventuale –  direttrice.

La prima strada, potrebbe esser quella, ad esempio, della protezione civile e della tutela dell’ordine pubblico. In molte realtà italiane, le Sezioni ARI e le altre associazioni di radioamatori sono formalmente inserite in piani di protezione civile comunali o regionali, e collaborano con i Comuni e le Prefetture in caso di emergenze, esercitazioni, eventi di massa. In questi casi, l’uso delle proprie reti e competenze avviene nell’ambito di attività riconosciute, dove la funzione principale non è tanto fornire un servizio di comunicazione elettronica a terzi, quanto contribuire, in modo volontario e non lucrativo, alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di potenziale rischio per la Comunità. Quanti sostengono questa tesi lo fanno prescindendo dall’attivazione del formale procedimento previsto dall’art. 141 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (che riguarderebbe operazioni d’altra portata e che, come sappiamo, viene avviato direttamente dalla Pubblica Amministrazione, vedi il mio articolo pubblicato su RadioRivista 5/2025).

Una seconda strada, complementare alla prima, sarebbe quella della formalizzazione delle relazioni tra Comune e Club di radioamatori, mediante specifiche convenzioni ad hoc. In questi accordi (le convenzioni, infatti, altro non sono che contratti, nei quali una parte è un Ente pubblico), si potrebbe chiarire che i radioamatori svolgono, durante la rievocazione, un’attività di coordinamento interno tra le proprie postazioni, mettendo le informazioni a disposizione dell’organizzazione e delle forze dell’ordine, ma senza trasformarsi in un “operatore di rete” o in un fornitore di servizi di comunicazione elettronica per il pubblico. Il traffico radio resterebbe giuridicamente confinato, quindi, all’interno del “servizio” di radioamatore (nel senso proprio del termine), che semplicemente verrebbe ad esser svolto entro un contesto particolare. Dopotutto, queste attività, benché non legate a eventi agonistici e sportivi, restano una formidabile occasione per tutti noi radioamatori per sperimentare le nostre attrezzature, mettere a punto sempre migliori sistemi di coordinamento delle reti… Insomma: istruzione individuale per di più al servizio di pubblici generali interessi. What else? Ma, anche in questo caso, resterebbe comunque il problema del “tipo” di traffico, non propriamente ed esclusivamente tipico dei nostri QSO aventi per oggetto l’autoistruzione, l’intercomunicazione e le indagini tecniche, ai sensi dell’art. 134 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche: il Ministero, se coinvolto, potrebbe pertanto aver qualche cosa da ridire al riguardo. Va fatta, da ultimo ma non per ultimo, anche un’altra considerazione non di poca importanza. Se in passato – per simili iniziative – il Ministero si è limitato a ricevere plurime comunicazioni ex art. 142 del T.U. senza sollevare eccezioni di sorta, si potrebbe allora sostenere che l’Amministrazione possa in qualche modo aver “validato” l’interpretazione estensiva della norma come applicabile anche a contesti di manifestazioni non strettamente legate a gare o ad eventi agonistico-sportivi. Tuttavia, facendo l’avvocato del diavolo, si dovrebbe allora richiamare il principio proprio del diritto amministrativo, secondo il quale la Pubblica Amministrazione manifesta la sua volontà solo attraverso atti espressi e scritti (i provvedimenti amministrativi, appunto): il silenzio, di per sé, non equivale ad assenso, salvo che una specifica norma di legge gli attribuisca questo effetto (come nel caso della SCIA, per esempio, vedi il mio articolo su RadioRivista 1/2025). Di conseguenza, l’inerzia della P.A. al riguardo non prova affatto che quella lettura della norma sia stata condivisa o approvata dal Ministero, ma solo che non è stato adottato alcun atto formale in senso contrario. Per uscire dall’impasse e tagliare la testa al toro, mi domando allora se, in un caso come quello che hai sollevato, non sia forse più prudente pensare ad attrezzarsi con semplici PMR446 (o simili apparati), nel rispetto delle specifiche normative settoriali, evitando di impegnare le “nostre” frequenze. A volte la soluzione, come mi ripete spesso Claudio IK0XCB, ce l’abbiamo sotto i tacchi delle scarpe, senza necessariamente scomodare i massimi sistemi (HI).

Infine, occorre sempre verificare in modo scrupoloso che, per queste iniziative, vi sia adeguata copertura assicurativa, sia per la Responsabilità Civile sia come “polizza infortuni” (un aspetto fondamentale per la tutela propria e del prossimo).

Spero di esserti stato utile. Complimenti per la vostra iniziativa e 73 cordiali a te, alla Sezione e a tutti i lettori di RadioRivista.

Avv. Michele Carlone, IZ2FME