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Cluster, social e diffamazione: il radioamatore ai tempi dei like
Michele, IZ2FME, il “nostro” avv. Carlone, tratta una tematica di triste e scottante attualità, ossia gli effetti sul piano giuridico che possono derivare dal “postare” sui social, sui blog o più banalmente sul cluster dei commenti diciamo poco ortodossi, se non addirittura offensivi. Buona lettura alle lettrici e ai lettori dalla Vostra Redazione: continuate a scriverci con le vostre domande e richieste di approfondimento, che noi passeremo a Michele (potete scrivere anche direttamente a lui, alla sua e-mail di Studio: carlone(at)avvocatocarlone.it). 73!
DOMANDA: Caro Michele, sono iscritto da oltre 40 anni alla Sezione ARI di […], dove, da ragazzino, ho iniziato ad avvicinarmi al fantastico mondo della Radio, potendo conoscere tanti amici e accumulare un discreto bagaglio di esperienza che mi consente oggi di autocostruire i miei apparati con i quali mi diverto un mondo a “trafficare” e sperimentare. Erano gli anni, quelli, in cui il Radioamatore (almeno così mi hanno insegnato i “vecchi” di Sezione) aveva un suo Codice (oltre al morse, naturalmente: lo scrivo perché so che tu sei un grafista sfegatato), fatto di bon ton, gentilezza, rispetto e buone maniere. Ultimamente assisto invece, anche fra colleghi della mia età, a un precoce decadimento e a una caduta di stile, per non dire altro. Scoppiata la guerra in Ucraina, ad esempio, abbiamo iniziato a leggere sui cluster parolacce, minacce, frasi discriminatorie; per non parlare dei commenti poco educati e a volte offensivi che vediamo passare sul web quando ci sono delle spedizioni… Ma tutto questo è legale? Oppure ci possono essere delle conseguenze per gli autori di questi deprecabili comportamenti? Grazie di cuore caro Michele, 73 e a presto: vienici a trovare in Sezione, sei sempre ben accetto! [lettera firmata].
RISPOSTA: Caro Amico, hai perfettamente ragione. Io sono un po’ più giovane (si fa per dire) di te, ma ho vissuto anche io quegli anni nella Sezione di Bergamo, dove mi hanno insegnato i valori del rispetto e della collaborazione fra radioamatori: quel “codice” (oltre al morse) al quale fai riferimento nella mail. Se un OM ha bisogno di un aiuto, di un consiglio o anche solo di un sostegno di natura logistica, mi ripeteva uno dei miei maestri (Vinicio, IK2CIO), non ci si deve pensare due volte e bisogna subito mettersi a disposizione; fra OM, inoltre, ci si dà del “tu” e non ci devono essere differenze di genere, ceto sociale, convinzioni politiche, religione, ecc. E anche nei modi, in frequenza come di persona, è necessario relazionarsi fra radioamatori e con i radioamatori in modo educato, consono e rispettoso. Insomma: le forme, oltre alla sostanza, sono importanti.
Negli ultimi anni, con la diffusione dei social, si è assistito ad un fenomeno direi di “slatentizzazione” dei modi; il “diritto di pensiero” e la libera manifestazione delle idee (valori sacrosanti e garantiti dall’art. 21 della Costituzione) sono diventati spesso una scusa per celare, in realtà, atteggiamenti di sgradevole maleducazione e prevaricazione ai danni altrui, che spesso degradano in offese e insulti gratuiti, o quasi. Non è questa ora la sede per ricercare le ragioni di questa cattiva abitudine, che ha origini lontane e varie complesse concause (la prima delle quali, forse dovuta ai genitori, che hanno rinunciato definitivamente al difficile compito di educare i propri figli, ai quali dev’esser concesso tutto a priori, naturalmente senza che i pargoli facciano fatica).
Anche fra radioamatori si sentono tutti i giorni (da qualche tempo capita anche in telegrafia!) insulti e commenti del tutto fuori luogo, che iniziano in frequenza e poi, “magicamente”, finiscono sul web (Facebook, Instagram, ecc.) con tanto di riferimenti a nomi e cognomi e nominativi. A volte mi è addirittura capitato di assistere alla pubblicazione in internet di QSO registrati, pieni zeppi di offese. Ma come è possibile? È vero, d’altronde, che il mondo gira all’incontrario, come dice il mio parroco, ma quando è troppo, è troppo e soprattutto, io credo (e non per fare il bacchettone), che una comunità internazionale come la nostra non debba e non possa permettersi il lusso di restare in silenzio su temi come quello in esame, perché, si sa, anche nei momenti più bui della storia, i radioamatori sono sempre stati un fulgido esempio di collaborazione fra i popoli, di solidarietà e condivisione dei più autentici valori democratici e del rispetto fra le persone.
Vediamo ora che cosa prevede il nostro ordinamento per tali fattispecie e quali sono i rimedi per prevenire, arginare e – in ultima analisi – reprimere e punire simili esternazioni. Ebbene, per capire quando la normale discussione diventa diffamazione, bisogna partire dal codice penale e quindi, come sempre, dal dato normativo di riferimento. Prima, però, ricordiamoci bene che l’oggetto delle nostre conversazioni non può essere “a contenuto libero” e, dunque, dovremmo tutti stare attenti non solo a non offendere, ma anche a far sì che i nostri QSO restino entro il perimetro di legge, come declinato dall’art. 134 del D. Lgs. n. 259/2003: «l’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica».
Ciò premesso, ricordiamo che il reato di diffamazione è previsto dall’art. 595 c.p., comma 1, che stabilisce, testualmente, quanto segue: «chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro». Gli elementi essenziali che integrano questa fattispecie criminosa sono: (1) la comunicazione con più persone, che non richiede necessariamente la presenza di “molte” persone, ma già due o tre; (2) l’offesa alla reputazione, che si configura quando le parole o i messaggi danneggiano l’immagine della persona nella comunità; (3) l’assenza della persona offesa, che non è presente al momento della comunicazione; (4) il dolo, che richiede che chi scrive “vuole” l’offesa o accetta il rischio di offendere.
Esiste anche il reato di diffamazione aggravata. L’articolo 595 c.p., comma 3 stabilisce infatti che «se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro».
La Corte di Cassazione ha esteso questa aggravante anche ai social network, ai forum online e alle piattaforme di comunicazione pubblica. Ad esempio, una sentenza che si può facilmente reperire sul web è Cass. Pen., Sez. V, n. 24431/2015. In altra occasione (Cass. Pen., Sez. V, n. 4873/2016), la stessa Corte ha ribadito che la diffusione di un messaggio diffamatorio mediante l’uso di Facebook integra il delitto di diffamazione aggravato dalla sola circostanza prevista dall’art. 595 c.p., comma 3 – sub specie di offesa arrecata con un qualunque mezzo di pubblicità – e non anche invece l’ipotesi, ben più incisiva, prevista dall’art. 13 della legge n. 47/1948 (diffamazione a mezzo stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato). La questione interpretativa centrale è che inserire un commento su una bacheca di un social network, su un blog di radioamatori o anche sul cluster, comporta la diffusione del messaggio, perché potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, e quindi integra il reato di diffamazione aggravata per l’uso del mezzo di pubblicità.
L’ordinamento prevede, infine, un’altra specifica aggravante (art. 595 c.p. comma 2): «se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro». Per esempio, scrivere sul cluster che “I2ABCX è un incapace nei DX e un buono a nulla» è un’offesa riferita a una circostanza determinata, perché attribuisce al malcapitato I2ABCX (nominativo di fantasia) un comportamento specifico.
Ma il problema va inquadrato ed esaminato più a largo spettro. Chi risponde della diffamazione via web o via radio? L’autore del messaggio è direttamente responsabile, dal punto di vista dell’ordinamento penale come autore del reato di diffamazione e dal punto di vista dell’ordinamento civile come autore di un illecito (suscettibile, come tale, di determinare un danno risarcibile). Questo è il caso più semplice.
I moderatori di un gruppo Facebook, di un forum o di un canale Telegram, o i responsabili del cluster, hanno un ruolo più complesso e, paradossalmente, per certi versi più delicato. Infatti, se essi conoscono contenuti diffamatori e non li rimuovono, possono essere considerati anch’essi corresponsabili, in concorso con l’autore del reato di diffamazione, e ciò potrebbe far sorgere una loro responsabilità risarcitoria sul piano civile (in alcuni casi anche sotto il profilo penale).
Ora, senza entrare troppo nei dettagli, basti qui richiamare il contenuto dell’ordinanza n. 17360/2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la quale sono stati fissati in modo netto i confini della responsabilità civile del gestore di un blog o di un forum per i commenti diffamatori pubblicati dagli utenti. Questo precedente è importante, perché separa chiaramente due aspetti: il controllo preventivo dei contenuti, che non è imposto (di norma) al gestore, e l’obbligo di intervenire dopo la segnalazione del contenuto lesivo della reputazione altrui. Attenzione quindi, per esempio, ai siti internet di Sezione e ai contenuti pubblicati: in alcuni casi, infatti, in questi siti sono inserite pagine web provenienti da “terzi”, come il cluster, sulle quali possono passare commenti “pericolosi”, all’insaputa del radioamatore webmaster.
La vicenda, in quel caso, nasceva da una richiesta di risarcimento danni avanzata da un soggetto che si considerava danneggiato da commenti ingiuriosi pubblicati da terzi sul blog di Tizio. Il Tribunale di Siena e la Corte d’Appello di Firenze avevano già escluso il risarcimento, ma la questione è giunta fino alla Corte di Cassazione, appunto. Si dibatteva quindi sull’interpretazione dell’art. 16 del D. Lgs. n. 70/2003, norma con la quale è stata attuata nel nostro Paese la direttiva europea sul commercio elettronico. La Cassazione ha stabilito che il blogger o il gestore di una piattaforma “passiva” – cioè chi non applica un filtro attivo, una valutazione sistematica o una selezione preventiva dei contenuti di terzi – non risponde della pubblicazione iniziale.
Questo principio è ricondotto all’art. 17 dello stesso D. Lgs. n. 70/2003, che esclude un obbligo generale di sorveglianza in capo al gestore del sito. A chi subisce il danno, infatti, spetta sempre dimostrare che il gestore agisce come “hosting provider attivo”, cioè che effettua una moderazione preventiva prima della pubblicazione, oppure che era effettivamente a conoscenza dell’illiceità del commento specifico prima che fosse pubblicato. Nel caso in esame, non era stata provata un’attività di filtro attivo da parte del blogger, quindi l’accusa di responsabilità per la pubblicazione è stata esclusa.
Il nodo cruciale – tuttavia – riguarda l’obbligo di rimozione e la “conoscenza legale” del contenuto diffamatorio. La Cassazione Civile ha chiarito che l’obbligo di rimuovere sorge quando l’hosting provider acquista la consapevolezza del carattere illecito del contenuto, indipendentemente dalla fonte della notizia: il gestore deve attivarsi per la rimozione non appena sa che l’informazione si appalesa manifestamente illegittima (ad esempio, ma non solo, dopo di aver ricevuta la segnalazione della parte). Insomma, quanto deciso con l’ordinanza n. 17360/2025 è un monito per tutti i gestori di piattaforme, grandi o piccole (e anche per noi radioamatori): essi non debbono necessariamente controllare preventivamente i contenuti che vengono pubblicati, ma devono intervenire tempestivamente quando hanno ragione di sapere che un contenuto è illecito (pena il diventare essi stessi corresponsabili e quindi tenuti al risarcimento dei danni).
Ergo, la mancata rimozione tempestiva del contenuto offensivo può fondare una responsabilità civile sussidiaria per omissione – con l’obbligo di risarcire il danno in solido – escludendosi, invece, un automatismo penalistico in termini di concorso. Infatti, va tenuto presente che, oltre alle tutele fornite dal diritto penale, vi sono pur sempre i presidi propri dell’ordinamento del diritto civile: l’art. 2043 del codice civile prevede che «qualunque fatto doloso o colposo, che causa ad altri un danno ingiusto, obbliga quello che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Gli elementi essenziali della fattispecie sono (1) il fatto doloso o colposo, che è un comportamento illecito come comunicazioni diffamatorie, accuse non provate, liste nere; (2) il danno ingiusto, che è un danno alla reputazione, alla tranquillità, alle possibilità di operare; (3) il nesso di causalità tra comportamento e danno.
Quindi oltre al reato di diffamazione, chi offende via cluster o attraverso i social deve prestare particolare attenzione, perché può essere convenuto innanzi al Giudice civile per rispondere del risarcimento dei danni che il Giudice può, a certe determinate condizioni, liquidare anche per via cosiddetta “equitativa”. La liquidazione equitativa del danno da offesa della reputazione è il criterio con cui il Giudice, quando il pregiudizio è certo ma non è possibile provarne con precisione l’importo, determina una somma risarcitoria “ragionevole”, sulla base delle circostanze concrete del caso. In materia di diffamazione e lesione dell’onore, si tratta di uno strumento molto usato, perché il danno non patrimoniale spesso non si lascia misurare in modo aritmetico, ma va desunto da elementi come la gravità dell’offesa, la diffusione del messaggio, la posizione sociale della persona offesa e l’eco prodotta dall’episodio.
Da ultimo, ma non per ultimo, non si deve pensare che l’identificazione del responsabile sia necessariamente complessa od ostica: basta rivolgersi alla Polizia Postale o all’Autorità Giudiziaria; alcuni pensano, infine, di poterla fare franca pur dopo l’individuazione dell’indirizzo IP dal quale è partita l’offesa via web (“come fanno a sapere che dietro al computer c’ero io e che il mio account Facebook era utilizzato proprio da me?”).
Attenzione, perché la giurisprudenza recente (una per tutte: Tribunale di Catanzaro, Sez. II, 23 agosto 2023, n. 1363) ha affermato questi principi di diritto, richiamando peraltro un recente orientamento della Corte di Cassazione: «anche laddove non siano svolti accertamenti in merito alla provenienza del post incriminato dall’indirizzo IP dell’imputato, è possibile individuarne l’autore del reato commesso tramite lo strumento informatico sulla base della convergenza di una pluralità di indizi, quali il movente, l’argomento trattato, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dal profilo del prevenuto, nonché la mancata denuncia da parte dell’imputato dell’uso improprio da parte di terzi non autorizzati».
Pertanto, in tema di riconducibilità della diffamazione a un autore specifico, l’individuazione dell’IP non è un elemento imprescindibile, ma è casomai uno degli elementi utilizzabili per l’accertamento. Questo, infatti, non è necessario laddove esistano altri criteri logici e massime d’esperienza condivise che consentano di ricondurre un post diffamatorio al suo autore. Tra questi elementi figurano il nickname, i rapporti tra imputato e persona offesa, eventuali vicende passate, ma anche il fatto di non aver mai denunciato o in qualche modo segnalato il furto del proprio account o l’uso improprio dello stesso ad opera di un terzo. Questo significa che rimane difficilissimo sottrarsi a una condanna per diffamazione mettendo semplicemente in dubbio la provenienza dell’offesa, in quanto gli elementi a disposizione per l’accertamento dei fatti sono davvero molti (cfr. Cass. Pen. n. 24212/2021; Cass. Pen. n. 4239/2022; Cass. Pen. n. 10762/2022).
Sul piano pratico, mettendoci ora per un attimo a difesa del diffamato, se mai doveste trovarvi in questa spiacevole posizione, ricordatevi di “cristallizzare” le prove (ad esempio, tramite screenshot o copie autentiche della pagina web incriminata) prima di sporgere denuncia alla Polizia Postale, così da agevolare le indagini preliminari sull’indirizzo IP e sull’identificazione dell’autore del misfatto. Attenzione, però, non tutte le esternazioni sono automaticamente offensive e occorre pure evitare di passere per dei veri “giustizieri della notte”: andrebbe fatto tutto un lungo e articolato discorso per indagare il confine sottile tra l’insulto diffamatorio e una (seppur discutibile) critica tecnica o anche associativa.
Come qualificare, ad esempio, le contestazioni sull’operato di un radioamatore in spedizione? Espressioni del tipo “ci avete stufato con l’FT8, siete solo degli schiaccia-bottoni” o “chiedere 7 dollari per una QSL va contro l’ham spirit, siete dei ladri”, costituiscono aspre – ma legittime – critiche o sconfinano nell’offesa alla reputazione? Non ci sono dei precedenti specifici in giurisprudenza per simili fattispecie, ma la regola resta sempre quella di romanistica memoria: “in dubio, pro astensione”, è meglio evitare di fare questi commenti, e ci si mette al riparo da eventuali spiacevoli evenienze!
Altro tema interessante (che magari tratterò in un articolo dedicato), è quello dell’abuso del nominativo radioamatoriale altrui ad opera dei cosiddetti “leoni da tastiera”: una prassi non solo vietata dall’ordinamento, ma anche estremamente scorretta sotto il profilo prettamente tecnico-operativo.
In conclusione, nel nostro mondo di radioamatori, la libertà di espressione e il confronto di idee restano valori fondamentali, ma non possono mai tradursi in offese, accuse gratuite o pubbliche umiliazioni. Il rispetto reciproco, che per decenni ha rappresentato il vero “codice” (oltre al morse!) della nostra comunità, deve valere oggi anche nei cluster, nei social e su ogni spazio del web, perché dietro ogni nominativo vi è sempre una persona, una reputazione e una dignità che l’ordinamento tutela con fermezza.
73 carissimi a te e alla tua Sezione: se sono in zona, passo ben volentieri a salutarvi.
Avv. Michele Carlone, IZ2FME